Ordinanza n. 148/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. 0206586/2026 del 06-07-2026, notificato in data 07.07.2026, con cui si comunicava al ricorrente che l’istanza di trasferimento proposta ai sensi della legge n. 104 del 1992 “non è accolta (…)”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto; e per l’accertamento e la dichiarazione del diritto del ricorrente ad essere trasferito ai sensi della L. 104/92, come da istanza dallo stesso presentata, condannando la P.A. resistente ad attuare tutti i necessari e conseguenti incombenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di trasferimento temporaneo ad altra sede di servizio ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale del 6 luglio 2026, notificato il 7 luglio 2026, dell’istanza di assegnazione temporanea a un’altra sede di servizio presentata ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992. Ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, e l’accertamento del diritto al trasferimento. Nella fase cautelare è stata contestata l’inadeguatezza istruttoria e motivazionale del diniego, che non avrebbe indicato in modo chiaro e puntuale, neppure per relationem, gli elementi organizzativi e funzionali ostativi, con riguardo sia alla sede di servizio attuale sia alle sedi richieste.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame, rilevando l’inadeguatezza istruttoria e motivazionale del diniego: il Ministero non aveva esplicitato le ragioni organizzativo-funzionali che impedivano l’assegnazione richiesta, riferite tanto alla sede attuale quanto a quelle indicate dal dipendente. Le difese ministeriali non potevano colmare tale carenza; inoltre, il documento prodotto a loro supporto era anonimo, privo di intestazione e sottoscrizione, e risultava apparentemente formato o validato solo il 2 ottobre 2026. Il Ministero deve riesaminare la decisione entro 15 giorni dalla comunicazione via PEC dell’ordinanza e comunicarne l’esito al ricorrente e al TAR entro i successivi 10 giorni. È stata sospesa l’esecuzione del diniego; nessuna decisione definitiva è stata presa sul diritto al trasferimento o sul merito del ricorso. Spese rinviate al definitivo. Udienza pubblica di merito fissata al 23 febbraio 2027.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. 5 febbraio 1992, n. 104
Ritenuto che l’inadeguatezza istruttorio/motivazionale che affligge il diniego gravato (in particolare, sotto il profilo della omessa chiara e puntuale esplicitazione, nemmeno per relationem, degli elementi/problematiche organizzativo-funzionali, riferiti sia alla sede di servizio in atto che rispetto a quelle di richiesta assegnazione, ritenuti ostativi all’accoglimento dell’istanza di assegnazione temporanea del ricorrente ad altra sede di servizio ex art. 33, comma 5, l. n. 104/1992) suggerisce l’opportunità che il Ministero intimato riesamini nella competente sede amministrativa la decisione assunta.
Il diniego di assegnazione temporanea deve esporre in modo chiaro e puntuale le ragioni organizzativo-funzionali ostative, riferite sia alla sede di servizio attuale sia alle sedi richieste; in mancanza, è giustificato il riesame amministrativo.
art. 55 c.p.a.
Ritenuto, conseguentemente, di accogliere, ai fini del disposto riesame, l’istanza cautelare proposta dal ricorrente, fissando al Ministero il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione a mezzo pec della presente ordinanza per l’espletamento dell’incombente di che trattasi, il cui esito va portato a conoscenza dell’interessato e di questo Tribunale entro i successivi 10 (dieci) giorni;
Nella fase cautelare il giudice può accogliere la domanda ai fini del riesame, imponendo all’amministrazione un termine per provvedere e un successivo termine per comunicare l’esito all’interessato e al giudice.
art. 55, comma 11, c.p.a.
Ritenuto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 55, comma 11, c.p.a., di fissare la pubblica udienza per la discussione del ricorso nel merito;
Accolta la tutela cautelare, il giudice fissa la pubblica udienza per la discussione del ricorso nel merito.
Massime di principio
- Il diniego di un’istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 deve indicare in modo chiaro e puntuale le ragioni organizzativo-funzionali che ostano all’accoglimento, con riferimento sia alla sede di servizio in atto sia alle sedi richieste; l’omissione di tali elementi rende il provvedimento carente sotto il profilo istruttorio e motivazionale e può giustificare l’accoglimento della tutela cautelare ai fini del riesame.
- Le difese svolte in giudizio dall’amministrazione non suppliscono all’inadeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato; la documentazione prodotta a sostegno delle difese può inoltre non essere idonea a colmare la carenza se priva di elementi certi che ne attestino paternità e imputabilità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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