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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17288/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per riesame contro il decreto di sequestro dei telefoni cellulari in possesso del ricorrente. Palmieri contestava la legittimità e la proporzionalità dell'estrazione della copia forense eseguita dalla polizia giudiziaria, lamentando che il decreto di perquisizione e sequestro non indicava le ragioni per un sequestro omnicomprensivo, non specificava le informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale archiviato nel dispositivo né la perimetrazione temporale dei dati da esaminare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse correttamente valutato il decreto del pubblico ministero conformemente alla giurisprudenza di legittimità: il decreto prevedeva avvisi delle facoltà di difesa, indicava analiticamente le parole chiave per l'ispezione, circoscriveva l'oggetto dell'ispezione a documenti, video e conversazioni pertinenti o costituenti il corpo del reato e prevedeva l'estrazione della copia forense solo ove l'ispezione avesse dato esito positivo e fosse emersa una mole ingente di dati. Per tali ragioni la Corte ha ritenuto rispettato il principio di proporzionalità e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo di motivazione rigorosa del provvedimento di sequestro e la necessità di rispettare il principio di proporzionalità nella limitazione di diritti fondamentali; impone che il decreto giustifichi la portata del sequestro o indichi criteri selettivi per i dati da acquisire.

  • Trattato sull'Unione europea, art. 5, par. 3 e 4

    Il principio di proporzionalità come canone generale dell'azione dell'Unione è richiamato quale parametro interpretativo per le ingerenze nei diritti fondamentali derivanti da misure investigative.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 49, par. 3 e 52

    La Carta impone che le limitazioni ai diritti fondamentali (es. riservatezza delle comunicazioni) siano previste dalla legge, perseguano fini legittimi e siano proporzionate; la Corte rileva la necessità di motivazione e limiti temporali/oggettivi per le acquisizioni informatiche.

  • Giurisprudenza della Corte EDU (richiamata nella motivazione)

    Sebbene non venga citata una norma specifica della CEDU, la giurisprudenza europea è invocata per sottolineare il carattere vincolante del principio di proporzionalità nelle ingerenze sui diritti; serve a orientare l'interpretazione delle garanzie interne.

Massime di principio

  • Il decreto del pubblico ministero che autorizza il sequestro di dispositivi informatici deve chiarire se si richiede un sequestro omnicomprensivo oppure indicare le specifiche informazioni da ricercare; in mancanza di tale motivazione il provvedimento può essere censurato per violazione del principio di proporzionalità.
  • Devono essere indicati criteri di selezione del materiale (parole chiave, soggetti coinvolti, tipi di file, limiti temporali) e i tempi entro cui verrà effettuata la selezione, con previsione di restituzione della copia informatica dei dati non rilevanti.
  • L'estrazione di una copia forense è giustificabile quando l'ispezione preliminare basata su criteri indicati nel decreto dà esito positivo e la mole dei dati rende necessaria un'analisi più approfondita; l'autorizzazione alla copia non può essere automatica e deve risultare motivata.
  • La presenza e gli avvisi alle facoltà difensive e la limitazione dell'ispezione a documenti/conversazioni pertinenti rafforzano la legittimità della misura: si consiglia di prevedere tali cautele nel decreto per rispettare la proporzionalità.
  • In contesti similari, chi intenda impugnare un sequestro dovrebbe focalizzarsi sulla mancanza di motivazione circa la portata del sequestro, sull'assenza di criteri selettivi o di perimetrazione temporale e chiedere, in via alternativa, misure meno invasive (selezione mirata, analisi in presenza del difensore, restituzione dei dati irrilevanti).
  • La normativa e la giurisprudenza europea sono fattori chiave: argomentare il vizio di proporzionalità anche sulla base della Carta dei diritti fondamentali e dei principi della UE può rafforzare il ricorso.

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