Sentenza del 26/02/2016 n. 1076 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - SENTENZA NON SOTTOSCRITTA DAL PRESIDENTE - Nullità sanabile e non assoluta - Appello con effetto sanante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecco, contestando preliminarmente la validità della decisione perché sottoscritta dal solo giudice relatore e non anche dal presidente del collegio, in violazione dell'art. 36, comma 3, del D.Lgs. 546/1992. Nel merito, l'Ufficio sosteneva che il contribuente non avesse diritto alle agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina previste dalla legge n. 604/1954, poiché non aveva prodotto il certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante anche la mancata vendita di altri fondi rustici nel biennio precedente.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'eccezione di nullità, ritenendo che la mancata firma del presidente costituisse una nullità sanabile e non una inesistenza o nullità assoluta, poiché la sentenza era comunque riconducibile al collegio giudicante e risultava sottoscritta dal relatore. L'impugnazione dell'Agenzia, avendo trattato anche il merito, ha sanato il vizio per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. Nel merito, la CTR ha confermato che agli IAP spettano le agevolazioni fiscali già previste per i coltivatori diretti senza imporre condizioni incompatibili con la figura professionale dello IAP, come la certificazione relativa alla mancata alienazione di terreni. L'appello è stato quindi respinto, la sentenza di primo grado confermata e le spese del giudizio compensate.
Norme richiamate
Art. 36, comma 3, D.Lgs. 546/1992
Prevede i requisiti formali della sentenza tributaria, inclusa la sottoscrizione dei giudici. La mancata firma di uno dei componenti, quando la decisione è comunque riconducibile al collegio e sottoscritta dal relatore, determina una nullità sanabile.
Art. 161, comma 2, c.p.c.
Richiamato in relazione ai vizi della sentenza e alla distinzione tra mancanza assoluta della sottoscrizione e sottoscrizione insufficiente o manchevole.
Art. 156 c.p.c.
La nullità è sanata quando l'atto raggiunge comunque il suo scopo. Nel caso concreto, l'impugnazione dell'Ufficio, estesa anche al merito, ha sanato il vizio della sottoscrizione.
Legge 6 agosto 1954, n. 604, artt. 1, 2 e 3
Disciplina le agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina e gli adempimenti documentali richiesti ai coltivatori diretti. Le condizioni ulteriori previste per il coltivatore diretto non sono automaticamente applicabili allo IAP se incompatibili con la sua figura.
D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1, commi 1 e 4
Definisce la figura dell'imprenditore agricolo professionale e gli estende le agevolazioni fiscali previste per il coltivatore diretto, senza introdurre ulteriori vincoli incompatibili con la qualifica di IAP.
Art. 2135 c.c.
Individua le attività agricole rilevanti ai fini della qualificazione dell'imprenditore agricolo professionale.
Art. 5 del Regolamento CE n. 1257/1999
Richiamato per i requisiti di conoscenza e competenza professionale necessari alla qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 11021 del 20 maggio 2014
Distingue tra mancanza assoluta della sottoscrizione, che può comportare inesistenza o nullità radicale, e insufficienza o incompletezza della sottoscrizione, normalmente riconducibile a una dimenticanza e soggetta a sanatoria.
Cassazione civile, sentenze n. 16007 del 26 giugno 2013 e n. 23630 del 5 novembre 2014
Affermano che allo IAP spettano le agevolazioni fiscali estese dal D.Lgs. 99/2004 senza necessità di provare condizioni proprie esclusivamente del coltivatore diretto e incompatibili con la qualifica di IAP.
Massime di principio
- La sentenza collegiale priva della firma di uno dei giudici non è necessariamente inesistente: se è riconducibile al collegio e contiene almeno una sottoscrizione giudiziaria, il vizio può essere qualificato come nullità sanabile.
- L'impugnazione della decisione, soprattutto quando affronta anche il merito e consente il pieno contraddittorio, può sanare il vizio formale per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
- La nullità processuale deve essere valutata secondo un criterio di proporzionalità: un errore formale riconducibile a una semplice dimenticanza non comporta automaticamente la caducazione assoluta della decisione.
- Per beneficiare di agevolazioni estese a una nuova categoria professionale, non possono essere imposti requisiti documentali o sostanziali incompatibili con la natura specifica di quella categoria, salvo un'espressa previsione normativa.
- Nel caso di agevolazioni agricole, la qualifica di IAP non comporta necessariamente l'applicazione di tutte le condizioni previste per il coltivatore diretto; occorre verificare quali requisiti siano coerenti con la disciplina speciale e con la finalità della norma estensiva.
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