Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1383/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502590

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Verona, Sezione lavoro, quanto all’attivazione della carta docenti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria carta docenti)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza chiedendo l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Verona, Sezione lavoro. Nel corso del giudizio ha dato atto che l’amministrazione aveva attivato la carta docenti e ha quindi chiesto che il giudizio fosse limitato all’accertamento dell’avvenuta esecuzione, con condanna dell’amministrazione alle spese sulla base della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché nel corso del giudizio l’amministrazione ha attivato la carta docenti, realizzando così l’utilità perseguita con il giudizio di ottemperanza. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, ha posto a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito il rimborso di metà delle spese di lite. L’altra metà è stata dichiarata non ripetibile, in considerazione del comportamento processuale dell’amministrazione e del numero di controversie e procedimenti analoghi pendenti, che rendeva complesso soddisfare tempestivamente tutte le procedure. La sentenza ha ordinato all’autorità amministrativa di eseguirla.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di ottemperanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nel titolo giudiziale e il ricorrente ottiene l’utilità perseguita, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto dell’amministrazione, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso in assenza dell’adempimento.
  • La soccombenza virtuale può condurre a una ripartizione delle spese non integralmente sfavorevole all’amministrazione quando il giudice valorizzi il comportamento processuale delle parti e la particolare complessità derivante dalla pendenza di numerosi procedimenti analoghi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.