Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2236/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Galatolo era stato condannato per avere, in qualità di custode giudiziale, agevolato colposamente la sottrazione del veicolo di cui aveva la custodia, parcheggiandolo sulla pubblica via invece che nell'area privata in cui era obbligato a custodirlo. Nel ricorso ha contestato la condanna sostenendo che lo spostamento fosse dovuto a una necessità momentanea (presunti lavori stradali) e ha invocato la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. nonché la prevalenza delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse fornito elementi a sostegno della giustificazione invocata (lo spostamento per lavori), né spiegato in che modo tale necessità fosse compatibile con l'obbligo di custodire il veicolo in un fondo privato, considerando poi che il veicolo era stato collocato su una strada pubblica distante 300 metri. Sulla base di ciò ha confermato la responsabilità colposa ai sensi dell'art. 335 cod. pen. e ha escluso la particolare tenuità del fatto. Ha inoltre dichiarato inammissibile, in questa sede, la questione delle attenuanti generiche perché non era stato oggetto di specifico motivo di appello. In conseguenza del rigetto, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. La decisione è stata depositata il 05/12/2024.

Norme richiamate

  • art. 335 cod. pen.

    La norma è stata interpretata nel senso che l'omessa o inadeguata custodia del bene da parte del custode giudiziale, posta nella specie nel trasferimento su pubblica via e nella collocazione a 300 metri dall'area dovuta, integra la condotta colposa che ha agevolato la sottrazione del veicolo.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Corte ha escluso l'applicabilità della particolare tenuità, ritenendo che la condotta non fosse di minima offensività e che non fossero stati forniti elementi tali da configurare la fattispecie attenuata prevista dalla norma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In base a questa disposizione la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Chi detiene un bene in qualità di custode giudiziale ha un obbligo di diligenza elevato: spostamenti temporanei devono essere giustificati con elementi concreti e proporzionati rispetto all'obbligo di custodia
  • L'invocazione di una 'necessità momentanea' richiede prova specifica; una generica asserzione non è sufficiente a escludere la responsabilità
  • La particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. non si applica se la condotta risulta avere una incidenza concreta e non dimostrata come minima offensività; occorre valutazione fattuale dettagliata
  • Questioni non dedotte con specifici motivi nel grado di appello possono risultare inammissibili in sede di legittimità: le attenuanti non discusse in appello potrebbero non essere valutate in cassazione
  • In caso di rigetto del ricorso, è frequente la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con onere probatorio a carico del ricorrente per dimostrare giustificazioni alternative

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.