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Sentenza

Sentenza del 28/01/2015 n. 1578 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società contestava il diniego del rimborso del credito IVA relativo a fatture passive per l'acquisto di beni e servizi ammortizzabili, tra cui lavori di costruzione dell'immobile destinato a Casa di cura. Sosteneva che il diritto alla detrazione o al rimborso dell'IVA a monte sorgesse già nella fase preparatoria dell'attività economica, anche prima dell'effettivo avvio delle prestazioni sanitarie e della stipula della convenzione con il Servizio sanitario pubblico. La Commissione tributaria regionale aveva invece ritenuto che, in assenza di operazioni esenti effettivamente realizzate, non fosse applicabile il regime del pro rata e non sussistesse il diritto al rimborso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso originario della società. Ha riconosciuto che gli acquisti destinati alla realizzazione della struttura e alla futura attività sanitaria costituiscono attività preparatorie inerenti all'impresa e possono dare diritto alla detrazione o al rimborso dell'IVA anche prima dell'inizio effettivo dell'attività e dell'ottenimento della convenzione pubblica. La società doveva comunque dimostrare concretamente la destinazione imprenditoriale dei beni. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.500 euro per compensi e 200 euro per esborsi, mentre le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19

    Il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ai beni e servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa spetta nella misura in cui tali beni e servizi sono impiegati per effettuare operazioni soggette all'imposta.

    Il diritto alla detrazione può sorgere già per gli acquisti effettuati nella fase preparatoria dell'attività, purché siano concretamente inerenti e funzionali alla futura attività economica. Non è necessario che l'attività produttiva di ricavi sia già iniziata.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19-bis

    Disciplina il metodo del pro rata in presenza di attività che producono sia operazioni imponibili sia operazioni esenti. La qualificazione deve essere valutata sulla base della concreta destinazione dei beni e dell'effettiva attività programmata e realizzabile, non soltanto sulla mancata esecuzione di operazioni esenti nel periodo iniziale.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30

    Consente il rimborso dell'eccedenza detraibile IVA nei casi previsti dalla legge, inclusa l'ipotesi di acquisto di beni ammortizzabili. Il rimborso può riguardare l'IVA assolta nella fase di investimento preliminare, se l'acquisto è effettivamente collegato all'attività d'impresa.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 19

    Prevede l'esenzione IVA per determinate prestazioni sanitarie. La mancata stipula della convenzione con il servizio sanitario pubblico non impedisce, di per sé, la detrazione dell'IVA sugli investimenti preparatori; in assenza di attività esente, può persino risultare applicabile la detrazione integrale se la destinazione è esclusivamente a operazioni imponibili.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

  • Direttiva IVA dell'Unione europea e giurisprudenza della Corte di giustizia UE

    Il principio della neutralità dell'IVA rispetto all'onere fiscale dell'impresa esige che le spese d'investimento effettuate ai fini ed in vista di un'impresa siano considerate come attività economiche che conferiscono un immediato diritto a detrazione dell'IVA dovuta a monte.

    L'IVA deve restare neutrale per l'impresa: gli investimenti effettuati per avviare un'attività economica possono generare immediatamente il diritto alla detrazione, anche se l'utilizzo professionale dei beni avverrà successivamente, salvo frode, abuso o successiva rettifica.

Massime di principio

  • Il diritto alla detrazione IVA può nascere già durante la fase preparatoria dell'impresa, prima dell'apertura effettiva dell'attività, se gli acquisti sono oggettivamente e concretamente destinati alla futura attività economica.
  • La mancata stipula di una convenzione, autorizzazione o accreditamento non esclude automaticamente la detrazione: occorre verificare se l'impresa abbia intrapreso attività effettive e credibili per realizzare il progetto e se i beni siano funzionali a tale progetto.
  • Il contribuente deve fornire la prova concreta dell'inerenza degli acquisti, ad esempio tramite progetto imprenditoriale, natura dei beni, autorizzazioni richieste, lavori eseguiti e collegamento con la futura attività; la sola qualità di società commerciale non è sufficiente.
  • Se i beni sono destinati ad attività esclusivamente imponibili, può spettare la detrazione integrale; se sono destinati ad attività sia imponibili sia esenti, la detrazione può essere soggetta al pro rata.
  • Il diritto alla detrazione, una volta sorto, non può essere negato soltanto perché l'attività non è ancora iniziata, salvo che emergano frode, abuso, abbandono del progetto o una destinazione dei beni estranea all'attività d'impresa.
  • La valutazione finale è comunque concreta e fattuale: l'autorità fiscale e il giudice devono verificare l'effettiva destinazione dei beni e la plausibilità del progetto economico.

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