Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 18/10/2021 n. 1262 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

XX srl aveva notificato a Poste Italiane avvisi di accertamento per omesso versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità relativamente a due insegne direzionali esterne recanti la scritta Posta installate presso gli uffici postali. Poste Italiane ha impugnato gli avvisi sostenendo che le insegne sono esenti dall'imposta perché hanno funzione meramente indicativa dell'ubicazione di un servizio pubblico e rientrano nell'esenzione prevista dall'art. 17, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 507/1993 e dalla Risoluzione MEF n. 2/DF del 24.4.2009, a condizione che non superino la superficie di 0,5 mq. Il concessionario ha contestato l'esenzione applicata ritenendo che l'elenco delle esenzioni sia tassativo e non applicabile per analogia alle insegne esterne.

La decisione

La Commissione ha ritenuto l'appello di XX infondato e ha confermato le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza che avevano accolto il ricorso di Poste Italiane. È stato riconosciuto che la scritta Posta svolge funzione informativa/segnaletica e non costituisce messaggio pubblicitario finalizzato a promuovere beni o servizi o a migliorare l'immagine dell'ente; inoltre la superficie delle insegne è risultata inferiore a 0,5 mq. Di conseguenza la pretesa impositiva è stata dichiarata infondata e gli avvisi di accertamento annullati. Spese compensate.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 507/1993, art. 5

    1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive od acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che si da tali luoghi percepibile è soggetta ad imposta sulla pubblicità ... 2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

    L'imposta colpisce messaggi di contenuto economico volti a promuovere domanda o a migliorare l'immagine; va escluso quanto ha funzione meramente informativa o segnaletica dell'ubicazione di un servizio.

  • d.lgs. n. 507/1993, art. 17, comma 1, lett. b)

    Prevede esenzioni per specifiche fattispecie (tra cui avvisi indicanti l'ubicazione del punto vendita/servizio in determinate condizioni). Nel caso il criterio applicato è che le insegne direzionali di piccola superficie e con funzione esclusivamente informativa non costituiscono pubblicità imponibile.

  • Risoluzione MEF n. 2/DF del 24.4.2009

    Ha chiarito che le insegne che segnalano l'ubicazione di un servizio possono essere non soggette all'imposta purché rispettino il limite di superficie (0,5 mq) e siano di natura indicativa e non promozionale.

  • Giurisprudenza: Cass. ord. 6714/17 e Cass. 2629/15

    Confermano il criterio che il presupposto dell'imposta è la presenza di un messaggio pubblicitario con potenziale destinatario indeterminato e finalità promozionale o di immagine; la mera segnalazione informativa dell'ubicazione non rientra in tale nozione.

Massime di principio

  • L'imposta sulla pubblicità si applica solo a messaggi aventi finalità promozionali o di miglioramento dell'immagine; gli avvisi meramente informativi/segnaletici non rientrano nel presupposto impositivo.
  • Insegne direzionali che segnalano l'ubicazione di un servizio pubblico o di un punto vendita possono essere esenti se la loro superficie non supera il limite previsto (0,5 mq) e se la funzione è esclusivamente indicativa.
  • La collocazione esterna del mezzo non è di per sé decisiva: rileva la natura e la finalità del messaggio (promozionale vs informativo).
  • Il concessionario o l'ente impositore devono dimostrare la natura pubblicitaria del messaggio per fondare l'accertamento; l'interpretazione delle esenzioni richiede attenzione al contenuto funzionale del mezzo.
  • Nonostante l'elenco delle esenzioni abbia carattere tassativo, le norme e le risoluzioni amministrative possono essere interpretate alla luce della funzione sostanziale del mezzo: se l'elemento è solo segnaletico e rientra nelle condizioni previste, va esclusa l'imposizione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.