Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 07/04/2021 n. 3077 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate avverso atti esecutivi del Concessionario - Legittimazione passiva esclusiva della Riscossione Sicilia SPA - Inammissibilità del ricorso

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di otto cartelle di pagamento emesse dall'Agente della Riscossione per IRPEF anni 1997-2004; i ricorrenti deducevano prescrizione del credito, vizi propri delle cartelle (compresa la mancata notifica) e l'illegittimità delle sanzioni trasmesse agli eredi. Il ricorso era stato notificato esclusivamente all'Agenzia delle Entrate.

La decisione

La Commissione ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto solo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate quando la controversia riguarda esclusivamente la validità degli atti esecutivi del Concessionario (cartelle). La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità e il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, confermando che se il motivo dell'impugnazione attiene esclusivamente a vizi dell'atto di riscossione (notifica, vizi formali dell'atto esecutivo) il legittimato passivo è il Concessionario e non l'Amministrazione finanziaria; pertanto l'appello dei contribuenti è stato rigettato e la sentenza di primo grado confermata. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992

    Rilevanza della disciplina sulla legittimazione passiva per le controversie tributarie: quando la lite riguarda atti del concessionario, legittimato passivo esclusivo è il concessionario

  • D.Lgs. n. 112/1999

    Richiama i profili organizzativi della riscossione e l'ambito di legittimazione del concessionario rispetto agli atti di riscossione

  • D.P.R. n. 43/1988

    Richiamato come norma storica sul procedimento di riscossione e relative competenze del concessionario

  • D.L. n. 98/2011

    art. 39 (reclamo/mediazione)

    Richiesta della preliminare procedura di reclamo/mediazione per controversie di valore entro i limiti ratione temporis indicati (fino a €20.000 per il periodo di applicazione richiamato), che può rendere il ricorso giudiziale inammissibile se non esperita

  • Cass. SS.UU. n. 16412/2007

    La giurisprudenza di legittimità afferma, in linea di massima, che l'azione del contribuente può essere esercitata nei confronti dell'ente creditore o del concessionario; tuttavia la Commissione ha chiarito che tale 'indifferenza' opera solo quando l'impugnazione del concessionario sia fondata sulla mancata notifica dell'atto presupposto (atto impositivo) e non quando la controversia riguardi esclusivamente vizi dell'atto esecutivo del concessionario

  • Altra giurisprudenza della Cassazione richiamata

    Cass. n. 8370/2015, 5832/2011, 1462/2009

    Ulteriori pronunce confermano che, in via generale, per i vizi propri delle cartelle di pagamento il legittimato passivo è il concessionario e non l'Amministrazione finanziaria

Massime di principio

  • Se la controversia concerne esclusivamente la validità o i vizi formali dell'atto esecutivo emesso dal concessionario (es. cartella di pagamento, avviso di mora), il legittimato passivo è il Concessionario della riscossione; il ricorso notificato solo all'Amministrazione finanziaria è inammissibile.
  • Esiste un'eccezione: se l'impugnazione del concessionario è fondata sulla mancata notifica dell'atto presupposto (l'atto impositivo dell'Amministrazione), il contribuente può agire indifferentemente contro il concessionario o contro l'ente creditore; in tale ipotesi l'azione volta ad annullare l'atto esecutivo per effetto del vizio relativo alla notifica dell'atto presupposto può coinvolgere anche l'Amministrazione.
  • Prima di proporre ricorso è consigliabile notificare l'impugnazione al Concessionario; in mancanza di chiamata in giudizio del concessionario il giudice può dichiarare inammissibile il ricorso se la materia riguarda atti di riscossione.
  • Verificare l'eventuale obbligo di esperire reclamo/mediazione previsto dalla normativa (art. 39 D.L. 98/2011 e successive modifiche) per il valore della controversia, perché la sua omissione può comportare l'inammissibilità o l'estinzione del giudizio.
  • Il contribuente ha l'onere di produrre elementi probatori idonei a dimostrare la prescrizione del credito o la nullità della notifica; mere allegazioni prive di prova possono non essere ritenute sufficienti.
  • Nei casi di successione (eredi) occorre valutare separatamente la trasmissibilità delle sanzioni e la rilevanza dei vizi di notifica: tuttavia la prima questione da affrontare è sempre la legittimazione passiva in relazione alla natura dell'atto impugnato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.