Sentenza del 05/12/2017 n. 5078 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Litisconsorzio - Agenzia delle Entrate della riscossione - Estraneità alla pretesa - Integrazione del contraddittorio - Non necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata ritenuta non necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. La sua sostanziale estraneità alla materia del contendere e la dichiarazione di rappresentanza resa dal difensore hanno reso l'integrazione un adempimento meramente formale, contrario all'esigenza costituzionale di assicurare la ragionevole durata del processo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava esclusivamente una pretesa dell'Agenzia delle Entrate. Si poneva la questione se fosse necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, a seguito della trasformazione di Equitalia, nonostante il difensore dell'Ufficio avesse dichiarato di rappresentare in giudizio anche tale ente.
Norme richiamate
Articolo 111 della Costituzione
ragionevole durata del processo
Gli adempimenti processuali non devono essere disposti quando risultano meramente formali e non incidono sull'effettività del contraddittorio, determinando soltanto un inutile allungamento del giudizio.
Disciplina del litisconsorzio e dell'integrazione del contraddittorio nel processo tributario
L'integrazione del contraddittorio non è necessaria nei confronti di un ente sostanzialmente estraneo alla pretesa controversa, soprattutto quando l'ente già costituito dichiari di rappresentarlo in giudizio e non sussista un'effettiva esigenza di difesa autonoma.
Normativa istitutiva dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e trasformazione di Equitalia
La successione o trasformazione dell'agente della riscossione non comporta automaticamente la necessità di integrare il contraddittorio se la controversia riguarda esclusivamente la legittimità o il contenuto della pretesa dell'Agenzia delle Entrate.
Massime di principio
- L'integrazione del contraddittorio deve rispondere a un'effettiva esigenza di partecipazione e difesa della parte, non a un'esigenza puramente formale.
- Quando la controversia riguarda esclusivamente la pretesa dell'ente impositore, l'agente della riscossione non deve necessariamente essere chiamato in giudizio se non ha assunto un ruolo sostanziale nella vicenda.
- La dichiarazione del difensore di rappresentare anche l'ente formalmente non costituito può contribuire a escludere la necessità di una nuova notificazione o integrazione, purché siano garantiti contraddittorio e difesa.
- La trasformazione o successione tra enti pubblici non determina automaticamente un litisconsorzio necessario: occorre verificare chi abbia adottato l'atto contestato e chi sia effettivamente titolare della pretesa.
- Il giudice deve evitare formalità inutili quando comportano un aggravio del processo senza apportare una concreta tutela alle parti, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo.
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