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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12663/2026 del 03/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma, da parte della Corte di appello di Roma, della condanna per il reato di accesso abusivo a sistema informatico (artt. 81, comma 2, 110, 615-ter c.p., comma 2 n.1 e comma 3) contestata a Orazio Orrei (dipendente dell'Agenzia delle entrate) e a Maurizio Sinegagliesi (commercialista). La fattispecie ricostruita in primo grado e condivisa dalla Corte di appello è stata: Orrei, con le proprie credenziali e su richiesta telefonica ripetuta del Sinegagliesi, avrebbe consultato la banca dati dell'Agenzia per la posizione fiscale di numerosi contribuenti per finalità estranee al servizio, instaurando un rapporto di reciproca utilità con il commercialista. I ricorrenti deducevano carenze istruttorie (mancata acquisizione dei fascicoli cartacei), violazione dell'onere della prova e della presunzione di innocenza, nonche' errata applicazione del 615-ter quando l'agente e' astrattamente autorizzato all'accesso e sostenevano che eventuali deleghe dei contribuenti, non verificatesi formalmente in udienza, avrebbero legittimato gli accessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto pacificamente provato che gli accessi siano avvenuti su richiesta telefonica del commercialista e al di fuori delle modalita' legittime previste (assegnazione di fascicolo o richiesta front office del titolare o suo delegato), e che pertanto l'Orrei abbia agito abusivamente anche se titolare formalmente delle credenziali. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui l'accesso autorizzato puo' integrare il reato di 615-ter se violati limiti, prescrizioni interne o se vi e' sviamento di potere; ha confermato la circostanza aggravante del comma 3 dell'art. 615-ter (banche dati di interesse pubblico). Sono stati inoltre dichiarati prescritti alcuni capi dell'imputazione (capi C, E, G, I, L, Q). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali; la comunicazione del dispositivo e' disposta all'amministrazione di appartenenza di Orrei.

Norme richiamate

  • art. 615-ter cod. pen.

    Il reato di accesso abusivo a sistema informatico e' integrato anche dall'agente formalmente abilitato se accede o si mantiene nel sistema violando condizioni, limiti o prescrizioni impartite dal titolare del sistema, ovvero quando persegua finalita' ontologicamente estranee a quelle istituzionali (sviamento di potere); il comma 3 aggravante si applica per banche dati di interesse pubblico.

  • artt. 81, comma 2 e 110 cod. pen.

    Concorso di persone e concorso di reati: la condotta di piu' soggetti diretti dallo stesso disegno criminoso e le forme di partecipazione sono valutate congiuntamente ai fini della responsabilita'.

  • art. 27, comma 2 Cost.

    Rinvocato dai ricorrenti in relazione alla presunzione di innocenza e all'onere della prova; la Corte ha ritenuto che non sia stata violata perche' la ricostruzione probatoria e' risultata congrua e sufficiente.

  • art. 6, comma 2 CEDU

    Richiamato in tema di diritto ad un processo equo e onere della prova; la Corte ha ritenuto compatibile la motivazione e la decisione con i parametri di ragionevolezza richiesti dalla CEDU.

  • art. 530, comma 2 cod. proc. pen.

    Menziionato in rapporto alla valutazione della prova e alla possibilita' di pronunciare sentenza nonostante dubbi; la Corte ha ritenuto che il dubbio non fosse ragionevole alla luce delle intercettazioni e delle dichiarazioni.

  • art. 1 legge 241/1990

    Richiamato nella definizione di sviamento di potere: quando il pubblico funzionario persegue fini diversi da quelli assegnati dalla legge sul procedimento amministrativo.

  • art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale applicata per la comunicazione telematica del dispositivo all'amministrazione di appartenenza del ricorrente.

Massime di principio

  • Un soggetto formalmente autorizzato all'accesso a un sistema informatico protetto puo' comunque integrare il delitto di accesso abusivo se viola le prescrizioni, le condizioni o i limiti interni o agisce per finalita' estranee alle sue funzioni (sviamento di potere).
  • La modalita' dell'accesso (per esempio richieste telefoniche dirette da parti esterne anziche' procedure front office o protocolli ufficiali) e la permanenza nel sistema per scopi non istituzionali sono elementi centrali per la configurazione del reato, indipendentemente dall'esistenza di deleghe formali non dimostrate.
  • La produzione documentale da parte della difesa (es. deleghe) puo' essere decisiva ma, se non fornita in sede di merito e se le intercettazioni e le testimonianze mostrano un modus operandi sistematico, il giudice puo' ritenere irrilevante l'eventuale delega rispetto alla modalita' illegittima dell'accesso.
  • La qualificazione aggravata (art. 615-ter comma 3) si applica quando le banche dati sono di interesse pubblico; la valutazione del giudice di merito sul profilo soggettivo e oggettivo della condotta resta in larga parte insindacabile in Cassazione se congruamente motivata.
  • In caso di contestazioni simili, la miglior difesa preventiva e' documentare formalmente deleghe, seguire le procedure ufficiali (front office, protocolli) e evitare contatti diretti non tracciabili con dipendenti pubblici che detengono accessi a banche dati protette.
  • Il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e la determinazione degli aumenti per reati in continuazione rientrano nella discrezionalita' del giudice di merito, che deve pero' motivare in modo congruo; motivazioni sintetiche sono ammesse se la misura degli aumenti e' contenuta e la logica valutativa risulta comprensibile.

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