Cassazione Civile, Sentenza n. 33000/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto da San Francesco Costruzioni s.r.l. avverso la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità dell'appaltatrice ex art. 1669 c.c. per vizi strutturali dell'edificio. La ricorrente deduceva quattro motivi: (1) violazione delle regole su decadenza e prescrizione ex art. 1669 e sull'onere della prova (contestazione della tempestività della denuncia dei vizi); (2) errata valutazione della causalità delle infiltrazioni (pluviale rotto) e mancata applicazione dell'art. 1227 c.c. sul concorso di colpa del danneggiato; (3) responsabilità del prestatore come "nudus minister" per avere eseguito il progetto altrui senza poteri di iniziativa; (4) errata esclusione della responsabilità contrattuale dei professionisti (progettista e direttore dei lavori) e inammissibile mutatio libelli. Si eccepiva inoltre la corretta lettura della c.t.u. e delle risultanze probatorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il primo e il terzo motivo (ritenuti inammissibili perché attengono a valutazioni di fatto riservate al giudice di merito) e ha invece accolto il secondo e il quarto motivo. In particolare la Corte ha stabilito che: (i) se emergono elementi di concorso di cause, il giudice deve, d'ufficio e ove ricorrano gli elementi di fatto, valutare e quantificare l'eventuale concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c. (secondo motivo accolto); (ii) la chiamata in causa del progettista e del direttore dei lavori da parte dell'appaltatore comporta l'estensione automatica della domanda originaria nei loro confronti e la Corte d'appello avrebbe dovuto esaminare anche la responsabilità contrattuale dei professionisti alla luce del principio di cui all'art. 2055 c.c. (quarto motivo accolto). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alle questioni accogliente e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione per nuovo esame conforme ai principi affermati; le spese di legittimità saranno determinate dal giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 1669 cod. civ.
Disciplina la responsabilità dell'appaltatore per gravi difetti dell'opera con regime di decadenza per la denuncia e termine per l'azione; la Corte conferma che il termine di decadenza decorre dal momento in cui il committente acquisisce un apprezzabile grado di conoscenza della gravità e della causalità dei vizi.
art. 1227 cod. civ.
Regola il concorso di colpa del danneggiato: se emergono elementi di fatto che permettono di ritenere una colpa concorrente del danneggiato, il giudice deve procedere d'ufficio alla valutazione e ridurre il risarcimento nella misura commisurata al concorso di colpa.
art. 2055 cod. civ.
Principio di solidarietà delle responsabilità che giustifica l'estensione al terzo (progettista/direttore lavori) della domanda originaria proposta contro l'appaltatore; la responsabilità contrattuale dei professionisti può coesistere con la responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore.
art. 115 cod. proc. civ.
Riferito al ruolo delle contestazioni di fatto: la Corte precisa che l'accertamento sulla sussistenza di fatti non contestati rientra nella valutazione di merito e può essere sindacato in cassazione solo per vizio di motivazione.
art. 2697 cod. civ.
Regola l'onere della prova: la sentenza richiama che il committente deve provare i fatti che deduce, mentre l'appaltatore può eccepire decadenza/prescrizione; la valutazione dell'adempimento dell'onere probatorio resta questione di merito.
art. 360 cod. proc. civ.
Indica i limiti della cognizione in sede di cassazione: errori di ricostruzione dei fatti del giudice di merito non sono sindacabili come violazione di legge se non integrano vizio di motivazione o altre ipotesi tassative.
art. 1218 cod. civ.
Principio generale della responsabilità contrattuale rievocato tra le norme richiamate in relazione alla responsabilità dei professionisti.
art. 2226 cod. civ.
Norma richiamata in tema di oneri probatori/consulenze (richiamo presente negli atti): le valutazioni tecniche sono riservate al giudice di merito salvo vizio di motivazione.
Massime di principio
- Il termine di decadenza per la denuncia dei vizi ex art. 1669 c.c. decorre quando il committente ha acquisito un apprezzabile grado di conoscenza della gravità e della causalità dei difetti, non dalla mera intuizione o da manifestazioni di scarsa rilevanza.
- Le valutazioni probatorie e la determinazione del momento in cui il committente ha avuto conoscenza sono valutazioni di fatto imputate al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per vizio di motivazione o entro i limiti tassativi dell'art. 360 c.p.c.
- Se la consulenza tecnica o gli elementi di causa evidenziano un concorso di cause nel verificarsi del danno, il giudice deve indagare d'ufficio il concorso di colpa del danneggiato e, se pertinente, ridurre il risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c.
- La chiamata in causa del progettista o del direttore dei lavori da parte dell'appaltatore comporta l'estensione automatica della domanda originaria nei loro confronti: il giudice deve quindi valutare anche la responsabilità contrattuale dei professionisti, non limitandosi alla sola responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore.
- L'appaltatore che esegue un progetto altrui resta obbligato a rispettare le regole dell'arte; per esimersi dalla responsabilità deve dimostrare di essere stato effettivamente relegato al ruolo di "nudus minister" oppure di avere tempestivamente denunciato i vizi al committente.
- Le questioni relative all'onere della prova e alla non contestazione dei fatti devono essere trattate con attenzione dal giudice di merito: le affermazioni non contestate possono assurgere a fondamento della decisione, ma la loro valutazione resta di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 17 dic 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 32974/2025 del 17/12/2025
- Sentenza civile · 17 dic 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 32987/2025 del 17/12/2025
- Sentenza civile · 17 dic 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 32990/2025 del 17/12/2025
- Sentenza civile · 17 dic 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 32994/2025 del 17/12/2025
- Sentenza civile · 17 dic 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 32995/2025 del 17/12/2025
- Sentenza civile · 17 dic 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 32996/2025 del 17/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →