Sentenza del 03/02/2016 n. 2080 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Centrale che aveva ritenuto sufficientemente motivato l'avviso di accertamento notificato nel 1984, relativo alla rettifica del valore di un appartamento ricevuto in successione nel 1983 e al conseguente recupero d'imposta. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione del D.P.R. n. 634 del 1972, art. 48, sostenendo che l'avviso si limitasse a riprodurre meccanicamente i criteri normativi senza spiegare concretamente la valutazione effettuata. Con il secondo motivo hanno denunciato omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sostenendo che la CTC avesse fatto riferimento a criteri non indicati nell'avviso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi per difetto di autosufficienza del ricorso. I contribuenti non avevano trascritto il contenuto dell'avviso di accertamento né indicato dove tale documento fosse stato prodotto, impedendo alla Corte di verificare direttamente se l'atto fosse effettivamente privo della motivazione contestata. Il ricorso è stato quindi respinto. Non è stata disposta la liquidazione delle spese perché l'Agenzia delle Entrate non si era costituita ritualmente con controricorso.
Norme richiamate
D.P.R. n. 634 del 1972, art. 48, come modificato dal D.P.R. n. 914 del 1977
La norma disciplina i criteri di determinazione del valore rilevante ai fini dell'imposta di successione. I contribuenti sostenevano che la mera riproduzione di tali criteri nell'avviso non fosse sufficiente a motivare concretamente la rettifica.
Codice di procedura civile, art. 366
Il ricorso per cassazione deve consentire alla Corte di verificare direttamente i fatti e gli atti sui quali si fondano le censure. Quando si contesta il contenuto di un atto, è necessario trascriverne le parti rilevanti e indicare dove l'atto sia stato prodotto.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
Prevede il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; tale censura deve però fondarsi su una precisa ricostruzione del contenuto dell'atto e dei fatti rilevanti.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 5
Consente di denunciare l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione nei limiti previsti dalla legge, ma la doglianza deve riferirsi a fatti concretamente verificabili sulla base del ricorso e degli atti indicati.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la contestazione del contenuto o della motivazione di un atto deve essere autosufficiente: occorre riportare le parti essenziali dell'atto e indicare con precisione dove esso sia reperibile nel fascicolo.
- Non è sufficiente affermare che un avviso di accertamento sia generico o motivato solo apparentemente; il ricorrente deve dimostrare puntualmente, attraverso il testo dell'avviso, quali elementi manchino e perché la motivazione non consenta di comprendere i criteri adottati.
- La Corte di cassazione non può svolgere autonomamente una ricerca negli atti del processo per verificare le doglianze del ricorrente. La mancata osservanza dell'onere di autosufficienza può determinare l'inammissibilità del ricorso anche quando la questione sostanziale potrebbe essere astrattamente fondata.
- Quando la cassazione dichiara inammissibile il ricorso per ragioni processuali, non decide necessariamente se l'avviso fosse effettivamente ben motivato nel merito; stabilisce soltanto che la censura non è stata presentata in modo verificabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 feb 2016Sentenza del 03/02/2016 n. 100 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 3 feb 2016Sentenza del 03/02/2016 n. 161 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 3 feb 2016Sentenza del 03/02/2016 n. 412 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 3 feb 2016Sentenza del 03/02/2016 n. 607 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 3 feb 2016Sentenza del 03/02/2016 n. 608 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 3 feb 2016Sentenza del 03/02/2016 n. 635 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →