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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17232/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto revocazione dell'ordinanza che aveva rigettato il loro ricorso per cassazione avverso sentenza della CTR Veneto: (1) censurando un presunto errore materiale della Corte che avrebbe fatto riferimento all'imposta di registro mentre la controversia verteva sulle imposte di successione e donazioni (nonché su imposte ipotecarie e catastali), sostenendo che tale errore avrebbe inciso decisivamente sull'esito in quanto la Corte avrebbe escluso l'esenzione dall'imposta di registro; (2) lamentando omessa pronuncia sul motivo che chiedeva l'equiparazione delle rinunce a diritti reali a titolo gratuito prive di "spirito di liberalità" ai trasferimenti per donazione ai fini delle agevolazioni "prima casa" (ovvero che la rinuncia gratuita senza spirito di liberalità dovesse beneficiare delle agevolazioni).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ritenuto che il riferimento all'imposta di registro fosse un mero "lapus calami" privo di incidenza sulla decisione, la quale si è effettivamente pronunciata sulla fattispecie relativa alle imposte di successione/donazioni e sulle imposte ipotecarie e catastali. Sulla questione delle agevolazioni "prima casa" la Corte ha ritenuto che la rinuncia abdicativa, pur producendo un effetto traslativo (accrescimento della quota in capo al superstite), fosse un atto a titolo gratuito privo di "spirito di liberalità" e quindi non equiparabile alla donazione ai fini delle agevolazioni: ne consegue la negazione dell'agevolazione. Il ricorso è stato pertanto respinto; i ricorrenti sono stati condannati alle spese (liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate in euro 1.500,00 per competenze, oltre accessori) e sono stati richiamati gli oneri contributivi eventualmente dovuti.

Norme richiamate

  • Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 69, comma 3

    Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprieta' di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralita' di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131

    La Corte ha interpretato la norma in senso restrittivo: l'agevolazione si applica ai trasferimenti derivanti da successioni o donazioni che implicano lo "spirito di liberalità" (donazione). La rinuncia a titolo gratuito priva di spirito di liberalità non rientra nella previsione agevolativa.

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 1, comma 2

    Si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinunzia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni

    La norma riconosce la rinuncia a diritti reali come "trasferimento" ai fini impositivi. La Corte ha applicato il principio traslativo della rinuncia (accrescimento della quota del comproprietario superstite) ma ha distinto tra imposizione/traslazione e spettanza delle agevolazioni, richiedendo la presenza dello 'spirito di liberalità' per le agevolazioni.

  • D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, conv. con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286

    Richiamato come quadro normativo relativo all'imposta sulle successioni e donazioni applicabile alla fattispecie; la Corte ha deciso in conformità alla disciplina delle successioni e donazioni.

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347

    Normativa citata come riferimento per le imposte ipotecarie e catastali applicate in relazione alle successioni; utilizzata per la disciplina delle imposte accessorie sull'atto impugnato.

Massime di principio

  • Una rinuncia a diritti reali produce effetto traslativo (accrescimento della quota del comproprietario superstite) e, ai fini impositivi, è normalmente considerata un "trasferimento" soggetto a tassazione.
  • Per le agevolazioni "prima casa" (art. 69 L. 342/2000) è decisiva la presenza dello "spirito di liberalità": una rinuncia a titolo gratuito priva di spirito di liberalità non è equiparata alla donazione e dunque non dà diritto automatico alle agevolazioni.
  • Un errore materiale o una imprecisione terminologica (es. riferimento all'imposta di registro anziché a quella sulle successioni) è irrilevante in sede di revocazione se non risulta decisivo per la decisione: la revocazione per errore di fatto richiede che l'errore fosse decisivo per l'esito.
  • L'omessa pronuncia è sindacabile in revocazione solo se si tratta di una vera omissione; se la questione è stata implicitamente esaminata e risolta la revocazione è inammissibile (differenza tra svista percettiva ed errore di giudizio).
  • In situazioni analoghe è fondamentale provare che l'errore o l'omissione sarebbero, logicamente e giuridicamente, mutati l'esito della decisione; la mera contestazione interpretativa della Corte non è sufficiente per la revocazione.

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