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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34805/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa a custodia cautelare in carcere disposta il 28/07/2010 per estorsione (art. 629 c.p., capo A) e reati in materia di armi (artt. 10, 12, 14 L. 497/1974 e art. 3 L. 110/1975, capo B); misura poi sostituita con arresti domiciliari il 15/09/2010. In primo grado alcune imputazioni erano state condannate e altre dichiarate prescritte; in appello l'imputato fu assolto "perché il fatto non sussiste". Il ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di riparazione sostenendo che la prescrizione avrebbe riguardato solo il reato di cui all'art. 3 L.110/75 (alterazione di armi), reato non idoneo per limiti edittali ad autorizzare misura coercitiva personale, e dunque che la restrizione era ingiustificata.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, nonostante un refuso nel dispositivo di primo grado, era stata effettivamente dichiarata la prescrizione anche per il reato di detenzione previsto dall'art. 10 L.497/1974 (relativo a fatti del 2010) che era autonomamente idoneo a giustificare la custodia cautelare. Pertanto la presenza, tra le contestazioni, di reati idonei ad autorizzare la compressione della libertà personale impedisce il sorgere del diritto all'indennizzo, anche se altre imputazioni sono state prosciolte o dichiarate prescritte. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali; non sono state liquidate spese a favore dell'Avvocatura dello Stato per la fase di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    Reato di estorsione contestato (capo A); non risulta decisivo singolarmente perché la valutazione riguarda la presenza complessiva di contestazioni idonee a giustificare la misura cautelare

  • art. 10 L. 497/1974

    Reato di detenzione di armi: la Corte ha ritenuto che tale reato, dichiarato prescritto, era autonomamente idoneo a legittimare la custodia cautelare e quindi a escludere il diritto alla riparazione

  • art. 12 L. 497/1974

    Contestato in sede di primo grado (porto illegale di arma comune da sparo); la Corte ha rilevato un refuso ma ha comunque considerato le risultanze complessive delle imputazioni

  • art. 14 L. 497/1974

    Riferimento alla diminuente applicabile ai reati in materia di armi utile al calcolo dei limiti di pena rilevanti per l'idoneità a giustificare la misura cautelare

  • art. 3 L. 110/1975

    Reato di alterazione di armi: la Corte ha riconosciuto che, in sé, per limiti edittali potrebbe essere insuscettibile di legittimare una misura coercitiva personale, ma qui la prescrizione che legittimava la decisione riguardava anche l'art.10 L.497/1974

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo di impugnazione (violazione denunciata), ma la Corte ha ritenuto il motivo infondato

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha confutato le doglianze ricostruendo la corretta lettura delle declaratorie di prescrizione

Massime di principio

  • Se la misura cautelare è stata adottata sulla base di più contestazioni, il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione sorge solo se nessuna delle contestazioni rimaste (anche se poi dichiarate prescritte) era autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà; la presenza anche di un solo titolo idoneo esclude l'indennizzo
  • La prescrizione sopravvenuta, intervenuta dopo la cessazione della misura cautelare, non determina automaticamente il diritto al risarcimento se la stessa prescrizione riguarda reati che erano comunque idonei a legittimare la misura adottata
  • È fondamentale verificare con attenzione quali specifici reati siano stati dichiarati prescritti o prosciolti: refusi o imprecisioni nel dispositivo di primo grado possono incidere sull'analisi e vanno chiariti prima di sostenere il diritto all'indennizzo
  • Se l'unica contestazione capace di giustificare la misura è un reato per il quale, per limiti edittali, non è possibile applicare misure personali, il ricorrente ha maggiore possibilità di ottenere la riparazione; al contrario, se esistono reati con limiti di pena tali da rendere legittima la custodia, il diritto all'indennizzo è escluso
  • Nelle impugnazioni in materia di riparazione per ingiusta detenzione l'onere probatorio grava sul ricorrente che deve dimostrare l'assenza di qualsiasi titolo idoneo a giustificare la misura; occorre esaminare sia le decisioni di merito sia i termini prescrizionali effettivi per ciascun capo di imputazione
  • In cassazione, quando l'Avvocatura dello Stato non contesta specificamente i motivi di impugnazione ma si limita a chiederne l'inammissibilità o il rigetto, non è dovuta la liquidazione delle spese processuali a suo favore per la fase di legittimità

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