Sentenza del 17/01/2019 n. 235 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi a IRPEF, addizionali, IVA e IRAP per gli anni 2010 e 2011. Ha sostenuto che la documentazione prodotta tardivamente dal contribuente fosse inutilizzabile ai sensi dell'art. 32, comma 4, del DPR n. 600/1973 e che, comunque, i documenti prodotti non dimostrassero l'effettività delle prestazioni fatturate. Le fatture erano generiche, mancavano elementi sul personale impiegato e presentavano anomalie e discrasie. L'Ufficio ha quindi sostenuto l'inesistenza delle operazioni e la consapevolezza, o quanto meno la conoscibilità, dell'evasione da parte del contribuente.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformato la sentenza di primo grado e confermato integralmente gli avvisi di accertamento. Ha ritenuto inutilizzabile la documentazione prodotta tardivamente in risposta alle richieste dell'Amministrazione e, in ogni caso, insufficiente la documentazione esibita per provare l'effettività delle operazioni. La regolarità formale delle fatture, della contabilità e dei pagamenti non è stata ritenuta sufficiente. La sentenza penale di proscioglimento non ha avuto efficacia automatica nel giudizio tributario, potendo valere soltanto come elemento di prova. Il contribuente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.454,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 32, commi 3 e 4, DPR n. 600/1973
invitare i contribuenti ... a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico ...
La mancata o tardiva risposta alle richieste documentali dell'Amministrazione comporta l'inutilizzabilità, sia in sede amministrativa sia processuale, dei documenti successivamente prodotti, senza necessità di una specifica eccezione o ulteriore attivazione da parte dell'Ufficio.
Art. 21, DPR n. 633/1972
Le fatture devono descrivere in modo sufficientemente preciso natura, qualità e quantità delle prestazioni, così da garantire trasparenza, conoscibilità e verificabilità delle operazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria. Fatture generiche possono quindi essere ritenute inidonee a provare l'effettività delle operazioni.
Art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546/1992
La norma è stata richiamata per la liquidazione delle spese di lite in favore dell'Amministrazione finanziaria, applicando la riduzione prevista.
D.M. n. 55/2014
Richiamato per la determinazione dei parametri delle spese e degli onorari professionali.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria richiede documenti o informazioni durante un accertamento, il contribuente deve rispondere tempestivamente e in modo completo: la produzione tardiva può comportare l'inutilizzabilità della documentazione nel successivo contenzioso.
- In materia di operazioni inesistenti, la fattura, la registrazione contabile e il pagamento bancario non dimostrano da soli che la prestazione sia stata realmente eseguita. Occorrono elementi concreti e coerenti, come contratti effettivi, ordini, rapporti di servizio, nominativi del personale, documentazione operativa e prova dettagliata della prestazione.
- Una volta forniti dall'Ufficio indizi oggettivi e specifici sull'inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrare l'effettività delle operazioni e, se rilevante, di avere adottato la necessaria diligenza per non partecipare consapevolmente a un'evasione.
- Le fatture devono descrivere con precisione natura, qualità e quantità dei servizi. Descrizioni generiche, prive di collegamento con attività concretamente documentate, possono compromettere la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA.
- Una sentenza penale di assoluzione o di non luogo a procedere non vincola automaticamente il giudice tributario, perché i due procedimenti hanno regole probatorie e finalità differenti. La decisione penale può essere valutata soltanto come possibile elemento di prova.
- I dati dell'Anagrafe Tributaria, anche se non costituiscono necessariamente prova autosufficiente, possono concorrere con altri elementi oggettivi a fondare un accertamento tributario.
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