Sentenza del 13/04/2015 n. 397 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
Accertamento - cessione di azienda - plusvalenza - valore ai fini imposta registro - automatismo - carenza di motivazione - annullabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'automatica determinazione della plusvalenza sulla base del maggior valore attribuito all'azienda ai fini dell'imposta di registro. Secondo il contribuente, il valore di mercato utilizzato per l'imposta di registro non dimostra, di per sé, che il corrispettivo effettivamente incassato per la cessione sia stato superiore a quello dichiarato. La plusvalenza deve infatti essere calcolata sulla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo effettivo di cessione. Non può essere imposto al contribuente di fornire la prova di un fatto negativo, ossia dell'inesistenza di ulteriori somme ricevute, mentre l'Amministrazione deve svolgere una specifica attività istruttoria e fornire elementi concreti a sostegno della maggiore plusvalenza.
La decisione
La pretesa fiscale fondata esclusivamente o automaticamente sul maggior valore accertato ai fini dell'imposta di registro è stata ritenuta illegittima per carenza di motivazione e di adeguato supporto probatorio. Il maggior valore di mercato dell'azienda non costituisce, da solo, prova del maggior prezzo effettivamente percepito dal cedente e quindi della maggiore plusvalenza imponibile. L'accertamento può essere censurato quando l'Agenzia delle Entrate non dimostri, mediante elementi specifici, che il corrispettivo reale sia stato superiore a quello dichiarato.
Norme richiamate
Principi in materia di imposta di registro e plusvalenza
I principi relativi alla determinazione del valore di un bene che viene trasferito sono diversi a seconda dell'imposta che si deve applicare.
Ai fini dell'imposta di registro rileva il valore di mercato del bene trasferito; ai fini della plusvalenza rileva invece la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo effettivo di cessione.
Principi sull'onere della prova e sul divieto di prova diabolica
Il contribuente non è tenuto a dimostrare materialmente un fatto negativo, come l'inesistenza di somme ulteriori ricevute. Può fornire ogni elemento disponibile, anche indiziario, mentre l'Amministrazione deve provare con elementi concreti la maggiore pretesa fiscale.
Obbligo di motivazione dell'accertamento tributario
Un accertamento della plusvalenza non può basarsi su un automatismo derivante dal valore accertato ai fini dell'imposta di registro, ma deve indicare gli elementi specifici dell'attività istruttoria che dimostrano un corrispettivo effettivamente maggiore.
Cassazione civile, Sezione V, sentenza n. 23608/2011
La giurisprudenza distingue il valore di mercato rilevante per l'imposta di registro dal prezzo effettivo di cessione rilevante per la determinazione della plusvalenza.
Massime di principio
- Il maggior valore accertato ai fini dell'imposta di registro non determina automaticamente una maggiore plusvalenza ai fini delle imposte dirette.
- Per contestare una plusvalenza dichiarata, l'Amministrazione deve dimostrare, con elementi specifici e non con il solo dato comparativo del valore di mercato, che il corrispettivo effettivamente incassato sia stato maggiore.
- Il contribuente può contrastare l'accertamento producendo documentazione e indizi idonei a dimostrare il prezzo reale della cessione; non è obbligato a fornire la prova impossibile dell'assenza di pagamenti ulteriori.
- Un accertamento fondato su automatismi o privo di una concreta attività istruttoria può essere annullato per carenza di motivazione e insufficienza probatoria.
- La valutazione fiscale di un'operazione deve essere compiuta in relazione alla specifica imposta applicata: valore di mercato per l'imposta di registro e corrispettivo effettivo per la plusvalenza.
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