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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23858/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da una responsabilità professionale del notaio, ritenuto in appello responsabile per non avere adeguatamente informato l'acquirente dei rischi connessi a una trascrizione pregiudizievole e per avere rassicurato sull'esito del contenzioso ereditario. In esecuzione della sentenza d'appello poi cassata, l'assicuratore aveva versato all'assicurato l'indennizzo dovuto in forza della polizza di responsabilità civile. Dopo la cassazione con rinvio e il venir meno della condanna risarcitoria a carico del professionista, la compagnia ha chiesto la ripetizione di quanto pagato. Con il primo motivo ha sostenuto che, avendo l'assicurato già risarcito il terzo danneggiato prima di incassare l'indennizzo, la domanda restitutoria avrebbe dovuto essere rivolta non all'assicurato ma al terzo beneficiario del danno. Con il secondo motivo ha censurato la declaratoria di inammissibilità della domanda di ripetizione formulata nei confronti del terzo nel giudizio di rinvio, deducendo che tale domanda era stata proposta nel giudizio correttamente deputato a conoscerla ai sensi dell'art. 389 c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo e accolto il secondo. Ha affermato che la ripetizione dell'indebito oggettivo va proposta nei confronti dell'accipiens, cioè del soggetto che ha ricevuto il pagamento, e non nei confronti del terzo che ne abbia beneficiato indirettamente; eventuali pregiudizi per l'assicurato derivanti dal pagamento al terzo possono eventualmente essere fatti valere come danno da inadempimento contrattuale, ma solo se specificamente dedotti. Ha invece ritenuto ammissibile, nel giudizio di rinvio, la domanda di restituzione proposta contro il terzo danneggiato, poiché la cassazione del capo condannatorio della sentenza d'appello fa sorgere la competenza del giudice che ha pronunciato la sentenza annullata a conoscere della domanda di restituzione conseguente alla cassazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1917 c.c.

    la norma disciplina l'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato e non altera la regola secondo cui la ripetizione dell'indebito va rivolta all'accipiens del pagamento

  • art. 2033 c.c.

    la ripetizione dell'indebito oggettivo deve essere proposta nei confronti di chi ha ricevuto il pagamento senza causa

  • art. 1218 c.c.

    un eventuale pregiudizio dell'assicurato per il mancato tempestivo pagamento dell'indennizzo integra, in astratto, una questione di responsabilità contrattuale per inadempimento

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso poi accolto, in relazione all'ammissibilità della domanda nel giudizio di rinvio

  • art. 382 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso poi accolto, in relazione agli effetti della cassazione e al giudizio di rinvio

  • art. 389 c.p.c.

    la domanda di restituzione conseguente alla sentenza di cassazione va proposta nel giudizio di rinvio davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza annullata

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    primo comma, ultimo periodo

    consente di richiamare per relationem la motivazione di un precedente conforme senza riprodurla integralmente

Massime di principio

  • La domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo deve essere proposta contro il soggetto che ha ricevuto direttamente il pagamento, anche se il pagamento ha indirettamente avvantaggiato un terzo.
  • Se il pagamento dell'assicuratore all'assicurato diviene privo di causa per effetto della caducazione della condanna risarcitoria, la restituzione va richiesta all'assicurato accipiens e non al danneggiato terzo.
  • L'eventuale danno subito dall'assicurato per avere dovuto anticipare il risarcimento al terzo in attesa dell'indennizzo non incide sulla legittimazione passiva nell'azione di ripetizione, ma può al più fondare una distinta azione di risarcimento per inadempimento contrattuale, se specificamente introdotta.
  • La domanda di restituzione conseguente alla cassazione di un capo condannatorio deve essere proposta nel giudizio di rinvio, che è la sede funzionale a conoscere delle restituzioni derivanti dalla sentenza cassata.

Come è indicizzato

MaterieSurroga assicurativaImpugnazioniSpese di liteResponsabilità professionale
RamiAssicurazioniProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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