Cassazione Civile, Sentenza n. 41994/2021 del 30/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva dichiarato la nullità, per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287/1990, delle clausole nn. 2, 6 e 8 di due fideiussioni sottoscritte dal Bosco in favore di Sanpaolo Imi/Intesa Sanpaolo; Italfondiario contestava (i) la prova della coincidenza testuale delle clausole contestate con lo schema ABI dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia (provv. n. 55/2005), (ii) la trasmissibilità della nullità dell'intesa a monte ai contratti stipulati a valle (sosteneva che la tutela sarebbe stata solo risarcitoria e non reale), (iii) la qualificazione dei contratti come garanzie autonome con deroga all'art. 1957 c.c., e (iv) la correttezza delle conclusioni della Corte d'appello in ordine agli interessi e al risarcimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso di Italfondiario e confermato la decisione della Corte d'appello: ha affermato il principio secondo cui le fideiussioni a valle che riproducono, in modo coincidente, clausole di uno schema unilaterale (ABI) dichiarate anticoncorrenziali dall'Autorità di vigilanza sono parzialmente nulle. La nullità riguarda esclusivamente le clausole che riproducono le previsioni dichiarate illegittime (qui: art. 2, 6 e 8 dello schema ABI) e non travolge automaticamente l'intero contratto di fideiussione, salvo prova che le parti non avrebbero mai concluso il contratto senza quelle clausole. Conseguenze pratiche confermate: conservazione del resto della fideiussione depurata dalle clausole invalide, possibilità di azione di risarcimento e di ripetizione di indebito, imprescrittibilità dell'azione di nullità speciale, e valore probatorio elevato del provvedimento dell'Autorità (Banca d'Italia/AGCM). Il ricorso è stato dunque rigettato e resta fermo il dispositivo impugnato (nullità parziale, obbligo di cancellazione dalla Centrale Rischi e condanna alle spese e al risarcimento non patrimoniale come deciso in appello).
Norme richiamate
Legge n. 287/1990, art. 2, comma 2, lett. a) e comma 3
"Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza..."; "Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto."
La Corte ha interpretato la norma come fonte di una "nullità speciale" che può riverberarsi sui contratti a valle; quando un atto a monte è dichiarato nullo per intesa anticoncorrenziale, le clausole riprodotte nei contratti a valle possono essere dichiarate nulle ai sensi della norma, ma la nullità si estende di preferenza solo alle clausole riproduttive, salvo prova della loro essenzialità.
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art. 101
Gli accordi e le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza sono incompatibili.
Il diritto UE conferma il principio della nullità assoluta delle intese anticoncorrenziali; tuttavia la determinazione degli effetti sui contratti a valle è rimessa al diritto nazionale e alla giurisprudenza degli Stati membri, nel rispetto dei principi di efficacia ed equivalenza.
Codice Civile, art. 1419
"La nullità della singola parte del contratto non produce la nullità dell'intero contratto se risulta che i contraenti avrebbero comunque concluso il contratto senza quella parte."
Principio di conservazione del contratto: la Corte lo applica per stabilire la nullità parziale delle fideiussioni limitatamente alle clausole riproduttive dell'intesa nulla, e per esigere la prova dell'essenzialità per l'estensione della nullità all'intero contratto.
Codice Civile, art. 1418
Nullità del negozio giuridico quando manca uno degli elementi essenziali o sussistono vizi rilevanti.
Richiamato come quadro generale della nullità; la Corte distingue la nullità codicistica dalla "nullità speciale" antitrust, ritenendo che quest'ultima possa colpire parti del contratto a valle in funzione del collegamento funzionale con l'intesa illecita.
Codice Civile, art. 1957
Riferimento al regime delle eccezioni e della escussione del debitore (norma sulla fideiussione).
La Corte ha respinto l'argomento secondo cui la deroga a norme codicistiche sulla fideiussione (art. 1957) determinerebbe l'autonomia totale del contratto: la rilevanza antitrust delle clausole deve essere valutata indipendentemente dalla loro apparente derogabilità, quando la clausola è frutto di uno schema ripetuto su scala.
Provvedimento Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005
Individua come lesive della concorrenza alcune clausole dello schema ABI (art. 2, 6 e 8) e le dichiara in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287/90.
Il provvedimento è stato ritenuto prova privilegiata dell'esistenza della condotta anticoncorrenziale e della coincidenza delle clausole riprodotte nei singoli contratti bancari; la Corte gli attribuisce rilevanza probatoria anche se non sempre accompagnato da sanzioni pecuniarie verso ogni singola banca.
Direttiva UE 2014/104/UE (Direttiva Enforcement), artt. 4 e 12
"Gli Stati membri provvedono affinché le norme procedurali non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto al risarcimento"; "il risarcimento del danno può essere chiesto da chiunque lo abbia subito..."
Conferma il corollario europeo: il diritto al risarcimento per violazioni antitrust deve essere effettivo e accessibile anche ai consumatori (diretta e indiretta tutela), lasciando però agli ordinamenti nazionali la regolazione degli effetti sui contratti a valle.
Massime di principio
- Se un contratto a valle riproduce testualmente clausole di uno schema dichiarato anticoncorrenziale da un'Autorità (Banca d'Italia/AGCM), il giudice tende a dichiarare la nullità parziale delle sole clausole riproduttive, non l'annullamento automatico dell'intero contratto.
- La regola della conservazione del negozio (art. 1419 c.c.) impone che chi chiede la nullità totale provi che le parti non avrebbero concluso il contratto senza le clausole nulle; in mancanza di tale prova prevale la nullità parziale.
- Il provvedimento dell'Autorità di vigilanza/antitrust ha forte valore probatorio circa l'illiceità delle clausole standard replicate nei contratti a valle.
- Al danneggiato (consumatore o altro soggetto del mercato) sono riconoscibili sia la tutela reale (azione di nullità/parziale annullamento) sia la tutela risarcitoria; la tutela risarcitoria da sola è considerata insufficiente a proteggere l'interesse pubblico alla concorrenza.
- La nullità speciale antitrust è imprescrittibile e consente anche azioni di ripetizione di indebito e di risarcimento; inoltre il giudice può rilevare la nullità parziale d'ufficio nei limiti processuali e sempreché le parti vengano rese edotte e possano decidere in ordine alle conseguenze.
- Il diritto europeo (art.101 TFUE e direttive) impone tutele efficaci per le vittime di intese anticoncorrenziali, ma rimette agli ordinamenti nazionali la determinazione precisa degli effetti sui contratti a valle.
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