Sentenza del 12/09/2016 n. 6873 - Comm. Trib. Prov. Milano
Reddito d'impresa - Deducibilità costi - Operazioni oggettivamente inesistenti - Indizi - Pagamento in contanti - Legittimità avviso - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta e l'avviso di accertamento è stato ritenuto legittimo. Gli elementi indiziari allegati dall'Amministrazione sono stati considerati idonei a far ricadere sul contribuente l'onere di provare la reale effettuazione delle operazioni. Non avendo il contribuente fornito una prova sufficiente dell'effettività e della consistenza dei costi, il recupero a tassazione è conseguito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato il recupero a tassazione di costi ritenuti dall'Amministrazione Finanziaria relativi a operazioni oggettivamente inesistenti. La contestazione riguardava, in sostanza, la legittimità dell'avviso di accertamento e la deducibilità dei costi. L'Amministrazione ha fondato la presunta inesistenza delle operazioni su una pluralità di elementi indiziari, tra cui il ricorso a pagamenti in contanti. Una volta forniti tali indizi, spettava al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza, consistenza e riferibilità all'attività d'impresa delle operazioni contestate.
Massime di principio
- In presenza di operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione Finanziaria può fondare l'accertamento anche su una pluralità di presunzioni e indizi, purché complessivamente idonei a mettere in dubbio la reale effettuazione delle operazioni.
- Il pagamento in contanti, considerato insieme ad altri elementi, può costituire un indizio della fittizietà dell'operazione, ma normalmente non è sufficiente da solo a dimostrarla.
- Quando l'Amministrazione fornisce elementi concreti e concordanti sulla possibile inesistenza dei costi, l'onere della prova si sposta sul contribuente, che deve dimostrare l'effettività, la consistenza e l'inerenza delle operazioni.
- La mera esistenza di fatture o registrazioni contabili non è necessariamente sufficiente: è opportuno conservare contratti, ordini, documenti di trasporto, corrispondenza, prove delle prestazioni e tracciabilità dei pagamenti.
- Se il contribuente non supera gli indizi dell'Amministrazione con una prova documentale e sostanziale adeguata, il recupero dei costi a tassazione e l'avviso di accertamento possono essere confermati.
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