Cassazione Civile, Ordinanza n. 34113/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di somme dovute per la riparazione di un veicolo danneggiato in un sinistro. L'opponente originario aveva contestato il credito; la Corte d'appello ha ritenuto provata la conclusione del contratto d'opera e l'esecuzione delle riparazioni, valorizzando la prova testimoniale. In cassazione gli eredi dell'opponente hanno proposto cinque motivi: 1) violazione di norme processuali e costituzionali per omessa o apparente motivazione sulla dedotta inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.; 2) violazione delle stesse norme per essere l'appello asseritamente generico e non pertinente, che avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile; 3) nullità della sentenza e/o del procedimento per avere la Corte territoriale ammesso una prova testimoniale non riproposta all'udienza di precisazione delle conclusioni e senza richiesta di revoca dell'ordinanza istruttoria; 4) il ricorso menziona un quinto motivo, ma nel testo fornito risulta esaminato solo questo, con censura circa la genericità dei capitoli di prova testimoniale, ritenuta inammissibile perché la valutazione della specificità spetta al giudice di merito e la Corte d'appello aveva motivato in modo logico sulla sufficienza della capitolazione. La Corte di cassazione ha respinto tutte le censure esaminate, confermando la decisione di merito e condannando i ricorrenti alle spese, con ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello e sulla pretesa rinuncia alla prova testimoniale; ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla genericità dei capitoli di prova. Ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La doglianza di omessa pronuncia non è configurabile quando il giudice decide nel merito una questione processuale, e l'esame del merito assorbe implicitamente l'eccezione processuale.
art. 132 c.p.c.
Richiamato nel quadro delle censure motivazionali, ma la Corte esclude il vizio perché le ragioni della decisione risultano comprensibili e logicamente articolate.
art. 342 c.p.c.
La specificità dei motivi d'appello deve essere valutata con riferimento al contenuto effettivo dell'atto di gravame, che nel ricorso per cassazione deve essere riportato nei passaggi rilevanti per consentire il controllo di legittimità.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Norma richiamata nelle censure motivazionali; la Corte non ravvisa alcun vizio nel ragionamento della sentenza impugnata.
art. 111 Cost.
Invocato per censurare la motivazione, ma non sussiste violazione poiché la decisione di merito è logicamente argomentata.
art. 348-bis c.p.c.
La pretesa inammissibilità dell'appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento non è deducibile contro la sentenza che definisce il giudizio di appello, essendo quest'ultima impugnabile solo per vizi propri.
art. 189 c.p.c.
La mancata riproposizione della prova all'udienza di precisazione delle conclusioni non comporta automaticamente rinuncia al mezzo istruttorio; occorre valutare la complessiva condotta processuale.
art. 345 c.p.c.
Richiamato in relazione alla riproposizione delle prove in appello; la Corte ammette la prova ritenendo che non vi fosse stata rinuncia implicita in primo grado.
art. 253 c.p.c.
La valutazione della specificità dei capitoli di prova va compiuta anche in correlazione con il contesto fattuale e processuale, considerando la possibilità di chiarimenti e precisazioni ai testi.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La dedotta inammissibilità dell'appello per difetto di ragionevole probabilità di accoglimento non può essere fatta valere contro la sentenza che definisce il giudizio di secondo grado, perché tale sentenza è impugnabile solo per vizi propri.
- Nel ricorso per cassazione, quando si lamenta un error in procedendo o la nullità dell'atto di appello per genericità, il ricorrente deve riportare in modo specifico i passaggi rilevanti dell'atto di gravame; in mancanza, la censura è inammissibile.
- La mancata riproposizione formale, all'udienza di precisazione delle conclusioni, di una prova non ammessa in primo grado non comporta automaticamente rinuncia al mezzo istruttorio: occorre verificare se, dal complesso della condotta processuale e delle difese svolte, emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta.
- La valutazione della specificità e della rilevanza dei capitoli di prova testimoniale spetta al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo per manifesta illogicità della motivazione.
- La genericità di una prova testimoniale non va apprezzata in astratto e solo sulla formulazione letterale dei capitoli, ma anche alla luce del contesto fattuale, temporale e processuale della causa e della possibilità di chiarimenti al teste.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33978/2024 del 23/12/2024
- ordinanza_civile · 23 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33980/2024 del 23/12/2024
- ordinanza_civile · 23 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33981/2024 del 23/12/2024
- ordinanza_civile · 23 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33988/2024 del 23/12/2024
- ordinanza_civile · 23 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33992/2024 del 23/12/2024
- ordinanza_civile · 23 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34020/2024 del 23/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →