Ordinanza n. 2121/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto Dirigenziale Giunta Regionale della Campania- Dott.ssa Francesca De Falco n. 37 del 4.5.26, (allegato 2) avente ad oggetto: Autorizzazione Unica ai sensi dell’art.9 del D.Lgs. n.190/2024 per la costruzione e l’esercizio di un impianto elettrochimico “Battery Energy Storage System” (B.E.S.S.) avente potenza di immissione pari a 80,00 MW e relative opere connesse, da realizzarsi nei comuni di Molinara e Foiano di Valfortore in Provincia di Benevento (Bn), proposto dalla società ERG Sviluppo Italia srl ; - del Verbale di chiusura della Conferenza di Servizi (all. n. 3) del 29 aprile 2026 (prot. n. 0403937/2026), recante determinazione favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica in parola, con superamento del parere non favorevole espresso dalla Provincia di Benevento; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusi, per quanto occorra, i verbali delle sedute della Conferenza di Servizi e i pareri ivi acquisiti, nella parte in cui hanno consentito il superamento del dissenso della Provincia di Benevento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione Unica regionale per la costruzione e l'esercizio di un impianto elettrochimico BESS da 80 MW, nonché verbale conclusivo della Conferenza di servizi favorevole al rilascio dell'autorizzazione, con superamento del dissenso della Provincia di Benevento
Esito
Favorevole al resistente (regione e operatore economico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Provincia di Benevento ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto dirigenziale regionale che ha autorizzato la costruzione e l'esercizio di un impianto elettrochimico Battery Energy Storage System, con potenza di immissione pari a 80 MW, nei Comuni di Molinara e Foiano di Val Fortore, nonché il verbale di chiusura della Conferenza di servizi e gli atti connessi, nella parte in cui hanno consentito il superamento del parere non favorevole provinciale. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, limitandosi a rilevare la natura tecnica delle questioni dedotte.
La decisione
Il TAR non decide nel merito né concede o nega espressamente la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. Rileva che le questioni, anche per la loro natura tecnica, richiedono un adeguato approfondimento nella sede di merito. Considera inoltre che, prima dell'avvio dei lavori e della messa in esercizio dell'impianto, devono essere ancora eseguiti diversi adempimenti e acquisite documentazioni. Ritiene pertanto che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte mediante la celere fissazione dell'udienza pubblica di merito, fissata al 13 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono compensate.
Norme richiamate
art. 9 d.lgs. 190/2024
Richiamato quale base normativa dell'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto elettrochimico.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale disciplina della tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha ritenuto sufficiente la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito, senza adottare una sospensione espressa.
Massime di principio
- Quando le questioni cautelari presentano particolare complessità o natura tecnica e l'avvio dei lavori o dell'attività autorizzata è comunque subordinato a ulteriori adempimenti e documentazioni, il giudice può soddisfare le esigenze cautelari mediante la celere fissazione dell'udienza di merito, senza disporre la sospensione dell'atto impugnato.
- Nel bilanciamento cautelare, la presenza di adempimenti amministrativi ancora da completare prima dell'avvio dei lavori e della messa in esercizio dell'impianto può ridurre l'urgenza di una sospensione immediata e giustificare la fissazione ravvicinata del merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 27 lug 2026Ordinanza n. 4173/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 27 lug 2026Ordinanza n. 4174/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 27 lug 2026Ordinanza n. 4175/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 27 lug 2026Ordinanza n. 4176/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 27 lug 2026Ordinanza n. 4177/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 27 lug 2026Ordinanza n. 4178/2026 - Roma, Sezione 3T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →