Sentenza del 26/02/2016 n. 1080 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
OSSERVAZIONI AL PVC - ART. 12 COMMA 7 DELLO STATUTO - Obbligo dell'Ufficio di motivare l'avviso in ordine alle osservazioni sollevate dal contribuente - Sussiste - Inadempimento - Illegittimità dell'avviso - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stato affermato che l'Ufficio non deve limitarsi a rispettare il termine di 60 giorni, ma deve anche esaminare e motivare specificamente l'avviso rispetto alle osservazioni formulate dal contribuente. L'omessa motivazione su tali osservazioni comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento poiché l'Ufficio, pur dovendo rispettare il termine dilatorio di 60 giorni dal rilascio della copia del PVC, non aveva adeguatamente motivato l'avviso in relazione alle osservazioni presentate dal contribuente ai sensi dell'art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il riferimento riguarda il termine dilatorio di 60 giorni decorrenti dal rilascio della copia del processo verbale di constatazione.
La norma impone all'Amministrazione finanziaria sia di attendere il termine di 60 giorni prima di notificare l'avviso, salvo specifiche esigenze di urgenza, sia di tenere conto delle osservazioni presentate dal contribuente, fornendo nell'avviso una motivazione coerente e specifica sulle ragioni per cui tali osservazioni vengono accolte o disattese.
Massime di principio
- La presentazione di osservazioni al PVC non è un adempimento meramente formale: l'Ufficio deve esaminarle e confrontarsi con esse nella motivazione dell'avviso di accertamento.
- Il rispetto del termine dilatorio di 60 giorni, da solo, non rende legittimo l'avviso se l'atto non spiega perché le osservazioni del contribuente siano state respinte.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe verificare se l'avviso richiama e valuta concretamente le osservazioni presentate; una motivazione generica o apparente può costituire motivo di impugnazione.
- L'illegittimità riguarda in particolare gli avvisi emessi senza una motivazione effettiva sulle osservazioni, purché queste siano state tempestivamente e specificamente presentate.
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