Sentenza del 16/11/2016 n. 23341 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli atti relativi alla sanzione per presunta discarica abusiva e all'accertamento dell'evasione del tributo speciale per il deposito di rifiuti solidi in discarica. Ha dedotto difetto di motivazione, mancata prova della responsabilità, uso illegittimo di presunzioni, insussistenza di indizi di colpevolezza, irrilevanza della proprietà dei terreni e mancata verifica della natura dei materiali. Ha inoltre sostenuto che una denuncia presentata alla Polizia Municipale e un'autorizzazione comunale al deposito di materiale da scavo fossero sufficienti a escludere la responsabilità.
La decisione
La Corte Suprema di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato la società al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 12.000 euro, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge. La Corte ha ritenuto molti motivi inammissibili per violazione del principio di autosufficienza, genericità e impropria trascrizione degli atti processuali. Nel merito ha stabilito che la società non aveva dimostrato di aver presentato, prima della contestazione, la specifica denuncia di discarica abusiva agli organi regionali competenti. La denuncia alla Polizia Municipale non è stata considerata equivalente. È stata inoltre esclusa la natura di deposito temporaneo, sia per la durata pluriennale sia per l'enorme quantità di materiali, pari a 34.128,20 metri cubi.
Norme richiamate
Legge n. 549 del 1995, art. 3, comma 32
L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie (...) ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della regione, prima della constatazione delle violazioni di legge
Il proprietario o utilizzatore dell'area risponde solidalmente degli obblighi tributari e sanzionatori connessi alla discarica abusiva, salvo che provi di aver effettuato tempestivamente la specifica denuncia presso gli organi regionali competenti.
D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 192
Il requisito della colpa può ben consistere nell'omissione delle cautele e degli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un'efficace custodia
La responsabilità del proprietario o di chi ha un rapporto di fatto con l'area può derivare anche da una condotta omissiva colposa, consistente nella mancata adozione di misure adeguate a impedire l'abbandono dei rifiuti.
D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 183, comma 1, lett. bb), e 186
Per qualificare i materiali come deposito temporaneo o terre e rocce da scavo devono essere rispettati requisiti rigorosi, inclusi limiti di durata, quantità, natura e destinazione. Nel caso concreto tali requisiti non risultavano provati.
Legge regionale Puglia n. 5 del 1997, art. 2, comma 3
Denuncia di discarica abusiva alla competente struttura regionale
La disciplina regionale conferma che la denuncia idonea a escludere la responsabilità deve essere presentata alla struttura regionale competente; una denuncia indirizzata ad altri organi non è automaticamente equiparabile.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito dalla Legge n. 134 del 2012
Nel ricorso per cassazione il vizio di motivazione è soggetto a limiti stringenti e non consente di ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove. La disciplina si applica anche al processo tributario.
Codice di procedura civile, art. 112
La doglianza di omessa pronuncia deve identificare con precisione le questioni non esaminate; la mera trascrizione integrale di memorie e atti non soddisfa il principio di autosufficienza.
Massime di principio
- Il proprietario di un terreno sul quale siano presenti rifiuti può essere chiamato a rispondere anche senza aver materialmente gestito la discarica, se non dimostra di aver adottato adeguate misure di custodia e prevenzione.
- Per evitare la responsabilità solidale prevista dalla normativa sul tributo speciale, occorre presentare una specifica denuncia di discarica abusiva all'organo regionale competente e farlo prima della contestazione dell'illecito.
- Una denuncia alla Polizia Municipale, ai Carabinieri o ad altri enti non è necessariamente sufficiente se la legge richiede espressamente la denuncia alla struttura regionale competente.
- Un'autorizzazione al deposito di terre o materiali da scavo non esclude automaticamente la discarica abusiva: devono essere rispettati i requisiti sostanziali di temporaneità, quantità, natura dei materiali e loro effettivo riutilizzo.
- Nel giudizio di cassazione le censure devono essere specifiche, autosufficienti e collegate alla ratio decidendi della sentenza; la trascrizione integrale degli atti o la richiesta di una nuova valutazione delle prove conduce normalmente all'inammissibilità.
- L'annullamento o la nullità di un sequestro penale non esclude necessariamente la responsabilità tributaria o amministrativa, poiché i relativi giudizi possono avere presupposti, finalità e regole probatorie differenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 nov 2016Sentenza del 16/11/2016 n. 1067 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 16 nov 2016Sentenza del 16/11/2016 n. 1316 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 16 nov 2016Sentenza del 16/11/2016 n. 2740 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 16 nov 2016Sentenza del 16/11/2016 n. 3063 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 16 nov 2016Sentenza del 16/11/2016 n. 3072 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 16 nov 2016Sentenza del 16/11/2016 n. 3074 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →