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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28726/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, recuperando a tassazione, ai fini Irpef, Iva e Irap, un maggior reddito d'impresa rispetto a quello dichiarato, anche in relazione a costi indicati come "altri componenti negativi" e a una minusvalenza collegata alla presunta vendita di beni strumentali. Il contribuente non aveva risposto al questionario ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 con cui veniva richiesta la documentazione contabile relativa a tali costi. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo documentata la minusvalenza tramite fattura e registrazione nel libro cespiti. In appello la CTR aveva invece accolto il gravame dell'Ufficio, ritenendo, da un lato, inutilizzabile la documentazione prodotta successivamente, e, dall'altro, comunque inidonea a provare l'effettività e certezza della vendita, anche per difetto di prova della tracciabilità del pagamento di euro 48.000. In cassazione il contribuente denunciava violazione degli artt. 101 e 86 T.U.I.R., sostenendo che per la deducibilità della minusvalenza sarebbe sufficiente la cessione onerosa del bene e che la legge non richiederebbe la tracciabilità del pagamento per rendere certo il costo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza di appello era sorretta da due rationes decidendi autonome: una processuale, sull'inutilizzabilità della documentazione non prodotta in sede amministrativa, e una di merito, sull'inidoneità della stessa a dimostrare l'effettività della vendita. Il ricorrente ha censurato solo la seconda ratio, sicché il motivo era inammissibile per difetto di interesse, poiché anche un eventuale accoglimento non avrebbe travolto la decisione impugnata. La Corte ha inoltre osservato che, comunque, il motivo era infondato perché il contribuente non aveva offerto prova dell'effettività del costo tramite strumento di pagamento. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    la mancata esibizione della documentazione richiesta in sede amministrativa è stata valorizzata come causa di inutilizzabilità della documentazione prodotta successivamente in giudizio

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come base dell'accertamento maggiorativo del reddito

  • art. 101, comma 1, d.P.R. n. 917/1986

    invocato dal ricorrente per sostenere la deducibilità della minusvalenza

  • art. 86, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 917/1986

    invocato dal ricorrente per sostenere che la minusvalenza è deducibile in presenza di cessione onerosa del bene

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale norma che consente il ricorso per cassazione avverso le decisioni tributarie

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro dell'importo aggiuntivo del contributo unificato

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione anche di una sola di esse rende il motivo inammissibile per difetto di interesse, perché l'eventuale accoglimento non inciderebbe sull'esito della decisione.
  • In materia di deduzione di minusvalenze e costi, la mera esistenza formale di una fattura o di una registrazione contabile non è di per sé sufficiente se non è dimostrata l'effettività dell'operazione e del costo, secondo la valutazione del giudice di merito.
  • La mancata risposta al questionario dell'Amministrazione finanziaria e la mancata produzione tempestiva della documentazione richiesta possono incidere negativamente sulla successiva utilizzabilità della prova documentale nel processo tributario.
  • Nel giudizio di cassazione non è sufficiente contestare solo una delle basi argomentative della decisione di merito quando l'altra resta autonoma e decisiva; il ricorso deve mirare a eliminare tutte le ragioni che sostengono il capo impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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