Sentenza n. 2575/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.1708/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile che aveva ordinato l'attribuzione del bonus carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1708/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrisponderle complessivamente euro 1.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata, ma l'Amministrazione non aveva adempiuto. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito. Il Collegio ha rilevato d'ufficio, in camera di consiglio, l'inammissibilità per genericità della procura alle liti. La procura era stata rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, con sottoscrizione autografa della parte e dei difensori, e ne era stata notificata copia informatica mediante PEC insieme al ricorso e alla relata. Essa si limitava a conferire il potere di proporre un ricorso per ottemperanza a un giudicato civile relativo al bonus carta del docente, senza indicare la sede del TAR competente né gli estremi identificativi della sentenza civile. La ricorrente non era presente in camera di consiglio tramite il proprio difensore. Il Collegio ha inoltre escluso sia la necessità di un avviso ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., poiché l'assenza del difensore comportava rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione rilevata in udienza, sia la possibilità di sanare il vizio mediante rinnovazione della procura o errore scusabile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito la mancata esecuzione del giudicato. Ha ritenuto che la procura speciale richiesta dall'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. debba identificare l'oggetto della controversia, le parti, l'autorità giudiziaria e gli altri elementi utili a individuare il giudizio. La procura separata e generica non poteva beneficiare dell'eccezione prevista per la procura apposta in calce o a margine del ricorso, perché la mera copia informatica di una procura cartacea depositata o notificata insieme a un ricorso nativo digitale non assicura né l'effettiva consapevolezza della parte circa il contenuto dell'atto rappresentativo né la preesistenza o contestualità della procura rispetto all'elaborazione del ricorso. Il TAR ha richiamato il principio dell'Adunanza plenaria n. 11/2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso, e ha escluso la sanabilità del difetto ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. È stata esclusa anche la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., non ravvisandosi un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto: la sentenza dell'Adunanza plenaria non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli orientamenti interpretativi già esistenti, al quale la parte avrebbe potuto attenersi prudenzialmente. Il rilievo d'ufficio non richiedeva l'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. perché il difensore della ricorrente non era presente alla camera di consiglio. Le spese sono state compensate per le peculiarità e l'andamento della controversia.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Individua la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato civile posto a fondamento dell'ottemperanza.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Impone che il difensore che sottoscrive il ricorso sia munito di procura speciale, contenente gli elementi necessari a individuare l'oggetto e l'autorità della controversia.
art. 8, comma 3, Allegato 1, d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La disposizione adatta la nozione di procura apposta in calce al processo telematico, ma non esonera, secondo il TAR, dall'indicazione nella procura separata di elementi idonei a identificare la controversia e non dimostra da sola la preesistenza della procura rispetto alla redazione del ricorso.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Rende applicabili al processo amministrativo, nei limiti della compatibilità, le disposizioni del codice di procedura civile; il richiamo non consente tuttavia di sanare il difetto originario della procura speciale.
art. 182, comma 2, c.p.c.
Non consente la rinnovazione o regolarizzazione della procura quando essa costituisce requisito di ammissibilità che doveva esistere al momento della proposizione del ricorso.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto, senza colpa della parte, ed è istituto eccezionale; non opera quando esistevano orientamenti interpretativi alternativi e la parte ha scelto l'opzione meno prudente.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'obbligo di indicare alle parti la questione rilevata d'ufficio opera quando la questione emerge dopo il passaggio in decisione; secondo il TAR, non è necessario se il difensore non è presente all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Confermano il carattere generalmente necessario della difesa tecnica nel processo amministrativo, giustificando l'esigenza di una procura speciale specifica e correttamente formata.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale deve indicare, direttamente o mediante elementi univoci, l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria adita e gli altri dati necessari a individuare la controversia; una procura separata, generica e riferita soltanto per categorie alla materia del giudizio è inidonea e determina l'inammissibilità del ricorso.
- La procura cartacea separata, successivamente trasformata in copia informatica e allegata o depositata insieme a un ricorso nativo digitale, non diventa automaticamente una procura speciale apposta in calce al ricorso: la congiunzione telematica dei documenti non sostituisce l'indicazione degli elementi identificativi della controversia e non prova la preesistenza o contestualità della procura rispetto all'elaborazione del ricorso.
- La procura speciale deve preesistere al ricorso o, quantomeno, essere coeva alla sua elaborazione; non è sufficiente che sia stata rilasciata prima della notificazione o del deposito telematico del ricorso.
- La carenza originaria della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione o regolarizzazione successiva ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., applicabile per il tramite dell'art. 39 c.p.a.
- L'errore scusabile non è concedibile per la genericità della procura quando, al momento della proposizione del ricorso, esistano parametri interpretativi idonei a orientare la condotta processuale e la parte abbia scelto l'opzione meno prudente; la successiva pronuncia dell'Adunanza plenaria che confermi uno degli orientamenti già esistenti non integra, di per sé, un'obiettiva incertezza normativa.
- L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. sulla questione rilevata d'ufficio non è necessario quando il difensore non presenzi all'udienza o alla camera di consiglio nella quale la questione viene prospettata, poiché l'assenza implica rinuncia al contraddittorio su tale questione.
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