Sentenza del 27/02/2015 n. 1946 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE - Società estinta - Assenza soggetto destinatario - Successiva notifica cartella esattoriale - Illegittimità - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica è stata ritenuta inesistente, poiché effettuata nei confronti di un soggetto ormai estinto e privo di capacità giuridica e processuale. Ne consegue l'illegittimità della cartella esattoriale e dell'iscrizione a ruolo nei confronti della società estinta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La cartella esattoriale, relativa a un importo superiore a 4.000 euro, è stata notificata il 13 aprile 2012 a una Sas già cancellata dal Registro delle imprese il 20 settembre 2011, senza previa messa in liquidazione. Al momento della notifica la società risultava quindi estinta e non esisteva più quale soggetto giuridico destinatario dell'atto. Il ricorso è stato proposto nei confronti del solo Concessionario della Riscossione.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal Registro delle imprese determina, nei confronti dei terzi, l'estinzione del soggetto societario; gli atti successivi non possono essere validamente notificati alla società estinta come se fosse ancora esistente.
- Un atto della riscossione deve essere indirizzato a un destinatario giuridicamente esistente e correttamente individuato. La notifica a un soggetto inesistente non costituisce una mera irregolarità, ma può comportare l'inesistenza della notificazione e l'illegittimità dell'atto.
- Prima di notificare una cartella o un altro atto esecutivo, l'agente della riscossione deve verificare lo stato del soggetto iscritto a ruolo e, in caso di estinzione, individuare i soggetti eventualmente responsabili secondo le regole applicabili a soci, liquidatori o successori.
- La cancellazione senza previa liquidazione non consente di considerare automaticamente la società ancora esistente ai fini della notifica: l'atto deve comunque essere rivolto a soggetti giuridicamente individuabili e legittimati.
- La contestazione della cartella deve essere proposta nei confronti dell'ente che ha formato o notificato l'atto, quando il vizio riguarda direttamente l'attività dell'agente della riscossione.
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