Cassazione Civile, Ordinanza n. 12075/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 proposta da tre creditori-lavoratori, ammessi al passivo di un fallimento aperto nel 2008 e ancora pendente alla data del ricorso, poiché la procedura si era protratta oltre il termine ragionevole. I ricorrenti avevano ottenuto in sede monocratica un indennizzo annuo base di euro 500,00, ma ridotto del 50% per effetto dell'intervento del Fondo di Garanzia INPS, con liquidazione finale di euro 2.000,00 ciascuno. In opposizione sostenevano che l'art. 2-bis L. n. 89/2001 consenta una liquidazione tra euro 400,00 ed euro 800,00 annui e che la deroga in diminuzione sotto il minimo sia possibile solo nei casi tassativi previsti dalla norma, non ricorrenti nel caso concreto; deducevano inoltre la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014 per avere la Corte d'appello liquidato le spese processuali in favore dell'Avvocatura dello Stato comprensive del rimborso delle spese generali. La Corte d'appello aveva respinto l'opposizione ritenendo legittima la riduzione dell'indennizzo anche sotto il minimo tabellare, in ragione dell'intervento tempestivo del Fondo di Garanzia che aveva attenuato sensibilmente il pregiudizio derivante dall'attesa. In cassazione i ricorrenti hanno riproposto due motivi: con il primo hanno contestato la possibilità di scendere sotto il minimo annuo di euro 400,00 invocando la violazione dell'art. 2-bis L. n. 89/2001, della CEDU e della Costituzione; con il secondo hanno censurato la condanna alle spese, nella parte in cui comprendeva il rimborso forfettario delle spese generali a favore dell'Avvocatura dello Stato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo legittima la motivazione della Corte territoriale sulla possibilità di liquidare l'indennizzo equitativo anche al di sotto del minimo ordinario previsto dall'art. 2-bis L. n. 89/2001 quando, in una procedura concorsuale, l'intervento del Fondo di Garanzia INPS abbia ridotto in modo significativo e tempestivo la penosità dell'attesa e quindi il pregiudizio da durata irragionevole. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, quando la parte vittoriosa è assistita dall'Avvocatura dello Stato, non spetta il rimborso delle spese generali previsto per il difensore del libero foro. Di conseguenza ha cassato il decreto impugnato limitatamente al capo sulle spese e, decidendo nel merito, ha eliminato dalla condanna dei ricorrenti il riferimento al rimborso delle spese generali, sostituendolo con la condanna al rimborso delle spese prenotate a debito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis
La locuzione 'di regola' consente al giudice di merito, con adeguata motivazione e in presenza di peculiarità del caso concreto, di discostarsi dai parametri ordinari dell'indennizzo equitativo, anche al di sotto del minimo annuo, quando ciò sia necessario per una liquidazione congrua e non sovracompensativa.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2
La quantificazione dell'indennizzo deve essere equitativa e tener conto della complessità del caso, del comportamento delle parti e del giudice, della natura degli interessi coinvolti e del valore/rilevanza della causa, anche in relazione alle condizioni personali della parte.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2
La norma introduce una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio per irrisorietà della pretesa o del valore della causa, ma non esclude in assoluto l'indennizzo se il danneggiato dimostra in concreto il pregiudizio subito.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis
comma 1-bis; comma 1-ter; comma 1-quater; comma 3
Il sistema della legge Pinto mostra una correlazione effettiva tra pregiudizio e indennizzo; sono previste ipotesi speciali di riduzione o modulazione e, per il comma 3, un limite massimo collegato al valore della causa o del diritto accertato.
art. 2056 c.c.
La liquidazione del danno va effettuata secondo criteri equitativi, valorizzando le circostanze concrete rilevanti per la misura del ristoro.
art. 91 c.p.c.
Richiamato in relazione alla disciplina della condanna alle spese processuali.
art. 92 c.p.c.
Richiamato in relazione alla disciplina della compensazione e delle spese di lite.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2, comma 2
Il rimborso forfettario delle spese generali spetta al difensore del libero foro e non si applica quando la parte sia assistita dall'Avvocatura dello Stato.
art. 6 CEDU
L'indennizzo non può essere meramente simbolico o manifestamente inadeguato, dovendo assicurare un serio ristoro per la durata irragionevole del procedimento.
art. 117 Cost.
È richiamato come parametro di conformità interna rispetto agli obblighi convenzionali e ai principi CEDU.
art. 111 Cost.
È richiamato quale parametro costituzionale evocato dai ricorrenti in relazione alla ragionevolezza della liquidazione dell'indennizzo.
art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU
Richiamato dai ricorrenti nel fondare la censura di violazione di legge sulla quantificazione dell'indennizzo.
art. 2751-bis, n. 1, c.c.
Indicato per qualificare in privilegio i crediti di lavoro ammessi al passivo del fallimento.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, ai fini dell'equa riparazione per durata irragionevole, il giudice può tenere conto di sopravvenienze che riducano in modo significativo la penosità dell'attesa, come il pagamento parziale effettuato da un Fondo di garanzia pubblico, e può così modulare l'indennizzo anche sotto il minimo ordinario, purché la scelta sia sorretta da motivazione specifica e ragionevole.
- L'inciso 'di regola' contenuto nell'art. 2-bis L. n. 89/2001 esprime una regola tendenziale e non un vincolo assoluto: il giudice di merito può discostarsi dai parametri monetari prefissati quando le peculiarità del caso concreto rendano la liquidazione tabellare non adeguata al pregiudizio effettivamente sofferto.
- La deroga in diminuzione ai parametri ordinari dell'indennizzo è compatibile con la CEDU e con la Costituzione solo se non conduce a un ristoro irragionevole, puramente simbolico o manifestamente inadeguato rispetto al danno da durata irragionevole.
- Quando la parte vittoriosa è difesa dall'Avvocatura dello Stato, non è dovuto il rimborso delle spese generali previsto per il difensore del libero foro; la condanna alle spese deve quindi essere corretta espungendo tale voce.
- Nel sistema della legge Pinto, la valutazione dell'indennizzo deve mantenere una correlazione effettiva tra l'entità del pregiudizio e la misura del ristoro, evitando tanto sovracompensazioni quanto liquidazioni scollegate dalla concreta incidenza del ritardo sulla posizione della parte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11873/2026 del 30/04/2026
- ordinanza_civile · 30 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11874/2026 del 30/04/2026
- ordinanza_civile · 30 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11875/2026 del 30/04/2026
- ordinanza_civile · 30 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11877/2026 del 30/04/2026
- ordinanza_civile · 30 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11878/2026 del 30/04/2026
- ordinanza_civile · 30 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11879/2026 del 30/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →