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Decreto ministeriale

Decreto ministeriale n. 154 del 14/04/2020

Modifica ed integrazione della disciplina sulll'erogazione di risorse alle regioni annualità 2019-2020-2021-2022 per l'acquisto di materiale rotabile ferroviario di cui al DM 408 del 10/08/2017

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti154

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto interviene sul DM 10 agosto 2017, n. 408, che disciplina la ripartizione e l’utilizzo delle risorse del Fondo istituito dall’art. 1, comma 866, della legge n. 208/2015 per l’acquisto, la riqualificazione e l’attrezzaggio del materiale rotabile ferroviario. L’atto recepisce le richieste delle Regioni di prorogare i termini di ordinativi e di adeguare la disciplina contabile e di rendicontazione, estendendo inoltre alcune regole anche agli attrezzaggi e chiarendo i casi di revoca, riutilizzo e riparto delle economie. Sono rafforzati i presidi documentali per le istanze di erogazione, introdotto un articolo specifico su rendicontazione e uno sulle risorse non utilizzate e la revoca, e aggiornato il vincolo di destinazione per includere anche i rotabili su cui sono installati gli attrezzaggi di riqualificazione.

Modifiche al decreto n. 408/2017 sulla ripartizione delle risorse del Fondo per l’acquisto e la riqualificazione del materiale rotabile ferroviario

Modifiche al DM 10 agosto 2017, n. 408, sul Fondo per il materiale rotabile ferroviario

Il decreto interviene sul riparto e sulle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo istituito dall’art. 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’art. 27 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. L’obiettivo è adeguare la disciplina applicativa alle esigenze rappresentate dalle Regioni, con particolare riguardo alla proroga dei termini, alla rendicontazione, al cofinanziamento e alla gestione delle economie e delle revoche.

Base normativa e contesto

Il provvedimento si innesta sul DM 10 agosto 2017, n. 408, che aveva ripartito le risorse del Fondo per l’acquisto di materiale rotabile ferroviario e di attrezzature ed equipaggiamenti per materiale rotabile ferroviario in servizio. Nel preambolo si richiama anche la sentenza della Corte costituzionale 16 settembre 2016, n. 211, quale fondamento della necessità dell’intesa in Conferenza Stato-Regioni, effettivamente acquisita il 31 marzo 2020.

Proroga dei termini e uniformazione della disciplina

Il decreto accoglie la richiesta delle Regioni di posticipare il termine per l’emissione degli ordinativi relativi alle risorse dell’annualità 2019. Il nuovo termine è fissato in:

  • 36 mesi dall’efficacia del presente decreto per gli ordinativi del materiale rotabile ferroviario;
  • 12 mesi dal termine previsto per gli ordinativi del materiale rotabile per gli ordinativi degli attrezzaggi di cui all’art. 4, comma 4-bis.

Viene inoltre eliminata la precedente disciplina che differenziava i termini per annualità e che comportava la possibile redistribuzione delle risorse non utilizzate entro il termine originario. Il decreto chiarisce che le risorse residuali restano disponibili secondo le ordinarie regole contabili fino a perenzione e possono essere utilizzate con le risorse dell’annualità successiva.

Estensione dell’ambito alle forniture aggiuntive e agli attrezzaggi

È precisato che gli ordinativi possono riguardare anche ulteriori forniture, il cui costo sia coperto, integralmente o parzialmente, da risorse di rifinanziamento ripartite con nuovo decreto. Inoltre, le modifiche riguardano non solo il materiale rotabile ferroviario direttamente finanziato, ma anche gli attrezzaggi ed equipaggiamenti e i rotabili su cui insistono vincoli di reversibilità o sui quali vengono installati gli attrezzaggi di riqualificazione.

Erogazione del contributo e cofinanziamento regionale

Il decreto interviene sull’art. 5 del DM n. 408/2017, precisando che l’erogazione delle risorse è effettuata su istanza della singola Regione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con idonea rendicontazione. Viene confermato il meccanismo di anticipazione, erogazioni intermedie e saldo, ma con un impianto documentale più puntuale.

È inoltre ribadito che il cofinanziamento regionale è richiesto anche per gli ordinativi di attrezzature ed equipaggiamenti, così da garantire pari condizioni di accesso alle risorse tra le diverse forniture.

Nuovo articolo 5-bis: istanze, rendicontazioni e documentazione

Il nuovo art. 5-bis disciplina in modo dettagliato le istanze di erogazione e la relativa documentazione. Per la prima istanza occorre trasmettere un prospetto contenente, tra l’altro:

  • dati identificativi dell’ordinativo, con date delle procedure di gara e di aggiudicazione;
  • stazione appaltante, CIG, CUP, fornitore e costruttore;
  • costo ammissibile della fornitura, sia per il materiale rotabile direttamente finanziato sia per gli attrezzaggi;
  • verifica del rispetto dei termini per l’emissione degli ordinativi;
  • evidenza dell’assegnazione regionale e dell’ammontare del cofinanziamento;
  • dati tecnici sulle unità di materiale rotabile e sulle attrezzature;
  • rispondenza ai requisiti dell’allegato 2 e dell’art. 5, comma 7;
  • tempi previsti di avanzamento delle forniture.

Per le istanze successive è richiesto l’aggiornamento progressivo del prospetto, con gli estremi delle fatture, la verifica del cofinanziamento, la documentazione delle forniture in conto cofinanziamento e i dati sull’avanzamento.

La prima istanza successiva all’anticipazione richiede, inoltre, la rendicontazione dell’utilizzo di almeno l’80% delle risorse erogate a titolo di anticipazione, con fatture quietanzate, atti di liquidazione e pagamento, e documentazione utile all’accertamento del cofinanziamento.

Per il saldo sono richiesti gli estremi delle fatture a copertura del costo complessivo ammissibile e tutta la documentazione di chiusura, inclusi:

  • quietanze delle fatture già trasmesse;
  • atti regionali di liquidazione e pagamento;
  • evidenza delle risorse effettivamente utilizzate;
  • verifica complessiva della percentuale di cofinanziamento;
  • dati su completamento, messa in servizio e attuazione del vincolo di destinazione;
  • attestazioni di osservanza dei vincoli degli articoli 6 e 7.

Entro 90 giorni dall’erogazione del saldo deve essere trasmessa la documentazione integrativa finale, comprensiva delle quietanze non ancora inviate, degli atti di pagamento e delle autorizzazioni di messa in servizio.

Economie, saldo finale e scaglioni minimi

Il decreto ammette che, in caso di economie emerse dopo l’emissione degli ordinativi e rilevate al completamento e messa in servizio della fornitura, l’ultima istanza possa riguardare un saldo anche inferiore allo scaglione minimo ordinario di erogazione. È inoltre previsto che, per l’accertamento del cofinanziamento, le verifiche possano essere soddisfatte anche frazionando l’importo relativo alle singole unità del materiale rotabile oggetto di fornitura in conto cofinanziamento.

Revoca delle risorse non utilizzate

Il nuovo art. 5-ter disciplina in modo organico le ipotesi di revoca. Le principali sono:

  • revoca per mancato utilizzo delle risorse entro i termini fissati per gli ordinativi;
  • revoca delle economie non riutilizzate entro sei mesi dal completamento e messa in servizio della singola fornitura;
  • revoca delle anticipazioni se non seguono istanze successive entro 15 mesi, a seguito di inadempimenti del fornitore comunicati dalla Regione;
  • revoca delle somme erogate in eccesso rispetto ai valori documentati da fatture e atti di cui all’art. 6;
  • revoca delle somme relative a singole unità o attrezzaggi se non viene trasmessa la documentazione entro il termine finale previsto.

Le somme revocate devono essere restituite al Ministero entro 60 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, mediante versamento a un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. Se non perenti, le risorse revocate sono ripartite con nuovo decreto per le medesime finalità del Fondo.

Vincolo di destinazione

Infine, il decreto modifica l’art. 6 del DM n. 408/2017, estendendo il vincolo di destinazione anche ai rotabili per i quali sono acquistati attrezzaggi con equipaggiamenti di riqualificazione. In tal modo il vincolo non riguarda soltanto il materiale rotabile finanziato direttamente, ma anche i mezzi su cui siano installati gli equipaggiamenti oggetto del contributo.

Punti principali

Base normativa e finalità

Il decreto modifica il DM 10 agosto 2017, n. 408, adottato in attuazione dell’art. 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’art. 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La finalità resta quella di disciplinare l’utilizzo del Fondo destinato all’acquisto diretto, alla riqualificazione elettrica, al miglioramento dell’efficienza energetica e al noleggio dei mezzi per il trasporto pubblico locale e regionale, con specifico riferimento al materiale rotabile ferroviario.

Proroga e unificazione dei termini per gli ordinativi

Viene spostato il termine per l’emissione degli ordinativi relativi alle forniture finanziate con le risorse dell’annualità 2019: il termine diventa di 36 mesi dall’efficacia del presente decreto per il materiale rotabile ferroviario. Per gli attrezzaggi, il termine è fissato in 12 mesi dal termine previsto per gli ordinativi del materiale rotabile. Il decreto elimina i precedenti commi che differenziavano la disciplina tra annualità e uniforma il riferimento ai termini di utilizzo delle risorse.

Estensione alle forniture ulteriori e agli attrezzaggi

Gli ordinativi possono avere ad oggetto anche ulteriori forniture, il cui costo sia coperto, in tutto o in parte, da risorse di rifinanziamento ripartite con nuovo decreto. Inoltre, le regole sul riparto e sull’erogazione vengono estese espressamente agli attrezzaggi ed equipaggiamenti per il materiale rotabile ferroviario, nonché ai rotabili su cui insistono i vincoli di reversibilità e quelli destinati a ospitare gli attrezzaggi.

Cofinanziamento regionale e criteri di erogazione

Il decreto precisa che il cofinanziamento regionale è richiesto anche per gli ordinativi di attrezzature ed equipaggiamenti, così da garantire pari condizioni di accesso alle risorse. L’erogazione avviene su specifica istanza della singola Regione al MIT, corredata da rendicontazione documentale secondo la nuova disciplina dell’art. 5-bis. Viene inoltre prevista la possibilità di erogare le risorse per le forniture di cui all’art. 1, comma 2, anche in un’unica soluzione al verificarsi delle condizioni previste.

Nuovo articolo 5-bis su istanze e rendicontazione

È introdotta una disciplina dettagliata delle istanze di erogazione, con contenuti documentali differenziati per la prima istanza, per le istanze successive e per il saldo. Sono richiesti dati identificativi degli ordinativi, informazioni su gare e aggiudicazioni, stazione appaltante, CIG e CUP, fornitori, costruttori, importi ammissibili, verifica dei termini, evidenza del riparto regionale, dati tecnici sulle unità di materiale rotabile e sugli attrezzaggi, nonché la verifica della rispondenza ai requisiti. Per la rendicontazione sono richieste fatture, quietanze, atti di liquidazione e pagamento, attestazioni di messa in servizio e documentazione sul completamento delle forniture e sul rispetto del vincolo di destinazione.

Revoca e riutilizzo delle risorse non utilizzate

È inserito un nuovo art. 5-ter che disciplina le ipotesi di revoca. Oltre alla revoca per mancato utilizzo delle risorse entro i termini, sono previste revoche per economie non riutilizzate entro sei mesi dal completamento e messa in servizio, per mancata prosecuzione della fornitura dopo anticipazioni erogate, per importi erogati in eccesso rispetto alle fatture quietanzate e per mancata trasmissione della documentazione finale. Le somme revocate devono essere restituite al MIT entro 60 giorni dalla comunicazione di avvio della procedura di revoca; se non perenti, sono riassegnate con nuovo decreto per le medesime finalità.

Vincolo di destinazione

L’art. 6 del decreto 408/2017 viene modificato includendo, tra i beni soggetti al vincolo di destinazione, anche i rotabili per i quali sono acquistati attrezzaggi con equipaggiamenti di riqualificazione, oltre ai rotabili già finanziati ai sensi dell’articolo 5.

Come è indicizzato

Materieferroviefinanziamenti e contributiopere pubbliche e infrastrutturepnrr

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