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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21316/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pietropaoli propose ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Perugia che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione ex art. 630, comma 1, lett. c) c.p.p. relativa alla condanna irrevocabile del 21/06/2015 per il reato di cui all'art. 348 c.p. (esercizio abusivo della professione nonostante sospensione). La difesa ha sostenuto che una certificazione del Consiglio dell'Ordine di Napoli, attestante che Pietropaoli aveva impugnato la delibera di sospensione con ricorso al Consiglio Nazionale Forense il 01/12/2006, costituiva nuova prova rilevante poiché, secondo il Regio decreto-legge n. 1578/1933, art. 50, l'impugnazione avrebbe avuto effetto sospensivo, venendo così meno l'elemento oggettivo del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la certificazione prodotta non costituisse prova nuova idonea ai sensi dell'art. 630 c.p.p. poiché il richiamo all'art. 50 del R.D.L. 1578/1933 è inconferente: tale norma si riferiva alle delibere che irrogano sanzioni disciplinari (sospensione-sanzione) e non ai provvedimenti di sospensione cautelare. La giurisprudenza consolidata considera la sospensione cautelare un provvedimento amministrativo provvisorio ed esecutivo immediatamente, privo di effetto sospensivo dell'impugnazione; dunque l'appello al CNF non sospendeva la sospensione cautelare e l'esercizio dell'attività forense dal ricorrente integrava il reato ex art. 348 c.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma sul riesame/revisione per elementi di prova nuovi; la certificazione addotta non è stata ritenuta "prova nuova" idonea a far riaprire il caso.

  • art. 348 cod. pen.

    Norma che punisce l'esercizio abusivo della professione: il fatto di aver svolto attività forense durante la sospensione cautelare è stato ritenuto integrativo del reato.

  • Regio decreto legge n. 1578 del 1933, art. 50

    «Il ricorso ha effetto sospensivo»

    La Corte ha ritenuto che l'art. 50 si riferisse esclusivamente alle delibere che irrogano sanzioni disciplinari (sospensione come sanzione) e non ai provvedimenti di sospensione cautelare; dunque non opera nei confronti della sospensione cautelare impugnata dal ricorrente.

  • Regio decreto legge n. 1578 del 1933, art. 43, comma 3

    «il Consiglio può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione dell'avvocato o del procuratore ... senza pregiudizio, delle più gravi sanzioni»

    Disciplina la sospensione cautelare disposta dal Consiglio dell'Ordine; la giurisprudenza la interpreta come provvedimento amministrativo provvisorio ed esecutivo immediatamente.

  • art. 56 (R.D.L. 1578/1933) - richiamo nella sentenza

    «Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione»

    Contrappone il meccanismo degli appelli avverso le delibere del CNF rispetto all'art.50; utile a evidenziare la differenziazione tra tipi di impugnazione e loro effetti.

  • legge n. 247 del 2012

    Riforma della disciplina forense entrata poi in vigore per taluni aspetti con regolamento CNF 2014; disciplina moderna della sospensione cautelare con regole diverse dall'ordinamento previgente (tipizzazione, termini, competenza).

  • Regolamento CNF 21 febbraio 2014, n. 2

    Regolamentazione attuativa della legge 247/2012; menzionata per indicare l'evoluzione normativa successiva ai fatti.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare dall'esercizio professionale (disposta dal Consiglio dell'Ordine) è generalmente considerata un provvedimento amministrativo provvisorio ed esecutivo immediatamente: l'impugnazione non produce di norma effetto sospensivo, a meno che la normativa vigente o un provvedimento giurisdizionale non dispongano diversamente.
  • Quando si contesta la rilevanza di una misura disciplinare ai fini penali (es. per l'elemento oggettivo del reato di esercizio abusivo), è essenziale distinguere se la misura sia una sospensione sanzione o una sospensione cautelare: l'effetto dell'impugnazione e le conseguenze sul fatto penale dipendono da questa qualificazione.
  • Ai fini di una istanza di revisione o di riesame (art. 630 c.p.p.), la cosiddetta "prova nuova" deve essere effettivamente idonea a far venire meno un elemento essenziale del reato; documenti che attestano solo l'esistenza di un ricorso avverso una sospensione cautelare non sono sufficienti quando la giurisprudenza ritiene la sospensione cautelare immediatamente esecutiva.
  • In situazioni analoghe, verificare tempestivamente la natura formale del provvedimento (delibera che irroga una sanzione vs. delibera cautelare) e, se necessario, chiedere misure giurisdizionali specifiche per sospenderne l'esecuzione (es. istanze alle sezioni della Corte di cassazione ove previsto), poiché il semplice ricorso amministrativo al CNF non garantisce l'effetto sospensivo.
  • Per difendersi penalmente dall'accusa di esercizio della professione nonostante sospensione, è consigliabile ottenere prove documentali determinanti (es. provvedimento giurisdizionale che abbia effettivamente sospeso l'efficacia della sospensione dell'Ordine) prima di considerare la questione superata.

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