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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10900/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Olmi impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 7/06/2024 con tre motivi: (1) violazione di legge per omessa revoca dell'interdizione dai pubblici uffici ex art. 29 c.p. a seguito della rideterminazione della pena principale sotto il limite di 3 anni ovvero, in subordine, omessa rideterminazione della durata della pena accessoria ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 74/2000; (2) omessa motivazione circa la determinazione della pena principale rideterminata in anni 2 e mesi 5; (3) domanda di declaratoria di estinzione per prescrizione del reato relativo al capo 1 (annualità 2012), sostenendo che nel frattempo sarebbe intervenuta la prescrizione.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso. Primo e secondo motivo inammissibili per difetto di specificità e, comunque, manifestamente infondati: la Corte d'Appello ha espunto le pene relative ai reati prescritti e ha mantenuto e parametrato la determinazione della pena residua sulla base delle ragioni già espresse, rideterminando altresì le pene accessorie previste dall'art. 12 d.lgs. 74/2000 in anni 2, entro la forbice prevista dalla norma e in conformità all'art. 37 c.p. Il terzo motivo è inammissibile perché la Corte di Cassazione aveva già dichiarato definitiva l'affermazione di responsabilità con riferimento al capo 1 annualità 2012, per cui il termine di prescrizione si è arrestato e non può essere fatto valere successivamente; inoltre è richiamato il principio di autonomia dei capi di imputazione e della formazione del giudicato sui punti non annullati. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 29 cod. pen.

    L'art. 29 disciplina l'interdizione dai pubblici uffici come pena accessoria del codice penale, ma nel caso di reati tributari le pene accessorie sono regolate in via speciale dall'art. 12 d.lgs. 74/2000; pertanto la disciplina del codice penale non è applicabile se interviene la norma speciale.

  • art. 12 d.lgs. 74/2000

    Prevede le pene accessorie applicabili per reati tributari con una forbice temporale (non inferiore a 1 anno e non superiore a 3 anni); la Corte ha applicato tale norma e ne ha rideterminato la durata (2 anni) parametrandola alla pena principale ai sensi dell'art. 37 c.p.

  • art. 37 cod. pen.

    Stabilisce che la durata delle pene accessorie temporanee deve essere uniformata a quella della pena principale; la Corte territoriale ha correttamente parametrato la durata delle pene accessorie alla pena principale rideterminata.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato nel capo di imputazione per il vincolo della continuazione fra i reati contestati; la pronuncia ha tenuto conto della continuazione nella determinazione complessiva della pena originaria e nella successiva rideterminazione.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Citato nella sentenza in relazione agli effetti della sentenza della Corte di Cassazione e alla definitività di talune statuizioni; la Corte ha ritenuto che la pronuncia della Suprema Corte abbia formato giudicato sui capi non annullati.

  • d.lgs. 74/2000 (articoli 2, 3, 5, 8, 10 quater citati nel procedimento)

    Norme sostanziali richiamate per i reati tributari contestati; la sentenza conferma che le pene accessorie per tali reati sono disciplinate dal D.Lgs. n. 74/2000 e vanno concretamente determinate nell'ambito delle relative previsioni.

Massime di principio

  • Per i reati tributari le pene accessorie sono regolate in via speciale dall'art. 12 del D.Lgs. 74/2000: il codice penale (art. 29) non prevale sulla disciplina speciale.
  • La durata delle pene accessorie temporanee deve essere parametrata alla pena principale ai sensi dell'art. 37 c.p.; il giudice di merito può rideterminare tali pene entro la forbice prevista dalla norma speciale.
  • Le censure generiche e non specifiche sulla motivazione della determinazione della pena sono inammissibili; il ricorso deve confrontarsi concretamente con le ragioni espresse dalla corte territoriale.
  • La pronuncia parziale di annullamento con rinvio da parte della Cassazione forma giudicato sui capi non annullati: le statuizioni non contestate o ritenute definitive non possono essere nuovamente assalite invocando la prescrizione maturata successivamente.
  • In procedimenti con più capi autonomi, l'autonomia del rapporto processuale per ciascun capo comporta che l'improcedibilità o l'inammissibilità di alcuni motivi non impedisce il passaggio in giudicato delle statuizioni relative agli altri capi.

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