Cassazione Penale, Sentenza n. 27148/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva riconosciuto la continuazione tra alcuni reati definiti da più sentenze irrevocabili e aveva rideterminato la pena complessiva. Il difensore del condannato ricorreva per cassazione deducendo violazione di legge, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., sostenendo che il giudice dell'esecuzione non avrebbe considerato la condizione di tossicodipendenza del condannato, documentata nell'istanza e desumibile anche dalla sentenza relativa ad alcuni dei reati, nonché dal fatto che l'interessato era stato seguito dal SERT e aveva trascorso un periodo in comunità terapeutica. Secondo la difesa, tale elemento avrebbe dovuto incidere sulla valutazione dell'unicità del disegno criminoso e sulla motivazione dell'ordinanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha osservato che, in tema di continuazione in sede esecutiva, la tossicodipendenza può essere un elemento da considerare, ma non è di per sé sufficiente a dimostrare l'originaria ideazione unitaria delle violazioni; occorre comunque la prova dell'unicità del disegno criminoso. Nel caso concreto, la motivazione dell'ordinanza impugnata aveva già valorizzato la compatibilità temporale tra il periodo di militanza nell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e i reati di spaccio, ritenendo invece decisiva la notevole distanza temporale dei fatti più risalenti rispetto al disegno criminoso ravvisato dal 2018 e la disomogeneità di altri episodi. La Corte ha quindi escluso che l'omessa espressa valutazione della tossicodipendenza integrasse un vizio di motivazione idoneo a scalfire l'ordinanza, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
La disposizione sulla continuazione in executivis va letta secondo la ratio di attenuazione delle conseguenze sanzionatorie per il tossicodipendente, ma senza alterare l'assetto generale dell'istituto e i suoi presupposti probatori.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Le doglianze di violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale, nonché di vizio di motivazione, sono state ritenute infondate perché la motivazione del giudice dell'esecuzione era congrua e immune da illogicità manifesta.
art. 81 c.p.
Il riconoscimento della continuazione richiede la verifica dell'unicità del disegno criminoso alla luce di indici sintomatici quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini di vita.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
È stato considerato il reato associativo in materia di stupefacenti come perno temporale rispetto al quale valutare la riconducibilità dei reati di spaccio a un medesimo disegno criminoso.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
I reati di spaccio oggetto di alcune sentenze sono stati ricondotti al medesimo arco temporale della partecipazione associativa e, per questo, ritenuti avvinti da continuazione.
art. 385 c.p.
Il reato di evasione richiamato nella decisione è stato incluso nel calcolo della pena per continuazione, con aumento già ridotto per il rito.
artt. 56 e 624 c.p.
I fatti corrispondenti al tentato furto sono stati ritenuti disomogenei rispetto agli altri illeciti e comunque anteriori all'adesione al sodalizio.
art. 707 c.p.
Il porto o detenzione di strumenti atti allo scasso richiamato nella sentenza è stato considerato dal giudice dell'esecuzione come fatto disomogeneo rispetto al nucleo criminoso unitario.
art. 52 d.lgs. 196/2003
È richiamata la regola di omissis in caso di diffusione del provvedimento per la tutela dei dati personali.
Massime di principio
- In sede esecutiva il riconoscimento della continuazione richiede sempre la prova dell'unicità del disegno criminoso; la mera tossicodipendenza del condannato non è sufficiente, da sola, a dimostrare l'originaria programmazione unitaria di tutti i reati.
- Quando la deduzione difensiva fonda la continuazione sulla tossicodipendenza, il giudice deve prenderla in considerazione se specificamente allegata e documentata; tuttavia può escluderne la decisività ove altri elementi, come la notevole distanza temporale o la disomogeneità dei fatti, rendano implausibile la programmazione unitaria.
- La motivazione sul riconoscimento o diniego della continuazione è censurabile in cassazione solo se omette di esaminare elementi decisivi o se presenta illogicità manifeste; non basta contrapporre una lettura alternativa dei fatti.
- La verifica dell'unicità del disegno criminoso si fonda su indici sintomatici esteriori, tra cui omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive, causali e sistematicità delle condotte; la loro sussistenza va valutata nel complesso.
- L'appartenenza a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può costituire il contesto temporale e progettuale di ulteriori reati di spaccio, ma solo se essi risultano effettivamente inseriti in un medesimo programma criminoso e non in episodi autonomi o troppo risalenti.
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