Regolamento (UE) 2017/1452
Regolamento (UE) 2017/1452 della Commissione, del 7 agosto 2017, recante divieto temporaneo di pesca dei berici nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV per le navi battenti bandiera spagnola
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la chiusura immediata della pesca dei berici per la flotta spagnola, poiché il contingente 2017 risulta esaurito. La misura riguarda sia le acque dell’Unione sia le acque internazionali di specifiche zone di pesca ed è applicabile dal 13 luglio 2017. Il provvedimento si fonda sul sistema di controllo unionale delle quote e mira a garantire il rispetto delle possibilità di pesca fissate per il 2017.
Divieto temporaneo di pesca dei berici (Beryx spp.) per le navi battenti bandiera spagnola nelle acque dell’Unione e internazionali di determinate zone oceaniche, a seguito dell’esaurimento del contingente 2017.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera della Spagna o ivi immatricolate che effettuano attività di pesca dello stock ALF/3X14- nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV. L’effetto del regolamento è temporalmente collegato all’esaurimento del contingente di pesca 2017 per tale stock, con chiusura dal 13.7.2017. Sono vietate, dopo tale data, le operazioni relative alle catture di detto stock, inclusi conservazione a bordo, trasferimento, trasbordo e sbarco.
Divieto temporaneo di pesca dei berici per la flotta spagnola
Il regolamento interviene in via urgente per prendere atto dell’esaurimento del contingente 2017 relativo ai berici (Beryx spp.) assegnato alla Spagna. La misura è adottata dalla Commissione nell’ambito del sistema unionale di controllo della pesca ed è finalizzata a impedire ulteriori prelievi oltre i limiti autorizzati.
Contesto e base normativa
Il provvedimento richiama il regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare l’articolo 36, paragrafo 2, quale base giuridica per la chiusura delle attività quando un contingente risulta esaurito. Richiama inoltre il regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, che ha fissato per il 2017 le possibilità di pesca per determinati stock di acque profonde.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina si applica alle navi battenti bandiera spagnola e alle navi immatricolate in Spagna. L’oggetto della misura è lo stock ALF/3X14- di berici, nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV.
Effetti della chiusura
L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca 2017 per lo stock interessato si considera esaurito a decorrere dal 13.7.2017, data indicata nell’allegato. Da tale data l’articolo 2 vieta la pesca dello stock da parte dei soggetti e mezzi sopra indicati e vieta anche la detenzione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture effettuate dopo la chiusura.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Esaurimento del contingente 2017
Il contingente di pesca assegnato per il 2017 alla Spagna per lo stock indicato nell’allegato si considera esaurito a decorrere dal 13.7.2017.
Divieto di pesca e operazioni connesse
Dal 13.7.2017 è vietata alle navi battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna la pesca dei berici (Beryx spp.) nello stock ALF/3X14- nelle acque dell’Unione e internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e coordinamento con il regime quote
Il regolamento è adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, in attuazione delle possibilità di pesca fissate dal regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio per il 2017.
Come è indicizzato
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