Ordinanza n. 173/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia A - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’ordinanza n. 21 del 1°.12.2025, recante l’ingiunzione di demolizione di un fabbricato realizzato in assenza di titolo edilizio; - di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi incluse le note prot. n. 40990 del 22.12.2023 e prot. n. 27150 del 22.7.2025; B - per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti: del provvedimento prot. n. 8474 del 4.3.2026, recante la reiezione dell’istanza di riesame e la conferma dell’ordinanza di rimessa in pristino;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di un fabbricato realizzato in assenza di titolo edilizio e successivo provvedimento di reiezione dell’istanza di riesame e conferma dell’ordine di rimessa in pristino
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria del fabbricato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, l’ordinanza comunale di demolizione del fabbricato asseritamente realizzato senza titolo edilizio, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti. Con motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento comunale che ha respinto l’istanza di riesame e confermato l’ordine di rimessa in pristino. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel merito, limitandosi a decidere sulla sussistenza del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecuzione di tutti i provvedimenti impugnati. Ha ritenuto che il pericolo di un danno grave e irreparabile fosse in re ipsa, in ragione della natura dell’ordinanza di demolizione del fabbricato e del successivo provvedimento di conferma. La sospensione è stata disposta per consentire la trattazione del merito re adhuc integra. È stata confermata l’udienza pubblica già fissata per il 25 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; la sospensione è stata concessa in presenza di un pericolo di danno grave e irreparabile ritenuto in re ipsa per la natura dell’ordine di demolizione.
Massime di principio
- In presenza di un’ordinanza di demolizione di un fabbricato, il pericolo di un danno grave e irreparabile ai fini della tutela cautelare può essere ritenuto in re ipsa, in ragione degli effetti immediatamente demolitori del provvedimento.
- Quando il provvedimento di demolizione è stato successivamente confermato dall’amministrazione, la sospensione cautelare può estendersi anche all’atto confermativo, per preservare l’integrità della situazione controversa fino alla decisione di merito.
- La sospensione cautelare dell’ordine di demolizione può essere disposta per consentire la trattazione del merito re adhuc integra, senza anticipare la decisione sulla legittimità sostanziale dell’intervento edilizio.
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