Sentenza del 26/02/2016 n. 1072 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IMPOSTA DI REGISTRO - DECRETO INGIUNTIVO - RECUPERO DI SOMME SOGGETTE AD IVA - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA IN MISURA FISSA - FONDAMENTO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha affermato che il decreto ingiuntivo ottenuto dall'istituto di credito costituisce una condanna al pagamento di una prestazione soggetta a IVA. In applicazione del principio di prevalenza dell'IVA sull'imposta proporzionale di registro, previsto dall'art. 40 del d.P.R. n. 131/1986, l'atto deve essere registrato con imposta di registro in misura fissa. La decisione è conforme al precedente Cass. n. 15230/2004.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di registro, di un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per recuperare la controprestazione dovuta in relazione alla concessione di un prestito. Il punto decisivo era stabilire se il decreto ingiuntivo contenesse una condanna al pagamento soggetta a IVA e, quindi, se dovesse essere registrato con imposta di registro proporzionale oppure in misura fissa.
Norme richiamate
Art. 40, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Quando un atto riguarda operazioni soggette a IVA, l'imposta di registro proporzionale non si applica, operando il principio di alternatività o prevalenza dell'IVA; il decreto ingiuntivo deve quindi essere registrato a imposta fissa.
Principio di prevalenza dell'imposta sul valore aggiunto sull'imposta di registro
La condanna al pagamento della controprestazione relativa a una prestazione soggetta a IVA mantiene tale collegamento anche se viene azionata mediante decreto ingiuntivo. Di conseguenza, l'imposta di registro non può essere applicata in misura proporzionale.
Massime di principio
- Quando un decreto ingiuntivo è emesso per recuperare somme che costituiscono il corrispettivo di un'operazione soggetta a IVA, l'atto va normalmente registrato con imposta di registro in misura fissa, non proporzionale.
- La natura dell'obbligazione sottostante prevale sulla forma processuale utilizzata per il recupero del credito: il fatto che il credito sia azionato tramite decreto ingiuntivo non trasforma una prestazione soggetta a IVA in un'operazione soggetta a imposta di registro proporzionale.
- Nel caso di finanziamenti concessi da un istituto di credito, occorre verificare la natura IVA della specifica operazione e della somma richiesta; se il decreto riguarda la controprestazione imponibile o comunque riferibile a un'operazione soggetta a IVA, trova applicazione l'art. 40 del d.P.R. n. 131/1986.
- La regola non si estende automaticamente a ogni decreto ingiuntivo: se la somma non è collegata a un'operazione soggetta a IVA, oppure riguarda fattispecie escluse o esenti secondo la disciplina applicabile, il trattamento dell'imposta di registro deve essere valutato separatamente.
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