Cassazione Civile, Ordinanza n. 06097/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (operatore scommesse)
La controversia
Una società con sede all’estero, operante nella raccolta di scommesse tramite un centro di trasmissione dati in Italia, ha impugnato un avviso di accertamento con cui le veniva richiesto il versamento dell’imposta unica sulle scommesse per l’anno 2010, quale soggetto obbligato in solido con il titolare del centro, oltre alle sanzioni. In appello la pretesa impositiva era stata confermata, salvo una riduzione delle spese di primo grado. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, tra l’altro: erronea attribuzione al bookmaker della soggettività passiva e del presupposto territoriale dell’imposta; contrasto della disciplina con il diritto UE e con il divieto di imposte sul volume d’affari diverse dall’IVA; illegittimità dell’avviso per mancata traduzione in inglese; erroneità della liquidazione delle spese; mancata applicazione dell’esimente per obiettiva incertezza normativa sulle sanzioni, soprattutto per l’anno 2010. Ha anche chiesto la trattazione in pubblica udienza e la sospensione del giudizio in attesa di pronunce pregiudiziali, richieste entrambe disattese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo 'preliminare' sulla supposta modifica della contestazione contenuta nell’avviso; ha rigettato il motivo sulla mancata traduzione dell’atto impositivo; ha rigettato tutti i motivi relativi alla debenza dell’imposta e alla compatibilità costituzionale e unionale della disciplina, richiamando il consolidato orientamento secondo cui l’imposta colpisce anche il bookmaker estero privo di concessione per le scommesse raccolte in Italia e non viola il diritto dell’Unione; ha dichiarato inammissibile la censura sulle spese di lite; ha invece accolto il quinto motivo, limitatamente alle sanzioni, ritenendo applicabile per l’anno 2010 l’esimente dell’obiettiva incertezza normativa, con conseguente non debenza delle sanzioni. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito accogliendo solo in parte il ricorso originario, limitatamente alla parte sanzionatoria, e ha compensato integralmente le spese per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. n. 504/1998
individua il presupposto soggettivo dell’imposta unica sulle scommesse; la Corte lo ritiene applicabile anche al bookmaker estero privo di concessione, in solidarietà con il CTD/ricevitoria per le scommesse raccolte in Italia.
art. 1, comma 66, lett. b), L. n. 220/2010
norma interpretativa che chiarisce il regime dell’imposta unica; è applicabile anche ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore e scioglie l’incertezza normativa per il periodo successivo.
art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 288/1998
richiamato come norma sul presupposto territoriale; la Corte ritiene infondata la censura di violazione, confermando l’applicabilità dell’imposta alle scommesse raccolte nel territorio italiano.
art. 7 L. n. 212/2000
la mancata traduzione dell’avviso nella lingua del destinatario non determina di per sé illegittimità dell’atto né lesione del diritto di difesa, in assenza di specifica previsione normativa.
art. 3 L. n. 241/1990
richiamato nel motivo preliminare sulla asserita modifica della contestazione; il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
art. 49 TFUE
invocato per dedurre violazione della libertà di prestazione di servizi; la Corte esclude il contrasto della disciplina dell’imposta con il diritto UE.
art. 56 TFUE
invocato per il medesimo profilo di compatibilità unionale; la Corte ribadisce che l’imposta non è discriminatoria né lesiva della libertà di prestazione di servizi.
art. 267 TFUE
la richiesta di rinvio pregiudiziale è rigettata perché la questione è già stata decisa dalla Corte di giustizia e chiarita dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 401 direttiva 2006/112/CE
la Corte esclude che l’imposta unica sulle scommesse sia un tributo armonizzato o un’imposta sul volume d’affari vietata dalla direttiva IVA.
art. 12 d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel motivo sulle spese, che viene dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
art. 15 d.lgs. n. 546/1992
consente la liquidazione delle spese in favore dell’ente impositore assistito da propri funzionari; la Corte ritiene corretta la liquidazione operata nei confronti dell’Agenzia.
art. 91 c.p.c.
richiamato in tema di spese di lite; la Corte conferma l’applicazione del principio di soccombenza.
art. 92 c.p.c.
richiamato per la mancata compensazione delle spese; la Corte osserva che la compensazione è discrezionale e non era dovuta.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
è applicabile l’esimente dell’obiettiva incertezza normativa per l’anno 2010, con conseguente non irrogabilità delle sanzioni.
art. 8 d.lgs. n. 546/1992
richiamato a sostegno dell’esimente sulle sanzioni; la Corte accoglie il motivo limitatamente a questo profilo.
art. 10 L. n. 212/2000
richiamato in relazione al legittimo affidamento e all’incertezza normativa; rileva ai fini dell’esclusione delle sanzioni per il periodo antecedente alla norma interpretativa.
Massime di principio
- In materia di imposta unica sulle scommesse, il bookmaker estero privo di concessione può essere soggetto passivo e rispondere in solido con il centro di trasmissione dati/ricevitoria per le scommesse raccolte nel territorio italiano.
- La norma interpretativa sopravvenuta che chiarisce il soggetto passivo del tributo si applica anche ai rapporti anteriori alla sua entrata in vigore, ma l’obiettiva incertezza normativa può permanere per il periodo precedente ai fini dell’esclusione delle sanzioni.
- La mancata traduzione dell’atto impositivo nella lingua del destinatario non comporta di per sé nullità, se non esiste una specifica previsione normativa e se il contribuente ha comunque dimostrato di aver compreso e contestato efficacemente l’atto.
- L’imposta unica sulle scommesse non è qualificabile come imposta armonizzata né come tributo sul volume d’affari vietato dal diritto unionale; non integra, inoltre, una restrizione discriminatoria alla libera prestazione di servizi.
- In sede di legittimità la censura sulle spese processuali richiede specifica indicazione delle voci contestate e degli importi; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- L’esimente per obiettiva incertezza normativa è invocabile per le sanzioni solo finché il quadro normativo non sia stato chiarito da una disposizione interpretativa o da un consolidato intervento giurisprudenziale.
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