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Sentenza

Sentenza del 18/12/2017 n. 1837 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Imposta di registro -Applicazione imposta - Acquisto di immobile da asta giudiziaria - Baseimponibile - Applicazione del "prezzo valore". Art. 1, comma 497, L. 266/2005

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente chiedeva il rimborso dell’imposta di registro pagata, ritenendo di poter applicare retroattivamente il criterio del "prezzo-valore" previsto dall’art. 1, comma 497, della legge n. 266/2005 anche agli acquisti di immobili abitativi derivanti da espropriazione forzata. La richiesta era fondata sulla sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 29 gennaio 2014, che aveva dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non consentiva agli acquirenti in sede di espropriazione forzata di optare per la determinazione della base imponibile secondo il valore catastale.

La decisione

La richiesta di rimborso è stata ritenuta tardiva. Ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, il rimborso deve essere richiesto entro tre anni dal pagamento dell’imposta oppure, se posteriore, dal momento in cui è sorto il diritto alla restituzione. Il termine non decorre dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, poiché tale pronuncia non riapre i rapporti tributari già esauriti. Nel caso concreto, il rapporto si era definito con il pagamento del tributo e il contribuente non aveva presentato tempestivamente l’istanza.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 497, legge n. 266/2005

    La disciplina consente, ricorrendone i presupposti, di determinare la base imponibile dell’imposta di registro per gli immobili abitativi sulla base del valore catastale anziché del prezzo o valore di mercato. La Corte costituzionale ne ha censurato l’esclusione per gli acquisti effettuati nell’ambito di espropriazioni forzate.

  • Art. 77, comma 1, D.P.R. n. 131/1986

    il rimborso può essere chiesto entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione

    La richiesta di rimborso dell’imposta di registro è soggetta a un termine triennale di decadenza, decorrente dal pagamento o, se successivo, dalla nascita del diritto alla restituzione.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 6 del 29 gennaio 2014

    La pronuncia ha dichiarato illegittima la mancata possibilità, per gli acquirenti di immobili abitativi in sede di espropriazione forzata, di optare per il criterio del prezzo-valore. Tuttavia, non incide retroattivamente sui rapporti tributari già esauriti.

Massime di principio

  • Le richieste di rimborso tributario devono essere presentate entro il termine previsto dalla legge; il decorso del termine non viene normalmente riaperto dalla pubblicazione successiva di una sentenza della Corte costituzionale.
  • Una pronuncia di illegittimità costituzionale può produrre effetti sui rapporti ancora pendenti, ma non necessariamente sui rapporti già definiti con il pagamento del tributo e la scadenza dei termini di rimborso.
  • Quando una nuova interpretazione o una sentenza riconosce un trattamento fiscale più favorevole, il contribuente deve verificare tempestivamente se il rapporto sia ancora aperto e se sia ancora possibile presentare un’istanza di rimborso.
  • Nel caso di acquisto di immobili abitativi tramite asta giudiziaria, il criterio del prezzo-valore può essere invocato solo nel rispetto delle condizioni sostanziali e dei termini procedurali applicabili.

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