Sentenza n. 1752/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il diritto all'attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza esecutiva e passata in giudicato del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, del valore di 500 euro annui, con riferimento ai due anni scolastici nei quali aveva prestato servizio a tempo determinato, condannando il Ministero all'erogazione complessiva di 1.000 euro tramite il sistema della Carta elettronica. La sentenza era stata notificata al domicilio digitale dell'Amministrazione il 28 ottobre 2025 e, secondo la ricorrente, il Ministero non aveva provveduto all'esecuzione, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Sono state richieste l'attivazione della Carta con l'accredito dell'importo, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che ricorrevano i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata al domicilio digitale dell'Amministrazione quale titolo esecutivo e il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Il Ministero è stato dichiarato obbligato a dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l'importo complessivo di 1.000 euro. È stato nominato, per il caso di persistente inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, allocare la somma in bilancio e compiere tutte le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto che, pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora fosse non dovuta in concreto per la presenza di altre ragioni ostative: la crisi della finanza pubblica, l'ammontare del debito pubblico, la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti e strutture centralizzate e la mole eccezionale del contenzioso seriale. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 339 euro, oltre contributo unificato eventualmente versato, spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La disposizione consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di imporre all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, ricorrendone i presupposti, una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di fissare una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nei confronti della pubblica amministrazione l'astreinte può tuttavia essere esclusa per altre ragioni ostative, oltre che per manifesta iniquità.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere all'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
art. 479 c.p.c.
La notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell'Amministrazione è stata ritenuta idonea ai fini dell'avvio dell'esecuzione.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 149/2022
Ha modificato la disciplina del titolo esecutivo, stabilendo che le copie attestabili conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato in relazione all'utilizzo di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Il certificato prodotto dalla ricorrente è stato utilizzato per dimostrare il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga all'Amministrazione un obbligo di conformazione riferito al caso deciso.
- Ai fini dell'ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, rilevano la notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell'Amministrazione, il passaggio in giudicato della pronuncia e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata contro le pubbliche amministrazioni.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per l'esecuzione integrale del giudicato e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a operare in caso di ulteriore inerzia.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica nei confronti della pubblica amministrazione: può essere esclusa quando ricorrano altre ragioni ostative, quali la crisi della finanza pubblica, la complessità organizzativa e procedimentale dell'adempimento e la mole eccezionale di contenzioso seriale, soprattutto quando sia già stata disposta la nomina di un commissario ad acta.
- La nomina a commissario ad acta di un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice non comporta, in assenza di diversa previsione, la liquidazione di un compenso specifico.
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