Sentenza del 26/02/2016 n. 518 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - cessata attività - società cartiera - dichiarazione - art. 35, d.P.R. n. 633/72 - sussiste - sanzione pecuniaria - art. 5, comma 6, d.lgs. n. 471/97- consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione della società non è stata accolta. L'omessa dichiarazione di cessazione dell'attività costituisce presupposto sufficiente per applicare la sanzione pecuniaria, anche quando l'impresa risulti inattiva ab origine o abbia cessato di operare successivamente. La sanzione prevista dalla legge consegue quindi all'inadempimento dell'obbligo dichiarativo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'omessa comunicazione della cessazione dell'attività ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. n. 633/1972. È stata accertata l'inattività della società, originaria o sopravvenuta, e si discuteva se tale omissione potesse giustificare l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 471/1997.
Norme richiamate
Art. 35 del d.P.R. n. 633/1972
Impone al soggetto passivo IVA di comunicare la cessazione dell'attività. L'obbligo rileva anche quando l'inattività sia originaria o sopravvenuta.
Art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 471/1997
Prevede la sanzione pecuniaria conseguente all'omessa dichiarazione di cessazione dell'attività IVA.
Massime di principio
- Un'impresa formalmente titolare di una posizione IVA non può omettere la comunicazione di cessazione sostenendo di non aver mai svolto attività o di essere rimasta inattiva: l'inattività accertata può comunque integrare il presupposto della sanzione.
- Gli obblighi formali IVA devono essere adempiuti anche in assenza di operazioni economiche effettive; la mancata comunicazione della cessazione può essere sanzionata autonomamente.
- In situazioni analoghe è necessario verificare tempestivamente la cessazione sostanziale dell'attività e presentare la relativa comunicazione secondo le modalità previste, conservando la documentazione utile a dimostrare la data effettiva di cessazione.
- La qualificazione dell'impresa come società cartiera o inattiva non esclude automaticamente la responsabilità per gli adempimenti dichiarativi e per le relative sanzioni.
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