Sentenza del 14/02/2017 n. 590 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Trasferimento immobile - Scioglimento della comunione ereditaria - Bene caduto in successione - Somme attribuite a titolo di conguaglio ad altri condividenti - Assoggettamento a tassazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato respinto e la tassazione è stata ritenuta legittima. Le somme versate a titolo di conguaglio sono state assoggettate alle aliquote applicabili alla vendita dei terreni ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. È stata inoltre riconosciuta la legittimità della pretesa tributaria sotto il profilo della solidarietà d'imposta prevista dall'art. 57 del D.P.R. n. 131/1986.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava lo scioglimento di una comunione ereditaria con attribuzione di un bene immobiliare a uno dei condividenti e corresponsione di somme di conguaglio agli altri. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che tali somme non dovessero essere assoggettate alle imposte previste per il trasferimento immobiliare. La sentenza ha invece ritenuto che il conguaglio, nella parte corrispondente all'eccedenza del valore del bene attribuito rispetto alla quota ereditaria, costituisca il corrispettivo di un trasferimento immobiliare.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986, art. 57
La norma è stata applicata per ritenere legittima la responsabilità solidale d'imposta dei soggetti coinvolti nell'atto, consentendo all'Amministrazione finanziaria di richiedere il pagamento dell'imposta secondo il regime previsto per gli atti soggetti a registrazione.
D.P.R. n. 131/1986, disciplina delle imposte di registro, ipotecaria e catastale
Lo scioglimento della comunione ereditaria con attribuzione di un bene a un condividente non resta necessariamente un'operazione meramente divisoria: quando l'attribuzione eccede la quota spettante e viene compensata con un conguaglio, tale eccedenza è trattata fiscalmente come un trasferimento immobiliare oneroso, soggetto alle aliquote della vendita.
Massime di principio
- Nel caso di divisione ereditaria, il conguaglio versato per compensare gli altri condividenti può essere considerato il corrispettivo di un trasferimento immobiliare, anziché una semplice regolazione interna della comunione.
- La qualificazione fiscale dipende dal rapporto tra il valore del bene assegnato e la quota spettante al condividente: l'eccedenza rispetto alla quota ereditaria può essere tassata come acquisto o vendita della parte eccedente.
- Per valutare il trattamento tributario occorre esaminare il contenuto economico effettivo dell'atto, non soltanto la sua denominazione formale come divisione ereditaria.
- La presenza di un conguaglio non esclude l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale secondo il regime dei trasferimenti immobiliari.
- In presenza di più soggetti obbligati, l'Amministrazione finanziaria può far valere la solidarietà d'imposta prevista dalla normativa sulla registrazione degli atti.
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