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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19400/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che aveva confermato il rigetto dell'istanza di revoca della confisca patrimoniale disposta nei confronti di Nicastri Vito. Il ricorrente deduceva: (i) che sentenze penali sopravvenute (Tribunale di Trapani 9/1/2019 e Tribunale di Avellino 3/10/2020) avevano prosciolto o ridimensionato le contestazioni fiscali e penali alla base della misura di prevenzione, eliminando i presupposti della confisca (pericolosità sociale e sproporzione tra beni e redditi leciti); (ii) che la confisca era stata applicata retroattivamente in forza dell'art. 11-ter d.l. 92/2008, nonostante i beni fossero stati acquisiti in epoca in cui era vigente l'art. 14 legge 55/1990 (limitazione della confisca alla pericolosità qualificata), violando il principio di irretroattività e l'art. 7 CEDU. Dopo la morte del ricorrente, i figli si sono costituiti come eredi e hanno proseguito il giudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammessa la prosecuzione del procedimento da parte degli eredi e ha confermato che il decreto impugnato non era privo di motivazione: la Corte d'appello aveva valutato analiticamente le sentenze sopravvenute e giudicato che esse non avessero fatto venir meno i rilevanti elementi fattuali (una serie continuativa di condotte fraudolente e corruttive dal 1980 al 2010) che giustificavano la confisca. Quanto alla presunta illegittima retroattività, la Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui la confisca di prevenzione ha natura non sanzionatoria e pertanto il principio di irretroattività penale non si applica; la decisione è quindi infondata.

Norme richiamate

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (art. 1 e art. 7)

    Norma di riferimento per la revoca della misura di prevenzione adottata in epoca precedente alle modifiche legislative successive; il ricorso è stato valutato alla stregua dell'art. 7 richiamato nel procedimento

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    art. 117 (norma transitoria)

    La disciplina nuova non è applicabile quando la "proposta applicativa" sia stata formulata prima del 13/10/2011; perciò il caso è regolato dalla normativa previgente

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (comprendendo motivazione inesistente o meramente apparente)

  • legge 31 maggio 1965, n. 575 (art. 2-bis, comma 6-bis)

    "le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa"

    Consente la prosecuzione del procedimento di prevenzione nei confronti degli eredi se la morte sopravviene dopo l'avvio del procedimento; giustifica la legittimazione degli eredi a proseguire il ricorso

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Previsione analoga alla precedente che conferma la prosecuzione del procedimento di misure patrimoniali nei confronti degli eredi

  • art. 11-ter decreto-legge n. 92 del 2008

    Riferimento normativo invocato dal ricorrente per criticare l'estensione della confisca; la Corte ha ritenuto tuttavia che l'applicazione della normativa che amplia il campo delle misure patrimoniali sia compatibile perché le misure preventive non hanno natura penale

  • legge n. 55 del 1990 (art. 14)

    Norma vigente al tempo di acquisto dei beni, che limitava la confisca ai casi di pericolosità qualificata; invocata dal ricorrente per contestare retroattività, ma la Corte ha ritenuto che la successiva disciplina possa trovare applicazione alle misure preventive

  • art. 7 CEDU

    Il ricorrente ha invocato la garanzia di non retroattività penale; la Corte ha osservato, in linea con Corte Costituzionale e giurisprudenza europea, che la confisca di prevenzione non rientra nella nozione di pena ai fini dell'art. 7 CEDU

  • art. 11 delle Preleggi

    Deduzione generica del ricorrente sul principio di irretroattività delle leggi ordinarie; la Corte ha ricordato che norme speciali possono derogare a principi generali e che l'argomento non è decisivo in materia di misure preventive

  • art. 4 e art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norme penali fiscali richiamate rispetto alle assoluzioni/proscioglimenti; la Corte ha valutato le pronunce dei giudici penali e ne ha ritenuto la portata insufficiente a travolgere il complessivo quadro che giustificò la confisca

  • giurisprudenza e giurisprudenza costituzionale e sovranazionale citata

    Corte Costituzionale n. 24/2019; Sez. U Sent. n. 4880/2014; Corte EDU, Garofalo c. Italia (20/01/2025)

    Usata per affermare che la confisca di prevenzione ha natura non sanzionatoria, compatibile con il diritto convenzionale e che l'applicazione retroattiva della disciplina delle misure preventive è possibile entro i limiti già delineati dalla giurisprudenza

Massime di principio

  • Gli eredi possono legittimamente proseguire un procedimento di misure di prevenzione patrimoniali iniziato dal de cuius: il procedimento continua nei loro confronti se la morte sopraggiunge dopo l'avvio
  • La Cassazione in materia di misure di prevenzione ammette il ricorso soltanto per violazione di legge o motivazione inesistente/meramente apparente: le questioni di valutazione fattuale sono in genere esaminate dai giudici di merito
  • Sentenze penali sopravvenute (assoluzioni o estinzioni per prescrizione) non eliminano automaticamente la portata di un provvedimento di prevenzione: occorre dimostrare che esse incidono sugli effettivi presupposti che avevano determinato la confisca, non solo su elementi marginali
  • La semplice riduzione di un debito erariale in sede conciliativa non è automaticamente idonea a dimostrare la scomparsa della sproporzione tra patrimonio e redditi leciti: per ottenere la revoca è opportuno allegare perizia alternativa e dati concreti che dimostrino l'assorbimento della sproporzione
  • La confisca di prevenzione è considerata di natura non penale dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale: pertanto le obiezioni basate sul principio di irretroattività penale (art. 7 CEDU) incontrano limiti rilevanti
  • Per chiedere la revoca di una misura di prevenzione in presenza di decisioni penali sopravvenute è necessario dimostrare che le pronunce successive incidono sul nucleo probatorio e sui presupposti della misura, non limitarsi a mostrane la mera inconsistenza o la prescrizione di singoli reati
  • In fase di impugnazione è strategico contestare specificamente la valutazione sanitaria/fiscale/tecnica effettuata all'epoca (es. perizie di sproporzione) e, se necessario, richiedere rinnovazione probatoria con calcoli alternativi e documentazione probante

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