Sentenza del 10/12/2018 n. 1905 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Plusvalenza - Cessione di beni edificabili - Determinazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi dell’Amministrazione è stata esclusa. La scelta di rideterminare il valore del terreno non vincola il contribuente nella successiva vendita, che può avvenire anche a un prezzo inferiore a quello periziato. Il minor prezzo di cessione non determina la decadenza dal beneficio e impedisce all’Ufficio di calcolare la plusvalenza partendo dal precedente costo storico di acquisto secondo i criteri ordinari.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava gli effetti della rideterminazione del valore dei terreni prevista dall’art. 7 della legge n. 448/2001. Il contribuente aveva scelto il regime agevolato, facendo redigere una perizia giurata e versando quanto dovuto, ma aveva poi ceduto il bene a un prezzo inferiore al valore risultante dalla perizia. L’Amministrazione sosteneva che tale vendita comportasse la decadenza dal beneficio e consentisse di calcolare nuovamente la plusvalenza secondo gli ordinari criteri degli artt. 67 e 68 del TUIR.
Norme richiamate
Art. 7 della legge n. 448/2001
Consente la rideterminazione del valore dei terreni mediante perizia giurata e pagamento dell’imposta sostitutiva. L’opzione validamente esercitata produce effetti anche se il terreno viene successivamente ceduto a un prezzo inferiore al valore periziato.
Artt. 67 e 68 del TUIR
Disciplinano il calcolo ordinario delle plusvalenze immobiliari. Non possono essere applicati dall’Amministrazione per ignorare la rideterminazione del valore validamente effettuata ai sensi dell’art. 7 della legge n. 448/2001.
Massime di principio
- La rideterminazione fiscale del valore di un terreno tramite perizia giurata e versamento dell’imposta sostitutiva non obbliga il proprietario a vendere a un prezzo almeno pari a quello periziato.
- La vendita a un prezzo inferiore al valore rideterminato non comporta automaticamente la decadenza dall’agevolazione.
- Quando il regime agevolato è stato validamente perfezionato, l’Amministrazione non può sostituirlo retroattivamente con il criterio ordinario basato sul costo storico del bene.
- In situazioni analoghe è essenziale verificare che la perizia sia stata redatta e asseverata correttamente e che il versamento dell’imposta sostitutiva sia stato effettuato secondo le modalità e i termini previsti dalla legge.
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