Cassazione Penale, Sentenza n. 10900/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Olmi impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Brescia del 7/06/2024 con tre motivi: (1) violazione di legge per omessa revoca dell'interdizione dai pubblici uffici ex art. 29 c.p. a seguito della rideterminazione della pena principale sotto il limite di 3 anni ovvero, in subordine, omessa rideterminazione della durata della pena accessoria ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 74/2000; (2) omessa motivazione circa la determinazione della pena principale rideterminata in anni 2 e mesi 5; (3) domanda di declaratoria di estinzione per prescrizione del reato relativo al capo 1 (annualità 2012), sostenendo che nel frattempo sarebbe intervenuta la prescrizione.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso. Primo e secondo motivo inammissibili per difetto di specificità e, comunque, manifestamente infondati: la Corte d'Appello ha espunto le pene relative ai reati prescritti e ha mantenuto e parametrato la determinazione della pena residua sulla base delle ragioni già espresse, rideterminando altresì le pene accessorie previste dall'art. 12 d.lgs. 74/2000 in anni 2, entro la forbice prevista dalla norma e in conformità all'art. 37 c.p. Il terzo motivo è inammissibile perché la Corte di Cassazione aveva già dichiarato definitiva l'affermazione di responsabilità con riferimento al capo 1 annualità 2012, per cui il termine di prescrizione si è arrestato e non può essere fatto valere successivamente; inoltre è richiamato il principio di autonomia dei capi di imputazione e della formazione del giudicato sui punti non annullati. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'art. 29 disciplina l'interdizione dai pubblici uffici come pena accessoria del codice penale, ma nel caso di reati tributari le pene accessorie sono regolate in via speciale dall'art. 12 d.lgs. 74/2000; pertanto la disciplina del codice penale non è applicabile se interviene la norma speciale.
Prevede le pene accessorie applicabili per reati tributari con una forbice temporale (non inferiore a 1 anno e non superiore a 3 anni); la Corte ha applicato tale norma e ne ha rideterminato la durata (2 anni) parametrandola alla pena principale ai sensi dell'art. 37 c.p.
Stabilisce che la durata delle pene accessorie temporanee deve essere uniformata a quella della pena principale; la Corte territoriale ha correttamente parametrato la durata delle pene accessorie alla pena principale rideterminata.
Richiamato nel capo di imputazione per il vincolo della continuazione fra i reati contestati; la pronuncia ha tenuto conto della continuazione nella determinazione complessiva della pena originaria e nella successiva rideterminazione.
Citato nella sentenza in relazione agli effetti della sentenza della Corte di Cassazione e alla definitività di talune statuizioni; la Corte ha ritenuto che la pronuncia della Suprema Corte abbia formato giudicato sui capi non annullati.
d.lgs. 74/2000 (articoli 2, 3, 5, 8, 10 quater citati nel procedimento)
Norme sostanziali richiamate per i reati tributari contestati; la sentenza conferma che le pene accessorie per tali reati sono disciplinate dal D.Lgs. n. 74/2000 e vanno concretamente determinate nell'ambito delle relative previsioni.
Massime di principio
- Per i reati tributari le pene accessorie sono regolate in via speciale dall'art. 12 del D.Lgs. 74/2000: il codice penale (art. 29) non prevale sulla disciplina speciale.
- La durata delle pene accessorie temporanee deve essere parametrata alla pena principale ai sensi dell'art. 37 c.p.; il giudice di merito può rideterminare tali pene entro la forbice prevista dalla norma speciale.
- Le censure generiche e non specifiche sulla motivazione della determinazione della pena sono inammissibili; il ricorso deve confrontarsi concretamente con le ragioni espresse dalla corte territoriale.
- La pronuncia parziale di annullamento con rinvio da parte della Cassazione forma giudicato sui capi non annullati: le statuizioni non contestate o ritenute definitive non possono essere nuovamente assalite invocando la prescrizione maturata successivamente.
- In procedimenti con più capi autonomi, l'autonomia del rapporto processuale per ciascun capo comporta che l'improcedibilità o l'inammissibilità di alcuni motivi non impedisce il passaggio in giudicato delle statuizioni relative agli altri capi.
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