Cassazione Penale, Ordinanza n. 34335/2026 del 24/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 14 luglio 2025 della Corte d’appello di Venezia, che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 337 c.p. I motivi riguardavano il giudizio di responsabilità, la valutazione delle prove, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e la recidiva. La Corte ha rilevato che le censure riproducevano doglianze già esaminate dai giudici di merito, miravano a ottenere una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e risultavano genericamente formulate perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 337 c.p.)
La sentenza identifica la condanna impugnata come riferita al delitto di resistenza a pubblico ufficiale; il testo non espone un’ulteriore interpretazione della fattispecie.
Massime di principio
- Sono inammissibili le censure che ripropongono questioni già adeguatamente valutate dai giudici di merito e mirano soltanto a ottenere dalla Corte di cassazione una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, per genericità, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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