Cassazione Civile, Ordinanza n. 22158/2026 del 28/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione per imposta di registro non versata su un contratto di locazione immobiliare stipulato con scrittura privata non autenticata e registrato presso la Direzione Provinciale n. 1 di Roma. La società contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo la nullità dell’avviso perché emanato da un ufficio territorialmente incompetente, in quanto il domicilio fiscale della contribuente era in Guidonia Montecelio e, secondo il giudice di merito, sarebbe stata competente la Direzione Provinciale n. 3 di Roma. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, la Commissione tributaria regionale aveva confermato. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986, in combinato disposto con l’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che per le scritture private non autenticate la competenza agli accertamenti e alla liquidazione dell’imposta di registro spetta all’ufficio presso cui la registrazione è stata eseguita, senza rilievo del domicilio fiscale del contribuente. La contribuente resiste al ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell’Agenzia solo in quanto la sentenza di merito aveva errato nella regola di competenza applicabile: per la registrazione e i controlli relativi a scritture private non autenticate, la competenza è dell’ufficio territoriale presso cui la registrazione è stata effettuata, non dell’ufficio del domicilio fiscale del contribuente. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 9, comma 2, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
«La registrazione degli altri atti può essere eseguita da qualsiasi ufficio»
Per le scritture private non autenticate la scelta dell’ufficio di registrazione è rimessa alle parti e la competenza per controlli, accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta di registro spetta all’ufficio presso cui la registrazione è stata eseguita.
art. 9, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
È richiamato per distinguere i casi in cui la competenza segue il luogo del pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione.
art. 10, lett. b) e c), d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
È richiamato insieme all’art. 9, comma 1, per gli atti pubblici, scritture private autenticate e atti giudiziari.
art. 31, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Rileva solo per le imposte dirette e non può essere esteso a fondare la competenza in materia di imposta di registro sulle scritture private non autenticate.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 21-octies, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241
È richiamato per affermare che il vizio di incompetenza dell’atto impositivo è un vizio tipico dell’atto, suscettibile di caducazione giudiziale.
art. 7-bis, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212
È citato come norma che, successivamente, ha codificato in termini analoghi i vizi degli atti impositivi.
art. 1, comma 1, lett. a), legge 31 agosto 2022, n. 130
È richiamato per individuare il giudice di rinvio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro sulle scritture private non autenticate, la competenza per il controllo, l’accertamento, la liquidazione e la riscossione spetta all’ufficio territoriale presso cui l’atto è stato registrato, se la registrazione è avvenuta per libera scelta delle parti.
- Il domicilio fiscale del contribuente non è criterio di individuazione della competenza degli uffici dell’Agenzia delle Entrate per l’imposta di registro sulle scritture private non autenticate, salvo che una specifica norma lo preveda espressamente.
- Il vizio di incompetenza dell’ufficio che emette l’atto impositivo incide sulla legittimità dell’atto stesso e può essere fatto valere in giudizio, senza che ciò precluda l’impugnazione della decisione che ne abbia disposto l’annullamento.
- La disciplina della competenza amministrativa va interpretata distinguendo tra atti per i quali la legge collega la competenza al luogo del pubblico ufficiale obbligato alla registrazione e atti per i quali la registrazione può essere eseguita presso qualsiasi ufficio.
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