Circolare numero 188 del 14-10-1999
Legge 23 Dicembre 1998 n. 448. - Disposizioni inerenti lo sgravio triennale di cui all’art. 3, commi 5 e 6 della Legge n. 448/98 per le imprese operanti nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna nonché, limitatamente all’anno 1999, per le regioni Abruzzo e Molise. - Disposizioni inerenti l’applicabilità, nei limiti della regola del "de minimis", dello sgravio triennale, limitatamente ai nuovi assunti nell’anno 1999, in base a quanto previsto dall’art. 4, comma 3, della Legge n. 448/98, per le aziende ubicate nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel Centro storico di Chioggia. - Disposizioni inerenti l’applicabilità dello sgravio triennale al settore agricolo.- Modalità operative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modalità applicative dello sgravio contributivo totale triennale previsto dall’art. 3, commi 5 e 6, della L. 448/1998 per nuove assunzioni effettuate dal 1999 al 2001 in specifiche regioni del Mezzogiorno, con estensioni limitate ad Abruzzo, Molise e ad alcune aree di Venezia e Chioggia nel solo 1999. Vengono precisati ambito territoriale e soggettivo, misura del beneficio, esclusioni, condizioni occupazionali e comunitarie, regole di calcolo in ULA, incompatibilità e cumuli, nonché le istruzioni operative per DM10 e DMAG per il settore agricolo.
Sgravio contributivo totale triennale per nuove assunzioni nel Mezzogiorno e in altre aree agevolate
Sgravio contributivo totale triennale per nuove assunzioni nelle aree agevolate
La circolare definisce l’ambito applicativo dello sgravio contributivo totale triennale introdotto dall’art. 3, commi 5, 6 e 7, della L. 448/1998 per nuove assunzioni effettuate in specifiche aree del Mezzogiorno e, in via limitata, in Abruzzo, Molise, Venezia insulare e altre aree individuate dalla normativa. Le istruzioni chiariscono i soggetti ammessi, le condizioni di spettanza, le esclusioni settoriali, il coordinamento con i vincoli comunitari e le modalità operative di esposizione nei modelli contributivi.
Ambito territoriale
Il beneficio è riconosciuto alle imprese operanti in Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna per assunzioni effettuate negli anni 1999, 2000 e 2001. Per Abruzzo e Molise l’agevolazione è limitata ai nuovi assunti del solo anno 1999. Inoltre, in base all’art. 4, comma 3, della L. 448/1998, lo sgravio si applica, nei limiti della regola del de minimis, alle imprese ubicate nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, sempre con riferimento alle assunzioni del 1999.
Imprese destinatarie
Sono destinatari del beneficio i datori di lavoro privati aventi natura di impresa, ai sensi degli artt. 2082 e seguenti del codice civile, e gli enti pubblici economici, con le limitazioni previste per i settori sensibili. La circolare precisa che rientrano nel perimetro anche settori in precedenza esclusi dallo sgravio annuale, quali commercio, pubblici esercizi, terziario, credito, assicurazione e agricoltura. Restano invece esclusi i soggetti che non hanno natura imprenditoriale, come liberi professionisti, studi professionali, condomini, associazioni, partiti politici, organismi sindacali e datori di lavoro agricolo non imprenditori.
Le società cooperative di lavoro sono ammesse con riferimento ai nuovi soci lavoratori con rapporto assimilabile a quello subordinato, purché iscritti nelle liste di collocamento come disoccupati o inoccupati.
Misura del beneficio e contributi non agevolati
Lo sgravio è totale per tre anni dalla data di assunzione e riguarda i contributi dovuti all’INPS a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. L’esonero si estende anche ai contributi di natura mutualistica e assistenziale, compresi quelli per prestazioni economiche di malattia e maternità e il contributo di garanzia per il TFR.
Non sono invece oggetto di esonero:
- il contributo dello 0,50% per i miglioramenti pensionistici di cui all’art. 3 della L. 297/1982;
- per il settore agricolo, la contribuzione dovuta all’INAIL;
- i contributi di solidarietà;
- la contribuzione aggiuntiva sul lavoro straordinario.
Per l’INAIL agricolo continuano ad applicarsi, ove spettanti, le riduzioni per zone tariffarie.
Condizioni per l’accesso all’agevolazione
La fruizione dello sgravio è subordinata al rispetto delle condizioni poste dall’art. 3, comma 6, della L. 448/1998 e dei vincoli comunitari. In particolare, l’impresa deve realizzare un incremento dell’occupazione a tempo pieno e indeterminato e deve stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato. Sono quindi esclusi i lavoratori a tempo determinato, stagionali e part-time.
I nuovi assunti devono essere iscritti nelle liste di collocamento come inoccupati o disoccupati, oppure nelle liste di mobilità, nei territori interessati. In alternativa, possono essere soggetti che fruiscano di CIGS da almeno 24 mesi senza interruzione nei medesimi territori. La circolare precisa che il personale in CIGS appartiene giuridicamente all’organico dell’impresa di provenienza, sicché l’assunzione deve riguardare personale proveniente da altre imprese.
Calcolo dell’incremento occupazionale in ULA
La Commissione Europea richiede che l’incremento occupazionale sia misurato rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti l’assunzione, secondo il criterio dell’unità di lavoro annuo (ULA). Non assume rilevanza, ai fini di questo calcolo, il numero dei lavoratori in essere al 31 dicembre 1998 ovvero al 30 novembre 1998, come successivamente modificato dalla L. 144/1999.
Nel calcolo della base occupazionale vanno considerati:
- lavoratori a tempo pieno;
- lavoratori a tempo parziale;
- lavoratori a domicilio;
- lavoratori a termine e stagionali;
- lavoratori in cassa integrazione.
Le regole applicative prevedono che i lavoratori a termine e stagionali, nonché i part-time, siano conteggiati come frazioni di ULA; i lavoratori a termine assunti in sostituzione di assenti con diritto alla conservazione del posto si computano in luogo degli assenti. I contratti di formazione e lavoro e l’apprendistato sono esclusi dalla base occupazionale, ma la loro trasformazione in rapporto a tempo pieno e indeterminato vale come incremento occupazionale. Sono inoltre dettati criteri proporzionali specifici per lavoratori a termine non agricoli, operai agricoli a tempo determinato e part-time, con arrotondamento finale all’unità superiore o inferiore in base alla soglia di 50.
Nuova impresa e divieto di assorbimento di attività preesistenti
Lo sgravio non spetta se la nuova impresa assorbe, anche solo in parte, attività di imprese giuridicamente preesistenti, salvo le attività sottoposte a limite numerico o di superficie. La circolare richiama, quale criterio di valutazione della novità dell’impresa, la necessità che:
- non sia svolta la medesima attività dell’azienda preesistente;
- non siano assunti diritti e obblighi della precedente impresa;
- non venga utilizzato lo stesso personale;
- non siano usati gli stessi locali e attrezzature;
- non vi siano rapporti tra la gestione delle due imprese;
- non vi sia stata coesistenza tra le aziende.
Sono inoltre richiamate ulteriori condizioni storiche, tra cui la fruizione delle esenzioni fiscali per nuovi opifici del Mezzogiorno e la mancata utilizzazione di agevolazioni per ristrutturazione aziendale già destinate alla precedente impresa. Nei casi di estensione, trasformazione, concentrazione o fusione, deve risultare effettuata la comunicazione all’Anagrafe Tributaria.
Mantenimento dell’occupazione e cause di decadenza
Il livello occupazionale raggiunto dopo le nuove assunzioni non deve ridursi per tutta la durata dell’agevolazione. Se la riduzione deriva da eventi indipendenti dalla volontà del datore di lavoro, quali dimissioni volontarie, decesso o pensionamento del lavoratore, e tali eventi riguardano personale compreso nella base occupazionale iniziale, non si determina revoca dello sgravio.
Se invece la riduzione incide sui lavoratori assunti e agevolati, il beneficio cessa dalla data di cessazione se l’evento è indipendente dalla volontà del datore; diversamente, l’impresa deve restituire integralmente lo sgravio già fruito, con gli oneri accessori.
Aiuti connessi a investimenti iniziali
Quando la creazione dei posti di lavoro è collegata a un investimento iniziale, la circolare rinvia agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Un posto di lavoro è considerato connesso all’investimento se riguarda l’attività oggetto dell’investimento ed è creato entro i primi tre anni dalla realizzazione dell’investimento stesso; la nozione comprende anche i posti creati per effetto dell’aumento del tasso di utilizzo della capacità produttiva.
L’aiuto non può superare la percentuale corrispondente all’intensità massima ammessa per la zona, calcolata sul costo salariale della persona assunta per due anni. In tale ipotesi, la concessione è subordinata al mantenimento dei posti per almeno cinque anni. L’aiuto alla creazione di posti di lavoro è cumulabile con l’aiuto all’investimento iniziale entro il massimale di intensità regionale. È escluso il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli dell’allegato II del Trattato CE.
Per gli aiuti non connessi all’investimento iniziale resta fermo il mantenimento del livello occupazionale per i tre anni successivi all’assunzione.
Settori esclusi, ammessi parzialmente e de minimis
Il regime di esonero non si applica ai settori sensibili disciplinati dal Trattato CECA e al settore della costruzione navale. Per il settore automobilistico e per quello delle fibre sintetiche l’applicazione avviene secondo la regola del de minimis.
La regola del de minimis prevede che, in un triennio decorrente dal primo aiuto, l’impresa non possa ricevere aiuti nazionali, regionali o locali oltre 100.000 ECU, a prescindere dalla provenienza delle risorse. Per fruire del contributo, l’impresa deve presentare all’INPS una dichiarazione sostitutiva attestante che nel triennio di riferimento non sono stati percepiti aiuti eccedenti il limite comunitario.
Compatibilità con altri regimi agevolativi
Lo sgravio totale triennale è cumulabile solo con il regime di fiscalizzazione relativo ai contributi 0,16% ENAOLI e 0,21% TBC, nei casi in cui ne sia previsto il differimento. Non è cumulabile, in capo allo stesso lavoratore, con il credito d’imposta previsto dall’art. 4, comma 1, della L. 449/1997.
La circolare chiarisce inoltre la compatibilità con lo sgravio annuale di cui all’art. 4, comma 21, della L. 449/1997: tale regime continua fino a naturale scadenza e, per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1999, se non ricorrono le condizioni dello sgravio annuale trova applicazione quello triennale.
Modalità operative per le aziende con DM10
Le aziende soggette al sistema DM10 devono esporre il beneficio in un rigo in bianco del quadro D del modello DM10/2, con la dicitura "SGR. TOT. ART. 3, c. 5 L. 448/98" e i codici:
- L380 per assunzioni dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999;
- L390 per assunzioni dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000;
- L410 per assunzioni dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.
Per i periodi decorsi dal 1° gennaio 1999, il recupero del pregresso può essere effettuato con DM10/2 in scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare, utilizzando la dicitura "SGR. ARR. ART. 3, c. 5 L. 448/98" e il codice L381.
Le aziende che abbiano fruito indebitamente dello sgravio, o in modo difforme dalle istruzioni, devono restituire l’importo tramite i righi in bianco dei quadri B-C, con la dicitura "REST. SGR. TOT. INDEBITO" e il codice M203, senza indicare numero dipendenti, giornate o retribuzioni. Gli interessi legali vanno esposti con la dicitura "ONERI ACCESSORI" e il codice Q900. Per le restituzioni conseguenti a indebita fruizione è richiamato anche il termine del terzo mese successivo alla circolare.
Disciplina speciale per il settore agricolo
Per le imprese agricole operanti nelle regioni indicate dall’art. 3, comma 5, della L. 448/1998, lo sgravio totale triennale riguarda i contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro di pertinenza INPS, per i nuovi assunti a tempo pieno e indeterminato negli anni 1999, 2000 e 2001, e per Abruzzo e Molise solo nel 1999.
Restano esclusi l’INAIL e il contributo dello 0,50% ex art. 3 della L. 297/1982. La circolare precisa che le imprese possono essere:
- con sede aziendale nelle regioni interessate;
- con sede legale in altre regioni ma con aziende agricole ubicate nei territori agevolati.
In entrambi i casi i lavoratori assunti devono essere residenti nei territori destinatari del beneficio. Lo sgravio si cumula con le riduzioni già spettanti sulle contribuzioni INPS fino alla concorrenza del 100% del contributo datoriale.
Adempimenti agricoli e codici DMAG
Lo sgravio agricolo spetta sin dal primo trimestre 1999. Le aziende devono indicare i lavoratori interessati nella denuncia di tipo 2 (O.T.I.) e utilizzare i codici contratto:
- 42, per operaio tradizionale assunto con ordinario contratto di lavoro beneficiario dello sgravio;
- 43, per operaio tradizionale extracomunitario assunto con ordinario contratto di lavoro beneficiario dello sgravio.
Per i trimestri già denunciati, le variazioni devono essere comunicate alla sede competente secondo il manuale per la compilazione del DMAG allegato alla circolare n. 183 del 1° ottobre 1999. La stessa procedura si applica anche nei casi di restituzione dello sgravio indebito.
Punti principali
Ambito territoriale e soggetti beneficiari
Lo sgravio si applica alle imprese operanti in Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna per assunzioni effettuate negli anni 1999, 2000 e 2001; per Abruzzo e Molise solo per le assunzioni del 1999. In base all’art. 4, comma 3, della L. 448/1998, il beneficio spetta anche, nei limiti del de minimis, alle imprese di Venezia insulare, isole della laguna e centro storico di Chioggia, sempre limitatamente ai nuovi assunti nel 1999. Sono destinatari i datori di lavoro privati imprenditori e gli enti pubblici economici, con esclusione dei soggetti privi di natura imprenditoriale; sono incluse anche le cooperative di lavoro per i soci lavoratori in rapporto assimilabile a lavoro dipendente, se iscritti nelle liste di collocamento come disoccupati o inoccupati.
Misura, durata e contributi esclusi
Il beneficio consiste nello sgravio totale dei contributi INPS a carico del datore di lavoro per tre anni dalla data di assunzione, sulle retribuzioni imponibili ai fini del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. L’esonero comprende anche contributi mutualistici e assistenziali (malattia, maternità e contributo TFR), ma non il contributo dello 0,50% per i miglioramenti pensionistici. Per le imprese agricole resta fuori dall’esonero la contribuzione INAIL, sulla quale continuano eventualmente ad operare le riduzioni per zone tariffarie. Non sono oggetto di sgravio i contributi di solidarietà e la contribuzione aggiuntiva sul lavoro straordinario.
Condizioni occupazionali e incremento della base lavorativa
L’agevolazione richiede un incremento dei dipendenti a tempo pieno e indeterminato rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti l’assunzione, calcolata in unità di lavoro annuo (ULA). I nuovi assunti devono essere a tempo indeterminato e a tempo pieno; sono quindi esclusi i lavoratori a termine, stagionali e part-time. I lavoratori da assumere devono essere iscritti nelle liste di collocamento come disoccupati o inoccupati, oppure nelle liste di mobilità, o aver fruito di CIGS per almeno 24 mesi senza interruzione nei territori agevolati.
Calcolo dell’organico e delle ULA
Nel calcolo della forza occupazionale vanno ricompresi lavoratori a tempo pieno, part-time, a domicilio, a termine, stagionali e in cassa integrazione; i part-time e i lavoratori a termine/stagionali concorrono come frazioni di ULA. I lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di assenti con diritto alla conservazione del posto si computano in luogo degli assenti. I contratti di formazione e lavoro e l’apprendistato sono esclusi dalla base occupazionale, ma la loro trasformazione in lavoro a tempo pieno e indeterminato costituisce incremento occupazionale. Sono dettate regole specifiche di proporzione per i lavoratori a termine non agricoli, per gli operai agricoli a tempo determinato e per i part-time, con arrotondamento finale all’unità superiore o inferiore in base alla soglia di 50.
Divieto di sostituzione di attività preesistenti e impresa di nuova costituzione
Il beneficio non spetta se la nuova impresa assorbe, anche solo in parte, attività di imprese giuridicamente preesistenti, salvo attività soggette a limite numerico o di superficie. La circolare richiama i criteri per individuare la nuova impresa: diversa attività, assenza di trasferimento di diritti e obblighi, diverso personale, diversi locali e attrezzature, assenza di rapporti gestionali e di coesistenza, e assenza di fruizione di agevolazioni riferite alla precedente azienda. È richiamata la necessità della comunicazione all’Anagrafe Tributaria nei casi di estensione, trasformazione, concentrazione o fusione.
Mantenimento dell’occupazione e casi di cessazione
Il livello occupazionale raggiunto grazie alle nuove assunzioni non deve ridursi per tutto il periodo agevolato. La perdita di personale per cause indipendenti dalla volontà del datore di lavoro, se riferita alla base occupazionale iniziale, non comporta revoca; se invece riguarda i lavoratori agevolati, il beneficio decade dalla data di cessazione se l’evento è indipendente dalla volontà del datore, altrimenti occorre restituire l’intero sgravio con oneri accessori.
Aiuti connessi a investimenti iniziali e regola comunitaria
Quando la creazione dei posti di lavoro è collegata a un investimento iniziale, si applicano anche gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato a finalità regionale. Il posto di lavoro deve riguardare l’attività oggetto dell’investimento ed essere creato entro i primi tre anni dalla realizzazione dell’investimento; l’aiuto non può superare la percentuale corrispondente all’intensità massima di aiuto per la zona, calcolata sul costo salariale di due anni. In tal caso è richiesto il mantenimento dei posti per almeno cinque anni. Sono esclusi il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli dell’allegato II del Trattato CE; per gli aiuti non connessi all’investimento iniziale vale il mantenimento occupazionale per tre anni.
Settori esclusi, de minimis e aree speciali
Sono esclusi dal regime i settori sensibili disciplinati dal Trattato CECA e il settore della costruzione navale. Per il settore automobilistico e per quello delle fibre sintetiche l’agevolazione opera entro il limite del de minimis. La regola del de minimis comporta, per un triennio dal primo aiuto, il limite complessivo di 100.000 ECU per aiuti nazionali, regionali e locali; per ottenerli è richiesta all’INPS una dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto del limite. Per Venezia insulare, isole della laguna e centro storico di Chioggia il beneficio vale solo per nuove assunzioni del 1999 e sempre nel limite del de minimis.
Cumulo e compatibilità con altri benefici
Lo sgravio totale è cumulabile solo con il regime di fiscalizzazione relativo ai contributi 0,16% ENAOLI e 0,21% TBC, nei casi in cui operi il differimento al 1° gennaio 2000 della soppressione di tali contributi. Non è cumulabile, per lo stesso lavoratore, con il credito d’imposta previsto dall’art. 4, comma 1, della L. 449/1997. La circolare chiarisce inoltre che lo sgravio annuale previsto dall’art. 4, comma 21, della L. 449/1997 continua fino a scadenza naturale e che, per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1999, se non ricorrono le condizioni del regime annuale, si applica la disciplina triennale.
Istruzioni operative per il DM10
Per il conguaglio del beneficio le aziende soggette al DM10 devono esporre l’importo in un rigo in bianco del quadro D, con la dicitura "SGR. TOT. ART. 3, c. 5 L. 448/98" e i codici L380, L390 o L410 a seconda della data di assunzione (1999, 2000, 2001). Per i periodi dal 1° gennaio 1999 è consentito recuperare il pregresso tramite denunce DM10/2 con scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare, usando la dicitura "SGR. ARR. ART. 3, c. 5 L. 448/98" e il codice L381. Gli sgravi indebitamente fruiti vanno restituiti con codice M203; gli oneri accessori vanno esposti con codice Q900. Le aziende che avevano applicato lo sgravio annuale in luogo del triennale devono restituire l’indebito senza oneri accessori, salvo gli interessi legali per le difformità applicative.
Particolarità per il settore agricolo
Per le imprese agricole operanti nelle regioni agevolate, lo sgravio totale triennale si applica ai nuovi assunti a tempo pieno e indeterminato nel 1999, 2000 e 2001, e per Abruzzo e Molise limitatamente al 1999. Restano esclusi l’INAIL e il contributo dello 0,50%; sulle contribuzioni INAIL continuano a operare le riduzioni per zone svantaggiate, normali del Mezzogiorno o territori montani. Sono ammesse sia imprese con sede nelle regioni interessate sia imprese con sede altrove ma con aziende agricole ubicate nei territori agevolati, purché i lavoratori assunti siano residenti nei territori stessi. Lo sgravio si cumula con la riduzione già spettante, fino alla concorrenza del 100% dei contributi INPS a carico del datore.
Adempimenti agricoli e codici DMAG
Lo sgravio compete sin dal primo trimestre 1999. Le aziende devono indicare i lavoratori interessati nella denuncia di tipo 2 (O.T.I.), utilizzando i codici contratto 42 e 43, rispettivamente per operaio tradizionale beneficiario e per operaio tradizionale extracomunitario beneficiario. Per i trimestri già denunciati, le variazioni devono essere comunicate alla sede competente secondo il manuale DMAG allegato alla circolare n. 183 del 1° ottobre 1999; la stessa procedura vale nei casi di restituzione dello sgravio indebito.
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