Ordinanza n. 13617/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del “Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale” di cui alla nota del Ministero del turismo – Direzione generale Promozione investimenti e innovazione per il turismo, prot. n. 267769 del 27.11.2025, e di tutti i relativi Allegati, nessuno eccettuato e/o escluso, in parte qua, e in particolare nella parte in cui Sciovie Pralongià s.p.a., è stata collocata al 45° posto della graduatoria, e, quindi, al di fuori dei progetti ammessi alla fruizione del contributo; - della graduatoria dei “Soggetti a cui è concesso il contributo”, costituente l’Allegato 1 alla predetta nota del Ministero del turismo – Direzione generale promozione investimenti e innovazione per il turismo, prot. n. 267769 del 27.11.2025, in parte qua, e in particolare nella parte in cui Sciovie Pralongià s.p.a. non vi è stata inclusa; - della graduatoria dei “Soggetti utilmente in graduatoria a cui non è stato concesso il contributo”, costituente l’Allegato 2 alla predetta nota del Ministero del turismo – Direzione generale Promozione investimenti e innovazione per il turismo, prot. n. 267769 del 27.11.2025, in parte qua, e in particolare nella parte in cui Sciovie Pralongià S.p.A. è stata collocata al 45° posto della graduatoria, e, quindi, al di fuori dei progetti finanziabili; - sempre in parte qua, ove occorrer possa, e comunque, nei limiti dei motivi di ricorso, dell’“Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024”, di cui alla nota del Ministero del turismo – Segretariato Generale, prot. n. 0015791/24 del 3.06.2024, e di tutti gli allegati all’Avviso in questione; - di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, nessuno eccettuato ed escluso, ancorché allo stato non conosciuti (per i quali è stata presentata istanza di accesso agli atti); - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato sconosciuto; e per l’accertamento e la declaratoria del diritto di Sciovie Pralongià S.p.A. a essere collocata in graduatoria nell’ambito dei progetti ammessi a finanziamento; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SCIOVIE PRALONGIÀ S.P.A. il 13 marzo 2026: - del provvedimento di nomina della Commissione di cui alla nota prot. n. 0077916 del 18.02.2025; - del decreto di approvazione della graduatoria e dei contributi recante prot. n. 267769 del 27.11.2025, che reca la correzione dell’errore materiale riferito all’istanza ID 49959; - di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, nessuno eccettuato ed escluso, ostesi dall’Amministrazione resistente con nota reg. gen. n. 14024 del 4.02.2026, e così in particolare del: verbale n. 1 del 11.03.2025; verbale n. 2 del 19.03.2025; verbale n. 3 del 4.06.2025; verbale n. 4 del 11.06.2025; verbale n. 5 del 2.07.2025; verbale n. 6 del 17.07.2025; verbale n. 7 del 17.07.2025; - della nota del Ministero del Turismo – Direzione generale tecnologia retribuzione digitalizzazione e statistica, a firma del RUP, dott.ssa Benedetta Rizzo, reg. gen. n. 258768 del 5.11.2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato sconosciuto; e per la riedizione della procedura e/o, quantomeno, l’accertamento e la declaratoria del diritto di Sciovie Pralongià S.p.A. a essere collocata in graduatoria nell’ambito dei progetti ammessi a finanziamento; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Carosello Tonale s.p.a. il 3 aprile 2026: - della graduatoria del 20.11.2025, relativa all’elenco dei soggetti che potranno essere ammessi al finanziamento (protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 264763); - del decreto di approvazione della graduatoria emanato in data 27.11.2025 (protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 267769); - (ove occorrer possa) della graduatoria “provvisoria” del 19.11.2025 (protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 264380); per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Latemar Carezza s.r.l. il 13 maggio 2026: - in parte qua del “Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale” di cui alla nota del Ministero del turismo - Direzione generale Promozione investimenti e innovazione per il turismo, prot. n. 267769 del 27.11.2025, e di tutti i relativi Allegati, nessuno eccettuato e/o escluso, in particolare nella parte in cui ha assegnato alla domanda n. 48250 presentata da Latemar Carezza s.p.a., collocata al 8° posto della graduatoria, il punteggio complessivo di 70 punti, oltre a 2 punti premiali, anziché 90 punti, oltre a 10 punti premiali; - dell’elenco delle domande ammesse/non ammesse (graduatoria) di cui alla nota del Mistero del Turismo – Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, prot. n. 246380 di data 19.11.2025; - della correzione dell’elenco delle domande ammesse/non ammesse (graduatoria) di cui alla nota del Mistero del Turismo – Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, prot. n. 264763 di data 20.11.2025; del verbale della Commissione interna di valutazione n. 4, relativo alla seduta n. 5 del 02.04.2025; - per quanto occorrer possa, sempre in parte qua, dell’“Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024”, di cui alla nota del Ministero del Turismo – Segretariato Generale, prot. n. 0015791/24 del 3.06.2024; - di tutti gli ulteriori verbali della Commissione di valutazione, nessuno eccettuato ed escluso, ancorché allo stato non conosciuti; e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto o non espressamente indicato; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della Latemar Carezza S.r.l. a vedersi attribuire 90 punti, oltre a 10 punti premiali, ovvero il diverso punteggio superiore a 70 punti, oltre a 2 punti di premialità, ritenuto di giustizia; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Val Fiorentina S.p.a. il 3 giugno 2026: per il preteso annullamento, previa adozione di misure cautelari, degli atti meglio indicati nel ricorso introduttivo e nell’atto di proposizione di motivi aggiunti; ISTANZA EX ART. 116, COMMA 2, C.P.A. per l’annullamento in parte qua, della nota prot. n. 41443 del 23.03.2026, adottata dal Ministero del turismo, di accoglimento parziale dell’istanza integrativa di accesso documentale presentata da Sciovie Ladinia s.p.a. a mezzo PEC in data 13.02.2026, al fine di ottenere, tra le altre, la documentazione inerente alle domande di partecipazione (comprensive di tutta la modulistica e di tutti i relativi allegati) presentate da ciascuna delle società collocatesi in posizione utile ai fini della erogazione del contributo (“Soggetti a cui è concesso il contributo”), di cui all’Allegato 1 alla nota del Ministero del turismo – Direzione generale Promozione investimenti e innovazione per il turismo, prot. n. 267769 del 27.11.2025; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere alla documentazione, nessuna eccettuata e/o esclusa, richiesta con la predetta istanza del 13.02.2026; e per la condanna dell’Amministrazione resistente a esibire tutti i documenti oggetto di istanza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di accesso alla documentazione presentata dalle imprese ammesse a finanziamento e, nel giudizio principale, graduatoria e decreto ministeriale di concessione dei contributi
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, collocata in graduatoria tra i soggetti utilmente inseriti ma non finanziati, ha impugnato il decreto ministeriale di approvazione della graduatoria e concessione dei contributi, nonché gli atti presupposti, deducendo l’illegittimità della propria collocazione e chiedendo la riedizione della procedura o l’accertamento del diritto a essere collocata tra i beneficiari. Nel corso del giudizio ha presentato più istanze di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. L’ultima istanza, oggetto della decisione, riguardava le domande di partecipazione complete di modulistica e allegati presentate dalle venticinque società ammesse a finanziamento, nonché eventuali relazioni tecniche, richieste di integrazione o chiarimenti, relative risposte e ogni altro documento inerente alle rispettive posizioni. Il Ministero aveva consentito l’accesso limitatamente alla documentazione elencata nell’Allegato 1 dell’Avviso e aveva trasmesso, in concreto, il solo Modulo A per ciascuna impresa, oscurando dati personali, segreti tecnici e commerciali e alcune parti dei bilanci. La ricorrente ha contestato l’insufficienza dell’ostensione, sostenendo che il solo Modulo A non consentisse di verificare l’attribuzione dei punteggi, poiché i criteri di valutazione dipendevano anche da documenti tecnici, autorizzazioni, progetti esecutivi, piani economico-finanziari e delibere o lettere di impegno bancario. Quanto alla restante documentazione, ha chiesto l’ostensione di eventuali relazioni, richieste di integrazione e chiarimenti, senza indicare documenti specifici né fornire elementi sull’effettiva esistenza o detenzione degli stessi. La società ha inoltre dichiarato sopravvenuta carenza di interesse rispetto alle precedenti istanze di accesso formulate con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse le istanze ex art. 116, comma 2, c.p.a. proposte con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in conformità alle dichiarazioni rese dalla difesa della ricorrente. Ha invece parzialmente accolto l’ultima istanza. Il Collegio ha qualificato il giudizio sull’accesso come giudizio sul rapporto, diretto ad accertare la sussistenza del diritto di accesso e non limitato al controllo degli argomenti contenuti nel provvedimento amministrativo. Ha riconosciuto l’esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, poiché la ricorrente aveva partecipato alla procedura comparativa e la documentazione richiesta era funzionale a verificare la correttezza dell’attribuzione dei punteggi e a esercitare la difesa nel giudizio di annullamento. L’accesso è stato accolto quanto alle domande di partecipazione complete di tutta la modulistica e degli allegati presentati dalle imprese ammesse. Il solo Modulo A è stato ritenuto insufficiente, perché non esauriva la documentazione allegabile e valutabile dalla Commissione: l’Allegato 1 dell’Avviso contemplava, tra l’altro, documentazione progettuale e tecnico-amministrativa, autorizzazioni e pareri, piani economico-finanziari, quadri tecnici economici e documentazione relativa agli impegni bancari. Tali atti risultavano strumentali alla ricostruzione delle ragioni dell’attribuzione dei punteggi e alla comparazione con la proposta della ricorrente. Il TAR ha escluso che prevalessero esigenze di riservatezza economica e finanziaria dei controinteressati, richiamando il criterio della necessità ai fini della cura e difesa di un interesse giuridico, applicabile all’accesso difensivo, e rilevando inoltre che la stessa amministrazione aveva già respinto le opposizioni dei controinteressati. È stato invece respinto l’accesso alle eventuali relazioni tecniche, richieste di integrazione o chiarimenti e relative risposte, nonché agli altri documenti genericamente indicati, perché la richiesta era generica, aspecifica e formulata in termini meramente eventuali. Il richiedente deve dimostrare l’esistenza o la detenzione dei documenti, anche mediante elementi presuntivi o indiziari, ma non può fondare la pretesa su supposizioni o congetture. Il Ministero è stato quindi ordinato a trasmettere la documentazione completa relativa alle domande di partecipazione indicate nel primo alinea dell’istanza del 13 febbraio 2026, previo pagamento degli eventuali diritti di segreteria, entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
«il giudice, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti»
Il giudizio in materia di accesso è diretto all’accertamento del diritto dell’istante e può concludersi con un ordine di esibizione; le istanze precedenti sono state dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
interesse diretto, concreto e attuale
La partecipazione a una procedura comparativa e la finalità di verificare l’attribuzione dei punteggi ai fini della difesa in giudizio integrano un interesse qualificato all’accesso documentale.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
criterio generale della «necessità» ai fini della «cura» e della «difesa» di un proprio interesse giuridico
Nell’accesso difensivo a documenti contenenti dati economici e finanziari, il bilanciamento con la riservatezza dei terzi è fondato sulla necessità dei documenti per la cura e la difesa di un interesse giuridico.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Le istanze di accesso precedentemente proposte sono state dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione delle dichiarazioni della ricorrente e della nuova domanda di accesso.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Il termine per il deposito delle memorie conclusionali è stato applicato per rilevare la tardività della memoria di una controinteressata.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Nel rito camerale il termine per il deposito delle memorie è dimezzato; la memoria depositata oltre il termine è stata stralciata.
art. 2697, comma 1, c.c.
L’esistenza o detenzione del documento costituisce fatto generatore della pretesa ostensiva e deve essere dimostrata dall’istante, anche in via indiziaria, ma non sulla base di mere supposizioni.
art. 3 d.P.R. 184/2006
La partecipazione dei controinteressati è stata considerata nell’ambito del procedimento di accesso e delle relative opposizioni.
art. 1, comma 592, l. 197/2022
È richiamato quale base normativa del fondo ministeriale destinato agli interventi di attrattività turistica e ammodernamento degli impianti nei luoghi montani e nei comprensori sciistici.
art. 2435 c.c.
È richiamato con riferimento alle parti dei bilanci già depositate presso il Registro delle imprese e quindi non coperte dall’oscuramento disposto dal Ministero.
Massime di principio
- Il giudizio ex art. 116 c.p.a. in materia di accesso è un giudizio sul rapporto, volto ad accertare direttamente la sussistenza del diritto di accesso; il giudice può quindi considerare anche argomenti non espressamente esposti nel provvedimento amministrativo impugnato.
- Il partecipante a una procedura comparativa vanta un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere alla documentazione degli altri concorrenti ammessi quando gli atti siano funzionali a verificare la correttezza dell’attribuzione dei punteggi e a tutelare la propria posizione in giudizio.
- L’ostensione del solo documento riepilogativo o descrittivo della proposta progettuale non è sufficiente quando la valutazione dipenda anche da documenti tecnici, autorizzazioni, progetti, piani economico-finanziari o altra documentazione allegata alla domanda e concretamente valutabile dalla commissione.
- Nell’accesso difensivo, il bilanciamento con la riservatezza economica e finanziaria dei terzi è regolato dal criterio della necessità dei documenti per la cura e la difesa di un interesse giuridico, ferma la verifica dell’interesse qualificato e del nesso di strumentalità.
- La richiesta di accesso deve riferirsi a documenti determinati o almeno determinabili e l’istante deve fornire la prova, anche presuntiva o indiziaria, della loro esistenza o detenzione; non è sufficiente domandare documenti indicati come meramente eventuali o fondare la richiesta su supposizioni.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dalla parte determina l’improcedibilità dell’istanza di accesso precedentemente proposta, quando la nuova domanda processuale e procedimentale abbia sostituito l’interesse alla decisione su quella originaria.
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