Sentenza del 28/07/2015 n. 3485 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
I - ACCERTAMENTO - Redditometro - Presupposto - Scostamento reddito dichiarato da reddito accertabile - Sussiste - Presunzioni semplici - Inversione onere della prova - Sussiste. II - Maggior reddito accertato - Destinazione somme esenti o escluse - Onere della prova a carico del contribuente - Non sussiste. III - Determinazione superficie immobili - Criterio vani catastali - Illegittimo - Riduzione coefficienti moltiplicativi - Immobili gravati da mutuo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la legittimità dell'accertamento sintetico basato sul redditometro e, in particolare, la sussistenza dello scostamento minimo richiesto tra reddito dichiarato e reddito accertabile, il riparto dell'onere della prova sulle somme esenti o escluse, la determinazione della superficie degli immobili e l'applicazione dei coefficienti moltiplicativi ridotti agli immobili gravati da mutuo. La Corte ha ritenuto che il requisito dello scostamento dovesse sussistere all'inizio dell'attività accertativa; che gli indici del redditometro costituissero presunzioni semplici, superabili dal contribuente con prova documentale; che, dimostrata la disponibilità di somme esenti o escluse, non fosse necessario provare anche la loro specifica destinazione a spese o incrementi patrimoniali; e che l'Ufficio dovesse accertare la reale superficie degli immobili, senza utilizzare automaticamente il numero dei vani catastali.
La decisione
Il ricorso è stato accolto, almeno nei profili esaminati, perché l'accertamento non poteva fondarsi validamente sul solo criterio dei vani catastali e doveva tenere conto delle somme esenti o escluse dimostrate dal contribuente. È stata inoltre riconosciuta l'applicabilità della riduzione dei coefficienti moltiplicativi prevista dal d.m. 11 febbraio 2009, paragrafo 6, agli immobili gravati da mutuo, indipendentemente dalla loro superficie catastale. L'esito è quindi favorevole al contribuente, con conseguente ridimensionamento o annullamento dell'accertamento nei limiti dei vizi rilevati.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico e del redditometro
Le presunzioni fondate sugli indici di capacità contributiva costituenti il c.d. redditometro sono semplici.
Il redditometro non determina una prova definitiva del maggior reddito: l'Amministrazione può utilizzarlo come base presuntiva, ma il contribuente può superare la presunzione dimostrando documentalmente che il reddito presunto non esiste o è inferiore.
D.M. 11 febbraio 2009, paragrafo 6
Riduzione dei coefficienti moltiplicativi per gli immobili per i quali sono stati concessi mutui.
La riduzione dei coefficienti deve essere applicata agli immobili gravati da mutuo senza che rilevi la loro superficie catastale.
Norme sull'onere della prova nell'accertamento sintetico
Il contribuente può dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il reddito presunto determinato sinteticamente non esiste o esiste in misura inferiore.
Dopo la contestazione dell'accertamento, il contribuente deve fornire una prova documentale seria e coerente delle risorse utilizzate. Tuttavia, se dimostra la disponibilità di somme esenti o escluse, non deve provare anche la destinazione puntuale di ogni somma alle spese o agli incrementi patrimoniali.
Massime di principio
- Lo scostamento minimo richiesto per l'accertamento sintetico deve essere verificato all'avvio dell'attività accertativa e non dipende dal risultato finale dell'accertamento.
- Il redditometro costituisce una presunzione semplice: l'Amministrazione deve applicare correttamente gli indici, mentre il contribuente può contrastarli con documentazione relativa a redditi, disponibilità finanziarie, donazioni, prestiti o altre somme esenti o escluse.
- La prova della disponibilità di somme esenti o escluse può essere sufficiente a spiegare il maggior tenore di vita senza imporre al contribuente la ricostruzione analitica della destinazione di ciascuna somma.
- Nella quantificazione delle spese collegate agli immobili, l'Ufficio deve utilizzare dati realistici sulla superficie effettiva e non può sostituirli automaticamente con il numero dei vani catastali.
- Quando un immobile è gravato da mutuo, la riduzione dei coefficienti prevista dalla normativa deve essere applicata indipendentemente dalla superficie catastale dell'immobile.
- In casi analoghi, è opportuno contestare sia la sussistenza dei presupposti dell'accertamento sia la correttezza concreta dei dati e dei coefficienti utilizzati dall'Amministrazione.
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