Cassazione Penale, Ordinanza n. 20425/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta del 9 maggio 2024. Uno dei ricorsi censurava il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione; gli altri motivi contestavano la valutazione di attendibilità della persona offesa e dei riconoscimenti operati da quest'ultima, nonché la ritenuta inattendibilità dell'alibi prospettato da uno dei ricorrenti. Tutti i ricorsi censuravano inoltre il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena, ritenute non adeguatamente motivate e fondate su precedenti penali e sulle modalità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto inammissibile la doglianza sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale perché tale istituto in appello ha carattere eccezionale e presuppone che il giudice non possa decidere allo stato degli atti, evenienza non ravvisata nel caso concreto. Ha dichiarato inammissibili anche le censure che miravano a una nuova valutazione del merito, poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo non manifestamente illogico sull'attendibilità della persona offesa e sull'inconsistenza dell'alibi. Quanto alle attenuanti generiche e alla pena, ha ritenuto la motivazione immune da vizi, perché fondata sulle modalità del fatto e sui precedenti penali, con richiamo al principio per cui il giudice può valorizzare solo gli elementi ritenuti decisivi. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione fondata su elementi ritenuti decisivi, come modalità del fatto e precedenti penali, senza necessità di esaminare analiticamente tutti gli elementi dedotti dalle parti.
art. 603 c.p.p.
La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è istituto eccezionale, esperibile solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti.
art. 616 c.p.p.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 591 c.p.p.
L'inammissibilità è dichiarata quando i motivi non sono consentiti in sede di legittimità perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito o a dedurre censure prive di specificità o di fondamento giuridico.
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello ha natura eccezionale e non può essere richiesta in cassazione come se fosse un diritto automatico della parte: occorre che il giudice di merito ritenga indispensabile l'integrazione istruttoria per decidere.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino esclusivamente a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, quando la sentenza impugnata abbia dato conto, con motivazione non manifestamente illogica, dell'attendibilità delle fonti di prova.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante o manifestamente illogica; è sufficiente che il giudice valorizzi gli elementi ritenuti decisivi ai fini del trattamento sanzionatorio.
- La quantificazione della pena, se sorretta da motivazione congrua e coerente con i criteri valorizzati dal giudice di merito, non è censurabile in cassazione come semplice richiesta di diversa graduazione sanzionatoria.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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