Cassazione Penale, Sentenza n. 10985/2025 del 19/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'impugnazione contro il decreto di sequestro preventivo di 14 autovetture aggiudicate alla ricorrente in un'asta relativa a provvedimento di confisca nel procedimento a carico di Davide Iavarone. La ricorrente deduce un unico motivo: violazione di legge (art. 606, lett. e) c.p.p.) per grave vizio motivazionale in ordine alla valutazione del nesso di derivazione tra la provvista usata per acquistare le 14 vetture e l'originario provento del reato di riciclaggio. La difesa sostiene che la documentazione prodotta dimostrerebbe la lecita provenienza delle somme (versamenti dal conto di Asia Iavarone e successive movimentazioni) e che il Tribunale avrebbe confuso la disponibilità di contanti da parte della legale rappresentante con prova dell'illiceità dei fondi, senza spiegare perché i documenti non siano idonei a dimostrare la liceità e senza correlare adeguatamente le somme residue indicate negli atti d'indagine.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto preliminarmente che il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame (art. 325 c.p.p.) è ammesso soltanto per violazione di legge (art. 606, lett. b e c, c.p.p.) e non per una verifica ampia dell'adeguatezza o completezza della motivazione. La Corte ha chiarito che la lett. e) dell'art. 606 (vizio motivazionale) non giustifica il sindacato di legittimità se consiste in una mera critica o in contestazione dell'adeguatezza argomentativa; soltanto quando la motivazione sia inesistente o meramente apparente (priva dei minimi requisiti di coerenza e completezza e dunque incapace di rendere comprensibile l'iter logico del giudice) può ritenersi violata la norma processuale. Nel caso concreto la motivazione dell'ordinanza del riesame è stata ritenuta sufficientemente articolata e motivata: i giudici avevano spiegato perché, nonostante gli elementi difensivi, permaneva il fumus circa la provenienza illecita delle somme. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, la ricorrente è condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse all'esito del procedimento di riesame; la Corte ricorda che tale ricorso è soggetto alle limitazioni previste dall'art. 606 c.p.p.
Norma che disciplina il procedimento di riesame; richiamata per inquadrare l'oggetto dell'impugnazione (ordinanza del riesame).
La Corte precisa che il vizio motivazionale denunciato ai sensi della lett. e) non consente un sindacato esteso della completezza o adeguatezza argomentativa del giudice di merito; soltanto la motivazione inesistente o meramente apparente integra una violazione di legge riconoscibile in cassazione.
art. 606, lett. b) e c) c.p.p.
Indicano i motivi di impugnazione per violazione di legge ammessi per il ricorso in cassazione; la Corte evidenzia che il ricorso contro ordinanze di riesame può essere proposto solo per violazione di legge secondo questi limiti.
Riferimento alla fattispecie sostanziale del reato di riciclaggio contestato all'imputato; inquadramento del reato rispetto al quale si discute la provenienza dei beni.
Riferimento alla fattispecie dell'autoriciclaggio (o reato connesso) contestato all'imputato; contestualizza le accuse penali rilevanti per la decisione cautelare.
Norma applicata per irrogare una sanzione pecuniaria (versamento alla Cassa delle Ammende) in caso di ricorso inammissibile quando emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza richiamata sul tema della responsabilità e sanzionabilità del ricorrente in caso di inammissibilità con profili di colpa; utilizzata per motivare l'ammontare della sanzione ex art. 616.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze del giudice del riesame (procedimento ex art. 324 e 325 c.p.p.) è molto limitato: è consentito principalmente per violazioni di legge espressamente previste dall'art. 606 c.p.p.; le critiche alla mera adeguatezza o completezza della motivazione raramente sono ammesse.
- La deduzione di un 'vizio motivazionale' ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p. deve essere portata alle estreme conseguenze (motivazione inesistente o meramente apparente) per poter costituire violazione di legge: una critica argomentativa ordinaria al giudizio di merito non basta.
- In contestazioni sul nesso di derivazione tra beni e provento di reato (sequestro ex confisca), la difesa deve documentare chiaramente la catena di titolarità e le movimentazioni utili a provare la lecita provenienza; ma il giudice del merito può comunque ritenere la sussistenza del fumus e motivare tale valutazione, rendendo difficile un sindacato in cassazione se la motivazione è comprensibile.
- In cassazione è essenziale individuare e indicare con precisione la norma di legge ritenuta violata; l'assenza di un chiaro riferimento normativo rende il ricorso formalmente debole o inammissibile.
- Le parti devono valutare il rischio di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.) quando propongono ricorsi manifestamente infondati o formalmente inadeguati: ciò impone prudenza nella formulazione dei motivi e nella scelta del rimedio.
- Per ottenere l'annullamento di provvedimenti cautelari reali basati su sospetti di provenienza illecita, la difesa deve non solo produrre documentazione, ma mostrare esplicitamente nel motivo di impugnazione perché quella documentazione esclude il fumus criminis e perché la motivazione del giudice di merito sarebbe inidonea o assente.
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