Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23396/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per detenzione ai fini di spaccio di cocaina (gr.185, circa 370 dosi). I motivi principali: (i) nullità della notifica del decreto di citazione in appello per difforme luogo di notifica rispetto al domicilio/debito di elezione; (ii) applicazione retroattiva di nuove previsioni sull'avvertimento nel decreto di citazione in appello; (iii) utilizzabilità di dichiarazioni e atti non verbalizzati della polizia giudiziaria (violazione art.357 c.p.p. e divieto di testimoniare); (iv) illegittimità della rinnovazione istruttoria disposta d'ufficio in appello e trasformazione del giudizio abbreviato in dibattimento; (v) violazione del divieto di far testimoniare chi possa assumere responsabilità; (vi) omessa valutazione/valenza dei documenti di proprietà del garage; (vii) mancato riconoscimento del fatto di lieve entità e insufficienza della prova sulla titolarità del garage e sulla riconducibilità della droga all'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto regolare la notifica del decreto di citazione in appello effettuata presso il difensore che aveva eletto domicilio; ha escluso l'applicabilità retroattiva della norma invocata, entrata in vigore dopo l'emissione del decreto; ha ritenuto legittima l'attività istruttoria svolta d'ufficio in appello ai sensi dell'art.603, comma 3, c.p.p., e ammissibili le dichiarazioni rese dagli agenti relative a comportamenti dell'imputato (apertura del garage, disponibilità delle chiavi), con conseguente conferma, al di là di ogni ragionevole dubbio, della disponibilità del garage e della detenzione della sostanza e degli oggetti pertinenti (bilancino, coltello) nonché della sussistenza dell'elemento soggettivo di detenzione ai fini di spaccio. Ha inoltre ritenuto corretta la qualificazione della fattispecie sotto l'art.73, comma 1, DPR 309/1990, alla luce di quantità, confezionamento, strumenti e denaro. Pertanto il ricorso è stato rigettato e la condanna confermata; il dispositivo ha disposto l'esecuzione della sentenza di cui all'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 1

    La condotta è stata qualificata come detenzione ai fini di spaccio per la consistente quantità di cocaina (185 g), il confezionamento in dosi, la presenza di bilancino, coltello e somme di denaro.

  • Codice di procedura penale, art. 601

    riferimenti ai commi 1 e 3 e modifiche intervenute

    Il decreto di citazione in appello deve rispettare il regime vigente alla data di emissione (principio tempus regit actum); le modifiche legislative posteriori non si applicano retroattivamente in assenza di norma transitoria.

  • Codice di procedura penale, art. 157, comma 1

    Rilevato nel quadro delle eccezioni sulla notifica e domicilio; il Collegio ha ritenuto la notifica valida essendo stata eseguita presso il difensore eletto.

  • Codice di procedura penale, art. 179

    Distinzione tra nullità generale soggetta a decadenza (art.182) e nullità assoluta per omessa notificazione; nel caso non è stata allegata l'inidoneità assoluta della notifica.

  • Codice di procedura penale, art. 182

    Le nullità di ordine generale devono essere dedotte entro i termini decadenziali, salvo che la notifica sia concretamente inidonea a garantire conoscenza dell'atto (nullità assoluta).

  • Codice di procedura penale, art. 357

    L'omissione di verbalizzazione non comporta automaticamente l'inutilizzabilità della testimonianza della polizia giudiziaria sulle attività ispettive; non vi è un divieto assoluto di testimoniare sui comportamenti osservati.

  • Codice di procedura penale, art. 603, comma 3

    Il giudice d'appello ha il potere di disporre integrazioni probatorie d'ufficio anche nel giudizio abbreviato qualora ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; tale potere è riconosciuto e legittimo.

  • Codice di procedura penale, art. 195

    Richiamato in tema di limiti alla testimonianza indiretta; tuttavia la testimonianza sugli atti dell'imputato in sede di perquisizione non è stata ritenuta vietata.

  • Codice di procedura penale, art. 198, comma 2

    Richiamato dalla difesa in relazione al divieto di testimoniare per chi abbia responsabilità, ma la Corte ha ritenuto che la testimonianza non riguardasse fatti che impongano il divieto.

  • Codice di procedura penale, art. 606

    Norma sul motivo di impugnazione in Cassazione; i vizi dedotti non sono stati ritenuti idonei a integrare i motivi di cassazione prospettati.

  • Costituzione, art. 111

    Richiamato dalla difesa per ipotizzata lesione del diritto di difesa e del giusto processo; la Corte ha ritenuto che non sussistessero violazioni costituzionalmente rilevanti.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6

    Richiamata in rapporto al diritto a un giusto processo; la Corte non ha ravvisato violazioni nel procedimento impugnato.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Applicata per l'esecuzione della pronuncia di rigetto del ricorso (conseguenze sul dispositivo).

Massime di principio

  • La notifica del decreto di citazione in appello effettuata al difensore presso il quale l'imputato ha eletto domicilio è valida e sopravvive all'eventuale precedente dichiarazione di domicilio quando l'elezione è anteriore o comunque risultano atti che attestino la scelta difensiva; le nullità connesse alle notifiche sono in genere deducibili entro i termini di decadenza salvo che non si provi l'assoluta inidoneità dell'atto a produrre conoscenza.
  • Le modifiche procedurali entrate in vigore dopo l'emissione di un provvedimento non si applicano retroattivamente in assenza di specifiche norme transitorie (principio tempus regit actum).
  • L'art. 603, comma 3, c.p.p. attribuisce al giudice d'appello il potere di integrazione probatoria d'ufficio anche nel giudizio abbreviato quando ritenga insufficienti gli atti per decidere; ciò non costituisce di per sé violazione del rito abbreviato.
  • L'omessa verbalizzazione di talune attività della polizia giudiziaria (art.357 c.p.p.) non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni degli operatori sugli atti osservati; è necessario valutare caso per caso se si tratti di testimonianza indiretta o di elementi strettamente rilevabili e pertinenti.
  • La valutazione della natura 'non lieve' del reato per stupefacenti si fonda su un giudizio complessivo: quantità della sostanza, confezionamento, numero di dosi, strumenti di taglio e pesatura e disponibilità di denaro possono essere valutati come indicatori oggettivi di detenzione ai fini di spaccio.
  • Le eccezioni generiche di illegittimità costituzionale senza specificazione di profili o relative norme non sono ammissibili; le questioni di legittimità vanno formulate con chiarezza e specificità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.