Cassazione Civile, Ordinanza n. 10932/2025 del 25/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta dal creditore originario contro un debitore e contro la moglie di quest'ultimo per ottenere, in via principale, la declaratoria di simulazione assoluta e, in subordine, l'inefficacia ex art. 2901 c.c. di un atto del 9 marzo 2007 con cui il debitore aveva trasferito alla moglie la metà della proprietà di un immobile adibito a casa coniugale, riservandosi il diritto di abitazione vita natural durante. Il creditore sosteneva che l'atto avesse sottratto l'unico bene immobile del debitore alla garanzia patrimoniale. Il tribunale ha accolto l'azione revocatoria e la corte d'appello ha confermato la decisione. In cassazione la parte acquirente ha dedotto cinque motivi: omessa pronuncia e mancata ammissione dei mezzi istruttori; vizio motivazionale e violazione dell'art. 116 c.p.c. per avere valorizzato la partecipazione della ricorrente a società riconducibili all'ambiente del debitore; omessa motivazione sulla congruità del prezzo, richiamando una CTU svolta in altra causa; falsa applicazione degli artt. 2729 e 2901 c.c. per assenza di indizi gravi, precisi e concordanti sulla conoscenza del pregiudizio; errata liquidazione delle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c. e per mancato confronto con la ratio decidendi; il secondo e il terzo motivo inammissibili perché diretti a rimettere in discussione valutazioni di fatto congruamente motivate e non pertinenti rispetto alla ratio; il quarto motivo inammissibile perché non contrastava gli elementi presuntivi valorizzati dalla corte territoriale ai fini della scientia damni e perché la prova della consapevolezza del pregiudizio può essere desunta anche per presunzioni, senza necessità di collusione o stato di insolvenza; il quinto motivo inammissibile come non motivo, essendo la ricorrente totalmente soccombente nei gradi di merito. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria richiede la consapevolezza del pregiudizio alle ragioni del creditore; la prova della scientia damni può essere fornita anche per presunzioni e non richiede necessariamente collusione tra debitore e terzo, né lo stato di insolvenza del debitore.
art. 2740 c.c.
La lesione rilevante consiste nella menomazione della garanzia patrimoniale generica del creditore.
art. 2729 c.c.
La presunzione semplice è utilizzabile quando gli indizi siano gravi, precisi e concordanti, anche in base a un ragionamento probabilistico fondato su plurimi elementi convergenti.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve riportare specificamente gli atti e i capitoli di prova su cui si fonda la censura; la loro omessa trascrizione rende il motivo inammissibile.
art. 112 c.p.c.
È deducibile la nullità per omessa pronuncia solo se la censura individua effettivamente il capo decisorio non esaminato.
art. 116 c.p.c.
Non è consentito utilizzare il vizio motivazionale per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, se la decisione di merito è congruamente motivata.
art. 360 c.p.c.
I motivi formalmente incardinati nei vizi di nullità o motivazione sono inammissibili se mirano in realtà a contestare apprezzamenti di fatto o risultano non specifici rispetto alla ratio decidendi.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza secondo il principio di causalità.
art. 96, comma 3, c.p.c.
In presenza dei presupposti di legge, può essere liquidata una somma a titolo sanzionatorio a carico della parte soccombente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore e del terzo può essere provata per presunzioni semplici, purché sorrette da indizi gravi, precisi e concordanti.
- Ai fini dell'inefficacia dell'atto dispositivio non è necessario dimostrare una collusione fraudolenta tra debitore e terzo né lo stato di insolvenza del debitore; è sufficiente la consapevolezza della menomazione della garanzia patrimoniale del creditore.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata o si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del merito.
- Chi deduce l'omessa ammissione di prove deve indicare specificamente nel ricorso i capitoli di prova non ammessi e la loro rilevanza, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di specificità.
- Ai fini della revocatoria, la congruità del prezzo non è il dato decisivo: rileva la capacità dell'atto di dismettere beni e rendere più difficoltoso il soddisfacimento del credito.
- Le spese di lite seguono la soccombenza e, in presenza di ricorso inammissibile o manifestamente infondato, può essere applicata anche la sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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