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Ordinanza

Ordinanza n. 148/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. 0206586/2026 del 06-07-2026, notificato in data 07.07.2026, con cui si comunicava al ricorrente che l’istanza di trasferimento proposta ai sensi della legge n. 104 del 1992 “non è accolta (…)”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto; e per l’accertamento e la dichiarazione del diritto del ricorrente ad essere trasferito ai sensi della L. 104/92, come da istanza dallo stesso presentata, condannando la P.A. resistente ad attuare tutti i necessari e conseguenti incombenti;

Giustizia amministrativa202600377

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di trasferimento temporaneo ad altra sede di servizio ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale del 6 luglio 2026, notificato il 7 luglio 2026, dell’istanza di assegnazione temporanea a un’altra sede di servizio presentata ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992. Ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, e l’accertamento del diritto al trasferimento. Nella fase cautelare è stata contestata l’inadeguatezza istruttoria e motivazionale del diniego, che non avrebbe indicato in modo chiaro e puntuale, neppure per relationem, gli elementi organizzativi e funzionali ostativi, con riguardo sia alla sede di servizio attuale sia alle sedi richieste.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame, rilevando l’inadeguatezza istruttoria e motivazionale del diniego: il Ministero non aveva esplicitato le ragioni organizzativo-funzionali che impedivano l’assegnazione richiesta, riferite tanto alla sede attuale quanto a quelle indicate dal dipendente. Le difese ministeriali non potevano colmare tale carenza; inoltre, il documento prodotto a loro supporto era anonimo, privo di intestazione e sottoscrizione, e risultava apparentemente formato o validato solo il 2 ottobre 2026. Il Ministero deve riesaminare la decisione entro 15 giorni dalla comunicazione via PEC dell’ordinanza e comunicarne l’esito al ricorrente e al TAR entro i successivi 10 giorni. È stata sospesa l’esecuzione del diniego; nessuna decisione definitiva è stata presa sul diritto al trasferimento o sul merito del ricorso. Spese rinviate al definitivo. Udienza pubblica di merito fissata al 23 febbraio 2027.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 5, l. 5 febbraio 1992, n. 104

    Ritenuto che l’inadeguatezza istruttorio/motivazionale che affligge il diniego gravato (in particolare, sotto il profilo della omessa chiara e puntuale esplicitazione, nemmeno per relationem, degli elementi/problematiche organizzativo-funzionali, riferiti sia alla sede di servizio in atto che rispetto a quelle di richiesta assegnazione, ritenuti ostativi all’accoglimento dell’istanza di assegnazione temporanea del ricorrente ad altra sede di servizio ex art. 33, comma 5, l. n. 104/1992) suggerisce l’opportunità che il Ministero intimato riesamini nella competente sede amministrativa la decisione assunta.

    Il diniego di assegnazione temporanea deve esporre in modo chiaro e puntuale le ragioni organizzativo-funzionali ostative, riferite sia alla sede di servizio attuale sia alle sedi richieste; in mancanza, è giustificato il riesame amministrativo.

  • art. 55 c.p.a.

    Ritenuto, conseguentemente, di accogliere, ai fini del disposto riesame, l’istanza cautelare proposta dal ricorrente, fissando al Ministero il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione a mezzo pec della presente ordinanza per l’espletamento dell’incombente di che trattasi, il cui esito va portato a conoscenza dell’interessato e di questo Tribunale entro i successivi 10 (dieci) giorni;

    Nella fase cautelare il giudice può accogliere la domanda ai fini del riesame, imponendo all’amministrazione un termine per provvedere e un successivo termine per comunicare l’esito all’interessato e al giudice.

  • art. 55, comma 11, c.p.a.

    Ritenuto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 55, comma 11, c.p.a., di fissare la pubblica udienza per la discussione del ricorso nel merito;

    Accolta la tutela cautelare, il giudice fissa la pubblica udienza per la discussione del ricorso nel merito.

Massime di principio

  • Il diniego di un’istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 deve indicare in modo chiaro e puntuale le ragioni organizzativo-funzionali che ostano all’accoglimento, con riferimento sia alla sede di servizio in atto sia alle sedi richieste; l’omissione di tali elementi rende il provvedimento carente sotto il profilo istruttorio e motivazionale e può giustificare l’accoglimento della tutela cautelare ai fini del riesame.
  • Le difese svolte in giudizio dall’amministrazione non suppliscono all’inadeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato; la documentazione prodotta a sostegno delle difese può inoltre non essere idonea a colmare la carenza se priva di elementi certi che ne attestino paternità e imputabilità.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiMotivazione del provvedimentoTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneTutela cautelare

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